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COMUNICATO DEL 12 maggio 2003
PROPOSTA DI LEGGE C3413
Cari colleghi,
è il caso di dire che ... qualcosa si muove!
E' stata ufficialmente calendarizzata per la discussione a partire dal prossimo 19 maggio 2003 la proposta di legge C3413. Si tratta di tre articoli che prevedono per noi MOT sostanzialmente due cose:
1- l'esenzione dalla preselezione (finchè l'attuale concorso non sarà modificato, è meglio incassarlo questo risultato...), e
2- l'aggiunta di un terzo mandato di quattro anni, che porti a 10 il numero massimo di anni di permanenza nelle funzioni (al pari dei giudici di pace).
Posso solo aggiungere che per la più generale riforma della magistratura onoraria ci saranno altre novità in tempi relativamente rapidi.
Andrea Oliva
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
XIV LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3413 |
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CATANOSO
Disposizioni concernenti le procedure di selezione e la
durata dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei
vice procuratori di tribunale
Presentata il 22 novembre 2002
Onorevoli Colleghi! - Ormai
da tempo si avverte l'esigenza di modificare la normativa vigente in materia
di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori di tribunale per quanto
riguarda gli aspetti relativi alle procedure di selezione e alla durata degli
incarichi.
In quest'ottica, con la presente
proposta di legge si intende dare una soluzione alle problematiche sollevate
dai soggetti interessati e da numerosi operatori, apportando una serie di modifiche
alla disciplina contenuta, rispettivamente, nella legge n. 48 del 2001 (concorsi
in magistratura) e nell'ordinamento giudiziario (articolo 42-quinquies
del regio decreto n. 12 del 1941, sulla durata dell'ufficio di giudice onorario
di tribunale).
In particolare, l'articolo 1
della proposta esonera i magistrati onorari di tribunale, con anzianità
in servizio di almeno due anni, dalla preselezione per l'accesso al concorso
in magistratura. La ratio della norma è che chi già svolge
funzioni comuni a quelle del magistrato di carriera non merita di dovere soggiacere
ad una selezione tesa ad accertare l'idoneità ad accedere ad una prova
concorsuale che immette - all'esito di un uditorato biennale - all'esercizio
di funzioni che il magistrato onorario di tribunale già svolge; e ciò
soprattutto alla luce del fatto che sarebbe abnorme ammettere direttamente alle
prove scritte coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per
le professioni legali (si veda l'articolo 123-bis, comma 5, lettera d)
dell'ordinamento giudiziario, articolo abrogato dalla legge n. 48 del 2001,
fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 22 della medesima
legge) ed escludere i magistrati onorari di tribunale che sono titolari, ai
sensi degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, di una competenza
superiore.
Tale modifica legislativa, in
definitiva, anticipa una soluzione che senza dubbio troverebbe accoglimento
in sede giurisdizionale all'esito di eventuali ricorsi amministrativi presentati
da parte dei magistrati onorari di tribunale pretermessi (eventualità
da scongiurare onde evitare, o almeno contenere, la mole dei ricorsi nel caso
di ricorso alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 22 della legge
13 febbraio 2001, n. 48).
Il combinato disposto degli
articoli 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e 20 della legge 13 febbraio
2001, n. 48, determina in dieci anni il periodo complessivo della durata dell'ufficio
dei giudici di pace. Per ragioni di equità, visto che entrambe le categorie
professionali appartengono alla magistratura onoraria, gli articoli 2 e 3 della
proposta estendono la durata decennale dell'incarico anche ai giudici onorari
di tribunale e ai vice procuratori di tribunale.
Alla luce di quanto premesso,
si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3413
PROPOSTA DI LEGGE
Art.1
1. All'articolo 22 della legge
13 febbraio 2001, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis.
Nel caso di applicazione del comma 3, coloro che esercitano le funzioni di giudice
onorario di tribunale o di vice procuratore onorario della procura presso il
tribunale ordinario da almeno due anni continuativi, sono esonerati dalla prova
preliminare e direttamente ammessi alla prova scritta".
Art.2
1. L'articolo 42-quinquies,
primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
"La
nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare
può essere confermato, alla scadenza, per due volte per una durata, rispettivamente,
di tre anni e di quattro anni".
Art.3
1. All'articolo 42-quinquies,
quarto comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo la parola: "triennale"
sono inserite le seguenti: "o quadriennale".