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Codice di Autoregolamentazione
CODICE DEONTOLOGICO
Le regole generali
Articolo 1 - Valori e principi fondamentali
Nello svolgimento delle sue funzioni e in ogni altra situazione ad esse legata il magistrato onorario di tribunale si ispira a valori di indipendenza e di imparzialità.
Nella vita sociale il magistrato onorario di tribunale si comporta con dignità e correttezza, dimostra sensibilità verso l'interesse pubblico, e non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi di alcun genere.
Articolo 2 - Indipendenza
Il magistrato onorario di tribunale garantisce e difende l'indipendente esercizio delle proprie funzioni.
In particolare, il magistrato onorario di tribunale: a) evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere politico e/o affaristico che possano condizionarne l'esercizio delle funzioni o, comunque, offuscarne l'immagine; b) e non accetta incarichi né espleta attività che, per loro natura o per la fonte o le modalità del loro conferimento, possano ostacolare il pieno e corretto svolgimento delle funzioni o comunque pregiudicarne l'indipendenza.
Articolo 3 - Imparzialità
Nell'adempimento delle sue funzioni il magistrato onorario di tribunale si adopera per rendere sempre effettivo il valore dell'imparzialità, rispettando la dignità di ogni persona, evitando discriminazioni e/o pregiudizi di qualsiasi tipo e respingendo ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire sui tempi e sui modi dell'amministrazione della giustizia.
Il magistrato onorario di tribunale assicura altresì che nell'esercizio delle sue funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la sussistenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità.
La condotta nel processo
Articolo 4 - Principi generali
Durante lo svolgimento del processo, il magistrato onorario di tribunale, consapevole del servizio che è chiamato a rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività dell'ufficio, evitando inutili disagi ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario.
Il magistrato onorario di tribunale adempie il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui e agisce riconoscendo pari dignità alle funzioni degli altri protagonisti del processo e assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio.
Il magistrato onorario di tribunale cura di raggiungere - nella piena osservanza delle leggi - esiti di giustizia per tutte le parti, e adotta il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà o la reputazione delle persone.
Articolo 5 - La condotta del giudice onorario di tribunale
Il giudice onorario di tribunale garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.
Il giudice onorario di tribunale si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l'ordinato e sereno svolgimento dei giudizi.
Il giudice onorario di tribunale ascolta rispettosamente le altrui opinioni in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica un'occasione di arricchimento professionale e personale.
Nelle motivazioni dei suoi provvedimenti e nella conduzione dell'udienza il giudice onorario di tribunale evita di pronunciarsi su persone e fatti estranei all'oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulle capacità professionali di altri magistrati o dei difensori, ovvero - quando non siano indispensabili ai fini della decisione - sui soggetti direttamente coinvolti nel processo.
Articolo 6 - La condotta del vice procuratore onorario
Il vice procuratore onorario indirizza la sua attività di indagine e processuale verso la ricerca della verità, acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell'indagato o dell'imputato e non tacendoli al giudice.
Il vice procuratore onorario evita di esprimere valutazioni sulle parti e sui testi, che non siano conferenti rispetto alla decisione del giudice, e si astiene da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori.
Il vice procuratore onorario non chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica in via informale conoscenze sul processo in corso.
La condotta fuori del processo
Articolo 7 - Rapporti con il personale amministrativo
Nei rapporti con il personale amministrativo e con i suoi diretti collaboratori di cancelleria, il magistrato onorario di tribunale si comporta sempre con educazione e correttezza, riconoscendo e rispettando il ruolo di detto personale.
Articolo 8 - Doveri di operosità e di aggiornamento professionale
Il magistrato onorario di tribunale svolge le sue funzioni con diligenza e operosità. Egli conserva e accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi nell'aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze, a cominciare da quelle relative ai settori specifici nei quali svolge la propria attività.
Articolo 9 - Modalità di impiego delle risorse dell'amministrazione
Il magistrato onorario di tribunale cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse messigli a disposizione per ragioni del suo ufficio siano impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione, e in vista del perseguimento di obiettivi di efficienza del servizio giudiziario.
Articolo 10 - Divieto di utilizzazione di informazioni d'ufficio a fini non istituzionali
Il magistrato onorario di tribunale non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni del suo ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali su processi in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di essi.
Articolo 11 - Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa
Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa il magistrato onorario di tribunale non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.
Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull'attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei cittadini, il magistrato onorario di tribunale evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali, riservati o privilegiati.
Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato onorario di tribunale si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa.
Articolo 12 - Adesione ad associazioni
Il magistrato onorario di tribunale non aderisce ad associazioni che richiedano la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurino la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.
Articolo 13 - Rispetto delle incompatibilità
Il magistrato onorario di tribunale si impegna a rispettare tutte le incompatibilità cui è soggetto, a cominciare da quella relativa all'esercizio della professione forense di cui agli artt.42quater, 2° comma, e 71bis del R.D. 30 gennaio 1941 n.12.