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Codice di Autoregolamentazione
L’A.N.M.
APPROVA IL NUOVO CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE.
TERMINI PIU’ BREVI PER IL PREAVVISO.
Gentili Colleghi,
l’A.N.M. ha modificato il proprio codice di autoregolamentazione portando da quindici a dieci giorni il termine di preavviso della proclamazione di sciopero e da sette a cinque giorni il termine di preavviso della revoca spontanea di sciopero.
La Commissione di Garanzia ha ritenuto legittime dette modifiche.
Il codice di autoregolamentazione della Federmot, continua invece a prevedere i termini più lati di quindici e di sette giorni, come indicato nella Gazzetta Ufficiale del 11.03.2003 n. 58.
Si allegano la delibera della Commissione contenente in allegato il nuovo Codice A.N.M..
Cordiali Saluti
Paolo Valerio
Gazzetta Ufficiale Serie Ordinaria del 30 ottobre 2004 n. 256
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 21
ottobre 2004
Valutazione delle modifiche apportate al codice di autoregolamentazione della
Associazione nazionale magistrati (A.N.M.). (Deliberazione n. 04/566).
LA COMMISSIONE
Nel procedimento pos. 11261, su proposta del commissario Mariella Magnani, delegato
per il settore;
Premesso.
1. Che, con lettera in data 9 giugno 2004, il presidente dell'Associazione nazionale
magistrati (A.N.M.), dott. Edmondo Bruti Liberati, trasmetteva alla Commissione
le modifiche, deliberate all'unanimita' dal comitato direttivo centrale dell'A.N.M.
in data 5 maggio 2004, al codice di autoregolamentazione approvato dal comitato
direttivo della stessa Associazione nella seduta del 16 giugno 2001, gia' valutato
idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/100 del 13 settembre 2001, ai fini
delle valutazioni di competenza.
2. Che, con lettera del 23 luglio 2004, l'A.N.M. comunicava ulteriori modifiche
al codice di autoregolamentazione rispetto a quanto comunicato in data 9 giugno
2004.
3. Che, a seguito delle deliberazioni, in data 5 maggio e 23 luglio 2004, del
comitato direttivo dell'A.N.M., le modifiche proposte al
codice di autoregolamentazione concernevano i seguenti punti:
a) il termine di preavviso, gia' previsto in «almeno quindici giorni»
prima dell'inizio dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali, era fissato
in «almeno dieci giorni» prima del suddetto inizio;
b) il termine per la revoca spontanea dell'astensione, gia' previsto in «almeno
sette giorni prima della data indicata per l'inizio dell'astensione»,
era fissato in «almeno cinque giorni»;
c) l'intervallo tra la conclusione di una precedente astensione e la proclamazione
della successiva, gia' previsto in trenta giorni, era fissato in venti giorni.
4. Che, in data 8 settembre 2004, l'A.N.M., su richiesta della Commissione,
ha precisato le motivazioni che hanno condotto alle modifiche del codice di
autoregolamentazione. In particolare, con riferimento ai termini di preavviso
e di revoca, e' stato evidenziato come i termini attualmente fissati abbiano
determinato «notevoli difficolta' pratiche, dal momento che proclamazione
e revoca sono strettamente collegate ad iniziative e vicende esterne in continua
e spesso rapida evoluzione ... I piu' brevi termini proposti consentiranno di
seguire piu' da vicino l'evolversi delle situazioni, evitando una prematura
proclamazione di astensione»; con riferimento all'intervallo tra la conclusione
di una precedente astensione e la proclamazione della successiva, e' stato osservato
come la sua riduzione apparisse opportuna «ancora una volta nello spirito,
non di aumentare di fatto i giorni di astensione, ma di renderne piu' duttile
la gestione». L'A.N.M. ha altresi' precisato che termini piu' ristretti
sono gia' previsti per i giudici di pace, per i magistrati amministrativi, per
i magistrati della Corte dei conti.
5. Che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
1, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000,
ha richiesto con nota del 10 settembre 2004, prot. n. 11027, alle organizzazioni
dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla
legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull'atto di regolamentazione
modificato.
6. Che sono pervenuti alla Commissione, in data 20 e 24 settembre 2004, i pareri
favorevoli rispettivamente dell'Associazione difesa
orientamento consumatori (prot. n. 11283) e dell'Unione nazionale consumatori
(prot. n. 11482).
7. Che successivamente, in data 19 ottobre 2004, e' pervenuta una ulteriore
comunicazione da parte del presidente dell'A.N.M., con la
quale la stessa Associazione «rinuncia ad ogni modifica per quanto attiene
all'intervallo tra la proclamazione di una astensione e
l'altra», precisando che, pertanto, «il termine rimane quello attuale,
fissato in trenta giorni», mentre «conferma le modifiche riguardanti
i termini di preavviso per la proclamazione e la revoca della astensione».
A suddetta comunicazione e' allegato il nuovo testo collazionato del codice
di autoregolamentazione che, in effetti, reca unicamente le modifiche, rispetto
al codice di autoregolamentazione del 2001, ai termini di preavviso per la proclamazione
e per la revoca dello sciopero, fissati rispettivamente in dieci e quindici
giorni.
Considerato.
1. Che l'articolo 1, comma 2 della legge n. 146/1990, anche nel testo riformulato
dalla legge n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, «limitatamente
all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo
2», anche «l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento
a provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli cautelari ed
urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato di detenzione».
2. Che, come gia' affermato dalla Commissione, alla luce dei principi costituzionali
e nel silenzio della legge sulla fonte di disciplina delle prestazioni da erogare
in caso di astensione dei magistrati dall'esercizio delle proprie funzioni,
si giustifica, nella specie, il ricorso allo strumento del codice di autoregolamentazione.
