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COMUNICATO DEL 24 ottobre2003

Emendamenti alla legge finanziaria 2004 proposti dalla Federmot

 

1 .Il comma 1 dell’ art. 42quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

“La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di quattro anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza per un periodo di pari durata, e comunque fino a raggiungere la durata complessiva di otto anni di servizio”.

2. Al comma 2 dell’ art. 42quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole “del triennio”, sono sostituite dalle seguenti:

“del quadriennio”.

3. Al comma 3 dell’ art. 42quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole “del triennio”, sono sostituite dalle seguenti:

“del quadriennio”.

4. Al comma 4 dell’ art. 42quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola “triennale”, è sostituita dalla seguente:

“quadriennale”.

5. (Norma transitoria)

“I giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari in servizio alla data del 1° gennaio 2003, possono essere confermati, e se successivamente cessati dall’ esercizio delle funzioni possono essere rinominati, fino a raggiungere la durata complessiva di otto anni di servizio”.

RELAZIONE

Il presente emendamento intende innanzitutto parificare la durata degli incarichi relativi alla magistratura onoraria. I giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, infatti, possono essere nominati per la durata di soli tre anni, ed il loro incarico può essere confermato soltanto una volta e per uguale durata. I giudici di pace, invece, cui sono peraltro corrisposte indennità di valore molto minore, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati per un uguale periodo di tempo (art. 7, comma 1, legge n. 374 del 21 novembre 1991). Inoltre, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari sono spesso nominati nel corso di un triennio, e poiché la legge prevede che possano essere confermati nell’ incarico soltanto una volta e per un triennio, ne deriva che in questi casi, in base ad una interpretazione delle norme discutibile ma diffusa, la durata massima dell’ incarico risulta addirittura inferiore ai sei anni. Occorre pertanto assicurare un contributo di chiarezza nella disciplina della materia, ed evitare che la durata effettiva di esercizio delle funzioni risulti diversa addirittura nell’ ambito di una medesima categoria di giudici onorari.

La norma transitoria prevista è motivata pure dalla necessità ed urgenza di evitare che molti magistrati onorari delle indicate categorie, circa mille unità, essendo ormai prossimi alla scadenza del mandato, dopo aver acquisito un’ elevata professionalità dovrebbero cessare dall’ incarico per essere sostituiti con colleghi meno esperti, con inevitabile pregiudizio del miglior funzionamento della giustizia.

Le norme dell’ emendamento destinate a dettare la disciplina ordinaria della materia sono scritte, per ragioni sistematiche e di corretta tecnica legislativa, con riferimento ai giudici onorari di tribunale ma, per effetto del rinvio operato dall’ art. 71 del r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941 (Ordinamento giudiziario), troveranno applicazione anche in relazione ai vice procuratori onorari.

Completezza impone di evidenziare che tutte le disposizioni previste dall’ emendamento proposto non comportano alcun onere finanziario.