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Codice di Autoregolamentazione
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11-3-2003
estratto
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE
DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attivita' giudiziarie dei magistrati onorari di tribunale sottoscritto dalla Federazione magistrati onorari di tribunale, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/34 del 20 febbraio 2003.
1. Il diritto dei magistrati onorari di tribunale di proclamare l'astensione
totale o parziale dalle proprie funzioni e' esercitato nei limiti e alle condizioni
seguenti.
2. La proclamazione dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali sara' comunicata
almeno quindici giorni prima dell'inizio, con l'indicazione della durata e delle
motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della
giustizia. Le stesse autorita' saranno avvisate di un'eventuale revoca spontanea
almeno sette giorni prima della data stabilita per l'inizio dell'astensione.
La revoca dell'astensione per effetto di accordo con le autorita' sopra indicate
o a seguito di convocazione o richiesta da parte della Commissione di garanzia
sara' immediatamente comunicata.
3. L'astensione dalle attivita' giudiziarie non puo' superare i cinque giorni
consecutivi. Non puo' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non
saranno decorsi almeno trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente.
4. Non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attivita' giudiziarie
su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni
interne ai vari uffici.
5. I magistrati onorari di tribunale che siano titolari di un ruolo o che svolgano
in via esclusiva determinate attivita' giurisdizionali si impegnano ad assicurare
i "servizi essenziali" ad essi delegati. Per la definizione di "servizi
essenziali" si rimanda al punto 4 del codice di autoregolamentazione predisposto
per i magistrati ordinari professionali, che dunque si intende in questa sede
integralmente riportato*.
Il punto n. 4) del codice di autoregolamentazione
del 16 giugno 2001. * "Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque
assicurate, le attivita' investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi
natura, relative ai procedimenti indicati nella legge 7 ottobre 1969, n. 742,
e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti: a) in
materia civile e del lavoro il divieto di astensione e' limitato ai processi
relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi
quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali
e discriminatorie; b) in materia penale l'astensione non e' consentita nei procedimenti
e processi con imputati detenuti; non e' altresi' consentita in relazione al
compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 467 del codice di procedura
penale, o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui e' imminente
la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi novanta giorni;
c) in materia di sorveglianza l'astensione e' consentita solo relativamente
ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell'esecuzione,
e alle attivita' non aventi carattere processuale; d) hanno natura cautelare
ed urgente tutte le controversie, civili o penali, in cui l'efficacia di un
provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;
e) debbono altresi' essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili
dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti.".