3. Che, con delibera n. 04/431 del 24 giugno 2004 la Commissione ha affrontato
il problema dell'ammissibilita' di iniziative di modifica
dei codici di autoregolamentazione gia' valutati idonei. In tale delibera la
Commissione ha espresso l'avviso per cui, una volta «intervenuta la valutazione
dell'idoneita' delle disposizioni contenute in un codice di autoregolamentazione
a realizzare il contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1 della legge n. 146/1990
e successive modificazioni:
a) la valutazione di idoneita' di un diverso assetto regolamentare, quanto al
medesimo servizio, e' ammissibile in presenza di un mutamento verificatosi nella
situazione di fatto ovvero nel caso in cui, per una differente valutazione degli
interessi in gioco, la precedente regolamentazione appaia non piu' adeguata
a garantire il detto contemperamento;
b) gli organi rappresentativi della categoria possono, quindi, formulare proposte
di modifiche indicandone espressamente i relativi
motivi».
4. Che, quanto al termine di preavviso per la proclamazione dell'astensione
dalle attivita' giudiziarie e per la revoca spontanea
della medesima, le modifiche apportate al codice di autoregolamentazione rispettano
i termini minimi fissati dall'articolo 2 della legge n. 146/1990 e successive
modifiche.
Pertanto, sebbene nulla vieti alle associazioni di rappresentanza delle categorie
interessate di fissare termini piu' lunghi rispetto a
quelli previsti dalla legge, e che tale regolamentazione possa essere valutata
idonea in quanto in concreto non lesiva dell'esercizio del
diritto di sciopero o comunque del diritto di astenersi dalle proprie attivita',
la nuova regolamentazione proposta, proprio perche'
rispondente ai minimi di legge, appare in se' idonea a garantire il contemperamento
tra l'esercizio del diritto dei magistrati di
astenersi dalle proprie funzioni ed i diritti costituzionalmente garantiti all'utenza.
5. Che, quanto all'intervallo tra la conclusione di una precedente astensione
e la proclamazione di quella successiva, l'A.N.M. ha
confermato la regolamentazione attualmente in vigore, contenuta nel codice di
autoregolamentazione del 16 giugno 2001, gia' valutato
idoneo da questa Commissione e, pertanto, non vi e' luogo a provvedere sul punto.
6. Che cio' realizza oggettivamente un migliore assetto di tutela degli utenti
rispetto a quello derivante dal codice di autoregolamentazione trasmesso in
data 10 settembre 2004 alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti per
il relativo parere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, e sul quale hanno espresso
parere positivo l'Associazione difesa orientamento consumatori e l'Unione nazionale
consumatori, e nulla hanno osservato le altre organizzazioni; onde appare ultroneo
richiedere nuovamente il parere delle organizzazioni in questione.
Valuta idoneo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n.
146/1990, cosi' come modificata dalla legge n. 83/2000, il codice di
autoregolamentazione del 5 maggio 2004, come da ultimo modificato in data 19
ottobre 2004, recante modifiche al codice di autoregolamentazione dell'Associazione
nazionale magistrati del 16 giugno 2001.
Dispone
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Consiglio superiore
della magistratura, al Ministro della giustizia, all'Associazione nazionale
magistrati (A.N.M.).
Dispone inoltre ai sensi dell'articolo 13, lettera l), della legge n. 146/1990,
come modificata dalla legge n. 83/2000, la pubblicazione della presente delibera
e del codice di autoregolamentazione in oggetto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre
2004
p. Il presidente: Figurati
Allegato
Codice di autoregolamentazione in ordine ai servizi essenziali a norma degli
articoli 1, comma 2, lettera A, e 2-BIS della legge 12 giugno 1990, n. 146,
e successive modificazioni, interpretata secondo il principio della ragionevole
durata del processo, stabilito dall'articolo 111, comma 2, della Costituzione.
1) Il diritto dell'Associazione nazionale magistrati di proclamare l'astensione
totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni e' esercitato nei limiti
e alle condizioni seguenti.
2) La proclamazione dell'astensione dalle funzioni
giurisdizionali sara' comunicata almeno dieci giorni prima dell'inizio, con
indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e al Ministro della giustizia.
Le stesse autorita' saranno avvertite in caso di revoca spontanea almeno cinque
giorni prima della data indicata per l'inizio dell'astensione.
La revoca dell'astensione per effetto di accordo con le autorita' sopra indicate
o a seguito di convocazione o richiesta della Commissione di garanzia sara'
immediatamente comunicata.
3) L 'astensione dalle attivita' giudiziarie non puo' superare i tre giorni
consecutivi.
Non puo' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi
trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente.
Salvo i limiti derivanti dalla necessita' di assicurare i servizi essenziali,
non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attivita' giudiziarie su
base distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni
interne ai vari uffici.
4) Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate, le attivita'
investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti
indicati nella legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, con
le precisazioni e limitazioni seguenti:
a) in materia civile e del lavoro il divieto di astensione e' limitato ai processi
relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi
quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali
e discriminatorie;
b) in materia penale l'astensione non e' consentita nei procedimenti e processi
con imputati detenuti; non e' altresi' consentita in relazione al compimento
degli atti urgenti previsti dall'articolo 467 del codice di procedura civile,
o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui e' imminente la prescrizione
o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi novanta giorni;
c) in materia di sorveglianza l'astensione e' consentita solo relativamente
ai procedimenti concernenti i condannati in fase di
sospensione dell'esecuzione, e alle attivita' non aventi carattere processuale;
d) hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie, civili o penali,
in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato
entro termini perentori;
e) debbono altresi' essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili
dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti.