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Chi siamo


La realtà in cui opera e di cui è espressione Federmot non può essere compresa senza conoscere alcune informazioni che, pur essendo di pubblico dominio, sono spesso ignote persino agli specialisti più autorevoli.

1)  Situazione generale degli organici di giustizia

Giusti i dati ufficiali pubblicati sul sito del CSM  (www.csm.it), l’amministrazione della nostra giustizia è affidata alle seguenti forze

Magistratura ordinaria

Magistrati in servizio in uffici giudiziari
8790
di cui giudicanti
6526
di cui requirenti
2264

Magistratura onoraria

Qualifica
Posti coperti
Componente privato corte appello minorenni
368
Componente privato tribunale minorenni
658
Esperto di sorveglianza
440
Esperto di tribunale
10
Giudice di pace
3511
Giudice onorario aggregato
456
Giudice onorario di tribunale
2081
Magistrato onorario
3
Vice procuratore onorario
1785

 

Le prime quattro categorie di magistrati onorari sono applicate a funzioni specifiche, non propriamente giurisdizionali

I Giudici di Pace, come i Giudici Onorari Aggregati ed i Giudici Onorari di Tribunale (GOT) svolgono funzioni giudicanti;

I Vice Procuratori Onorari (VPO) svolgono funzioni requirenti.

 

In sintesi:

Magistrati Ordinari
Magistrati Onorari
Giudicanti 6526 Giudicanti 6048
Requirenti 2264 Requirenti 1785
Totale 8790 Totale 7833

 

Questo primo raffronto evidenzia come, quanto ad effettivi in servizio, la situazione generale dei due gruppi sia prossima alla parità numerica.

Non sono disponibili dati ufficiali circa la mole di lavoro effettivamente evaso dalla magistratura, ma è affermazione plausibile che i Magistrati Onorari delle varie categorie trattino la maggior parte del contenzioso civile e penale, in quanto la loro competenza per valore o per materia assorbe gran parte delle fattispecie più comuni.

 

Restringendo il raffronto della Magistratura Togata con i soli Magistrati Onorari di Tribunale, la situazione è la seguente;

Magistrati Ordinari
Magistrati Onorari di Tribunale
Giudicanti
6526
Giudicanti
2081
Requirenti
2264
Requirenti
1785
Totale
8790
Totale
3866

 

Ovvero:

Magistratura Giudicante
Magistrati Requirenti
Ordinaria o "Togata"
6526
Ordinaria o "Togata"
2264
Onoraria (GOT)
2081
Requirenti (VPO)
1785
Totale
8607
Totale
4049

 2) La FEDER.M.O.T.  ed i suoi associati

FEDER.M.O.T, forte di 1.733 iscritti a fronte di un totale complessivo di 3.866 Vice Procuratori Onorari e Giudici Onorari di Tribunale, é il più grande sindacato italiano di magistrati, dopo l’A.N.M.

           

Le figure dei Vice Procuratori Onorari e dei Giudici Onorari di Tribunale, benché divise da una rigida separazione delle funzioni, condividono identica storia ed identico trattamento.

 

Questa magistratura onoraria è figlia della riforma organizzativa che, a fine millennio, portò alla soppressione delle Preture ed all’istituzione del Giudice Unico di primo grado; riforma che rese anche drammaticamente evidenti le carenze di organico della magistratura ordinaria, imponendo il reclutamento “temporaneo e precario” di soggetti idonei a svolgere parte delle funzioni a questa affidate

Ragioni sostanzialmente analoghe, sempre riconducibili alla necessità di alleviare il carico di lavoro gravante su una magistratura ordinaria con organici sottodimensionati, sottostanno anche all’istituzione dei Giudici di Pace e dei Giudici Onorari Aggregati, disciplinata da altre e ben più favorevoli norme.

 

Il reclutamento dei Magistrati Onorari di Tribunale avviene per valutazione titoli, con nomina a cura del C.S.M. ratificata dal Ministro di Giustizia

E’ previsto un mandato triennale rinnovabile una sola volta (salvo proroghe, di fatto già reiteratamente adottate).

Unico compenso, un gettone di € 72,00 netti per ogni udienza.

Nulla quanto a ferie ovvero per trattamenti assistenziali o previdenziali.

 

La categoria, come ogni categoria di lavoratori precari, reclama da tempo stabile inquadramento, tutela assistenziale e previdenziale, e dignità di trattamento economico.

 

3) cosa fanno i Magistrati Onorari di Tribunale

In sostanza, salvo per la successiva adozione di talune tabelle limitative delle competenze dei giudicanti, ai Magistrati Onorari di Tribunale vennero affidati;

 

-   In materia civile tutto il contenzioso di primo grado;

-       In materia penale tutti i reati che, non essendo rimessi alla competenza delle Corti d'Assise, sono attribuiti alla competenza del tribunale ordinario.

 -       I magistrati onorari giudicanti dirigono i processi loro affidati, e li decidono con sentenza, esattamente come i colleghi di carriera. La loro competenza civile non è soggetta a limiti di valore.

-       I magistrati onorari requirenti sono i rappresentanti della pubblica accusa in udienza per la quasi totalità dei procedimenti concernenti reati affidati al Giudice Monocratico (passibili sino dieci anni di reclusione), e la totalità dei reati minori affidati  al Giudice di Pace; partecipano a giudizi civili, ove sia richiesto l’intervento del P.M.; normalmente non curano la fase delle indagini, salvo eventuali deleghe per i reati di competenza del Giudice di Pace (disciplina non uniforme nelle diverse Procure della Repubblica).

 

Tali responsabilità e funzioni non sono inferiori a quelle assegnate ai Giudici di Pace, ovvero anche agli uditori giudiziari di fresca nomina.

 4) Problemi e limiti dell’attuale assetto

La ragioni di malcontento dei Magistrati Onorari di Tribunale non si arrestano a problematiche di natura economico/sindacale, pur ovviamente presenti, ed ulteriormente aggravate dagli infausti effetti del decreto Bersani sulla liquidazione dei compensi.

 

Ancor meno gratificante – semmai - è che una intera e vasta categoria, investita di funzioni di grande rilievo per l’amministrazione quotidiana della giustizia, resti del tutto invisibile all’opinione pubblica.

Alla larga risonanza accordata ai ricorrenti malumori di avvocati e giudici di carriera, fa da contraltare l’assoluto disinteresse nei confronti di altri che, al pari di loro (e con maggior sacrificio), sono quotidiani protagonisti nelle aule di giustizia.

 

Ci si interroga su quanto realmente valga – per lo Stato e per i cittadini – il nostro apparentemente irrinunciabile impegno quotidiano.

 

Ci si interroga anche su quale possa essere – per la giustizia italiana – l’interesse a formare specialisti della giurisdizione - investendo anche risorse in opportuni corsi di aggiornamento - per poi licenziarli periodicamente in blocco, e ripartire da zero con nuove leve inesperte: efficienza amministrativa?

 

Ci si  interroga pure sul curioso paradosso di un organico giurisdizionale notoriamente inadeguato da decenni, che ci si ostina a tamponare con un rimedio temporaneo (quanto a persone) ma definitivo (quanto a filosofia di intervento); o, per meglio dire, con un mosaico di figure diversamente trattate e retribuite - ma unite sotto il comune segno della precarietà – chiamate ad affiancare o sostituire del tutto il giudice ordinario nella funzione del rendere giustizia.

 

Ci si interroga, infine, sulla logica di progetti, in fase di elaborazione, che vorrebbero trasformare questo genere di incarico in una sorta di Kindergarten per neolaureati o, all’opposto, in una nuova edizione di una attività per pensionati, già malriuscita in passato; idee che, se realizzate, porterebbero ad un ineguale scontro in aula fra giudici e pubblici ministeri inesperti od esausti da una parte, e le migliori forze dell’avvocatura dall’altra.

 

5) Storia a prospettive della magistratura onoraria

Il largo ricorso alla Magistratura Onoraria, per integrare, supplire o sostitutire del tutto una Magistratura Ordinaria che non è in grado, da sola, di far fronte al quotidiano sforzo di amministrazione della giustizia, non è fenomeno esclusivo della nostra storia recente.

E’ il caso di ricordare che, con una serie di provvedimenti che parte con il decreto luogotenenziale n° 352/1946 e prosegue con le leggi n° 217/1974,  n° 516/1977,  e  n° 417/1984, i Vice Pretori Onorari allora in servizio vennero infine immessi tout court nei ranghi della magistratura ordinaria.

Quelle forme di reclutamento straordinario non sollevarono polemiche o perplessità; apparivano utili e necessarie, e vennero attuate senza clamore.

La scorsa legislatura ha visto la presentazione, e l’abbandono, di due progetti legislativi (n° 731, On. Siniscalchi; n° 5163, On. Vitali ed altri), che convergevano sull’assoluta necessità di stabilizzare la Magistratura Onoraria di Tribunale, quale elemento irrinunciabile della giustizia italiana (testi disponibili in questo sito).

Le reazioni negative hanno spaziato dalle dotte dissertazioni su un presunto principio costituzionale, secondo cui gli incarichi onorari avrebbero necessariamente natura temporanea (il secondo comma dell’art. 59 parrebbe affermare il contrario, e la nostra carta fondamentale null’altro dice in proposito; problema non valutato per i reclutamenti straordinari degli anni settanta ed ottanta?), sino alla difesa dell’irrinunciabile esigenza di non deprimere chi si prepara per i concorsi o li ha appena superati (testo sul sito).

Cui prodest?

 

a cura di
Avv. Alberto Morandi
Responsabile Stampa Federmot