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COMUNICATO DEL 9 gennaio 2003
QUESITO AL MINISTERO SUL RINNOVO DEL MANDATO
Al Signor Segretario Particolare
Dell'On. Ministro della Giustizia
Dott. Stefano Simonetti
Egregio Signor Segretario,
sottoponiamo alla Sua cortese attenzione un quesito riguardante la possibilità di presentare domanda di rinnovo dell'incarico anche per quei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari presso il tribunale che al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n.51 figuravano già essere addetti, rispettivamente, alle funzioni di vice pretore onorario e di vice procuratore onorario presso la pretura.
Data l'importanza che questo argomento riveste per molti dei magistrati onorari di tribunale attualmente in carica, Le saremmo grati se il Signor Ministro volesse sollecitare una risposta dell'Ufficio legislativo.
La ringraziamo fin d'ora per la Sua attenzione e La preghiamo di gradire i più distinti saluti.
Roma, lì 9 gennaio 2003
Il Consiglio Direttivo
TESTO DEL QUESITO
Premesso:
che l'art.42quinquies del R.D. 30 gennaio 1941 n.12, così come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998 n.51, stabilisce al primo comma che: <La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta>;
che prima di questa modifica normativa era invece previsto che il singolo mandato del vice pretore onorario avesse sempre durata triennale e che il suo rinnovo potesse viceversa avvenire per due volte;
che l'art.42quinquies del R.D. 30 gennaio 1941 n.12 si applica anche ai vice procuratori onorari per effetto del rinvio operato dall'art.71,2° del R.D. 30 gennaio 1941 n.12;
che l'art.35,2° del D.Lgs 19 febbraio 1998 n.51 stabilisce che: <I magistrati onorari, già addetti quali vice pretori e vice procuratori agli uffici soppressi (cioè, rispettivamente, alle preture e alle procure della Repubblica presso le preture), sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, in qualità, rispettivamente, di giudici onorari e di vice procuratori onorari. Le disposizioni di cui agli articoli 42ter, 42quater,1° e 2° comma, 42quinquies e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941 n.12, come aggiunti o sostituiti dal presente decreto, si applicano ai predetti magistrati onorari alla scadenza del triennio in corso alla data di efficacia del presente decreto>;
che il D.Lgs. 19 febbraio 1998 n.51 è entrato in vigore il giorno 2 giugno 1999, mentre era in corso il mandato triennale 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2000;
che, dunque, le disposizioni di cui agli articoli 42ter, 42quater,1° e 2° comma, 42quinquies e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941 n.12, come aggiunti o sostituiti dal D.Lgs. 19 febbraio 1998 n.51, devono trovare applicazione solo a far tempo dall'1 gennaio 2001;
che l'art.35,2° del D.Lgs 19 febbraio 1998 n.51 mira con tutta evidenza a salvaguardare la preesistente possibilità di rinnovare per due volte l'incarico per tutti quei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari presso il tribunale che al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n.51 figuravano già essere addetti, rispettivamente, alle funzioni di vice pretore onorario e di vice procuratore onorario presso la pretura;
tutto ciò premesso
si chiede in particolare di sapere ufficialmente:
1. se ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari già in carica alla data del 2 giugno 1999 (triennio 1998-2000), la norma dell'art.42quinquies,1° del R.D. 30 gennaio 1941 n.12 si applichi solo a partire dall'1 gennaio 2001;
2. se il triennio 2001-2003 debba dunque essere considerato per i predetti magistrati onorari di tribunale il primo dei due mandati previsti dall'art.42quinquies,1° del R.D. 30 gennaio 1941 n.12;
3. e se dunque a questi stessi giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari debba essere data la possibilità di presentare domanda di conferma nell'incarico anche per il triennio 2004-2006.