| Scheda disservizi | Conto Corrente Bancario | Cara Federmot...| Concorsi e ricorsi storici |

News e Comunicati

COMUNICATO DEL 12 maggio 2003


PROPOSTA DI LEGGE C3413




Cari colleghi,

è il caso di dire che ... qualcosa si muove!

E' stata ufficialmente calendarizzata per la discussione a partire dal prossimo 19 maggio 2003 la proposta di legge C3413. Si tratta di tre articoli che prevedono per noi MOT sostanzialmente due cose:

1- l'esenzione dalla preselezione (finchè l'attuale concorso non sarà modificato, è meglio incassarlo questo risultato...), e

2- l'aggiunta di un terzo mandato di quattro anni, che porti a 10 il numero massimo di anni di permanenza nelle funzioni (al pari dei giudici di pace).

Posso solo aggiungere che per la più generale riforma della magistratura onoraria ci saranno altre novità in tempi relativamente rapidi.

Andrea Oliva


TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE


 

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3413

PROPOSTA DI LEGGE


d'iniziativa del deputato CATANOSO



Disposizioni concernenti le procedure di selezione e la

durata dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei

vice procuratori di tribunale



Presentata il 22 novembre 2002



        Onorevoli Colleghi! - Ormai da tempo si avverte l'esigenza di modificare la normativa vigente in materia di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori di tribunale per quanto riguarda gli aspetti relativi alle procedure di selezione e alla durata degli incarichi.
        In quest'ottica, con la presente proposta di legge si intende dare una soluzione alle problematiche sollevate dai soggetti interessati e da numerosi operatori, apportando una serie di modifiche alla disciplina contenuta, rispettivamente, nella legge n. 48 del 2001 (concorsi in magistratura) e nell'ordinamento giudiziario (articolo 42-quinquies del regio decreto n. 12 del 1941, sulla durata dell'ufficio di giudice onorario di tribunale).
        In particolare, l'articolo 1 della proposta esonera i magistrati onorari di tribunale, con anzianità in servizio di almeno due anni, dalla preselezione per l'accesso al concorso in magistratura. La ratio della norma è che chi già svolge funzioni comuni a quelle del magistrato di carriera non merita di dovere soggiacere ad una selezione tesa ad accertare l'idoneità ad accedere ad una prova concorsuale che immette - all'esito di un uditorato biennale - all'esercizio di funzioni che il magistrato onorario di tribunale già svolge; e ciò soprattutto alla luce del fatto che sarebbe abnorme ammettere direttamente alle prove scritte coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali (si veda l'articolo 123-bis, comma 5, lettera d) dell'ordinamento giudiziario, articolo abrogato dalla legge n. 48 del 2001, fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 22 della medesima legge) ed escludere i magistrati onorari di tribunale che sono titolari, ai sensi degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, di una competenza superiore.
        Tale modifica legislativa, in definitiva, anticipa una soluzione che senza dubbio troverebbe accoglimento in sede giurisdizionale all'esito di eventuali ricorsi amministrativi presentati da parte dei magistrati onorari di tribunale pretermessi (eventualità da scongiurare onde evitare, o almeno contenere, la mole dei ricorsi nel caso di ricorso alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48).
        Il combinato disposto degli articoli 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, determina in dieci anni il periodo complessivo della durata dell'ufficio dei giudici di pace. Per ragioni di equità, visto che entrambe le categorie professionali appartengono alla magistratura onoraria, gli articoli 2 e 3 della proposta estendono la durata decennale dell'incarico anche ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori di tribunale.
        Alla luce di quanto premesso, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

XIV LEGISLATURA


PROGETTO DI LEGGE - N. 3413

PROPOSTA DI LEGGE

Art.1


        1. All'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, coloro che esercitano le funzioni di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario della procura presso il tribunale ordinario da almeno due anni continuativi, sono esonerati dalla prova preliminare e direttamente ammessi alla prova scritta".


Art.2


        1. L'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

        "La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per due volte per una durata, rispettivamente, di tre anni e di quattro anni".


Art.3


        1. All'articolo 42-quinquies, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo la parola: "triennale" sono inserite le seguenti: "o quadriennale".