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COMUNICATO DEL'11 giugno2003


LETTERA AL MINISTRO


 

FEDER.M.O.T.

Federazione Magistrati Onorari di Tribunale

00139 Roma - Via F. Miceli Picardi n. 20, int.5

Codice fiscale: 97248850584

www.federmot.it




Il Presidente

Avv. Prof. Paolo Valerio


Al Signor Ministro della Giustizia

Sen. Roberto Castelli




Oggetto: profili d'illegittimità delle nuove circolari approvate dal CSM relative ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari e dei giudici onorari di tribunale.



Onorevole Signor Ministro,


il CSM ha approvato in questi giorni una versione aggiornata delle circolari relative alla nomina e riconferma di Got e Vpo.


Tali circolari sono state diramate ai singoli uffici locali che le stanno prontamente applicando, anche se non sono state ancora recepite con Decreto Ministeriale, come previsto dall'art. 42-ter u.c. R.d. 30 gennaio 1941, n. 12.


Alcune disposizioni, introdotte per la prima volta dalle nuove circolari, presentano evidenti profili d'illegittimità e incidono sfavorevolmente sugli interessi dei Got e dei Vpo, in un momento in cui la categoria è già in agitazione per il trattamento giuridico ed economico a tutt'oggi riservato ai magistrati onorari di tribunale e per l'imminente scadenza del mandato per circa 1.000 dei 3.300 colleghi.


Tali profili d'illegittimità sono esposti sinteticamente nei due brevi pareri che rimetto alla Sua cortese attenzione, affinché il Signor Ministro possa valutare l'opportunità di non recepire con Decreto Ministeriale le disposizioni censurate e di formulare al CSM formale richiesta di espungerle dal testo dell'emanando Decreto, ovvero di modificarle al fine di renderle compatibili con i vincoli legislativi imposti dal R.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.


Auspico inoltre, fin tanto che le nuove circolari non saranno recepite da apposito Decreto Ministeriale, come previsto dall'art. 42-ter u.c. R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che sia data indicazione ai singoli uffici giudiziari di seguire i criteri di nomina e di riconferma dei Got e dei Vpo indicati dall'ultimo e unico Decreto Ministeriale approvato in materia, e cioè il D.M. del 7 luglio 1999, il quale, pur non essendo immune a sua volta da censure d'illegittimità e incongruenze, è ancora l'unica fonte regolamentare vigente e idonea, fino all'emanazione d'altro diverso Decreto Ministeriale, a disciplinare la materia.


Le nuove circolari introducono, oltre alle disposizioni censurate dalla Federmot, anche una serie di novità con riferimento alle quali rappresento l'assoluto favore dei colleghi Got e Vpo. A tale riguardo mi permetto di sottolineare alla Sua attenzione:



La ringrazio, Signor Ministro, per la Sua cortese attenzione, e La prego di voler accettare i miei più distinti ossequi.


Roma 7 giugno 2003

F.to Paolo Valerio



Allegati:

All. a) parere della Federmot sulla circolare relativa ai Vpo;

All. b) parere della Federmot sulla circolare relativa ai Got;

All. c) circolare relativa ai Vpo;

All. d) circolare relativa ai Got.


ALLEGATO A


Disposizioni delle nuove circolari relative ai Vpo

ritenute illegittime dalla Federmot.


Art. 3, comma 2, lettera d), secondo periodo:

"La nomina a vice procuratore onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari"

Tale disposizione appare piuttosto sibillina a causa del significato ambiguo dell'espressione "ogni ulteriore istanza" e dell'espressione "altri uffici giudiziari".

Non è chiaro se con l'espressione "ogni ulteriore istanza" si intenda indicare, ellitticamente, ogni "ulteriore istanza di nomina a Vpo" (nel qual caso appare plausibile che la successiva espressione "altri uffici giudiziari" debba essere intesa come sinonimo di "altre procure della Repubblica"), ovvero se con l'espressione "ogni ulteriore istanza" si intendano anche le istanze di nomina ad altre funzioni giudiziarie onorarie, quali quelle di Got presso gli uffici di Tribunale o di Giudice di pace presso gli omonimi uffici del Giudice di Pace.

Ove si accogliesse questa seconda interpretazione, se ne dovrebbe dedurre che tale disposizione introduce surrettiziamente un nuovo requisito aggiuntivo a quelli previsti dalla legge per essere nominati Got o Giudici di pace: non essere stato nominato Vpo dopo la presentazione delle domande a Got o a Giudice di pace.

Così interpretata la disposizione de qua appare, sotto il profilo del merito, arbitrariamente afflittiva nei confronti dei cittadini che, prima di essere nominati Vpo, avessero esercitato il diritto di presentare altre domande al CSM, magari per fare i Got, o i Giudici di pace, giacché essi vedrebbero caducate tali altre domande, alle quali potrebbero avere maggiore interesse, solo perché, nel frattempo, sono stati nominati Vpo, e ciò, per giunta, a prescindere dal fatto che la nomina a Vpo sia stata accettata o no dall'interessato mediante la rituale presa di possesso delle funzioni.

Così interpretata la suddetta disposizione è inoltre illegittima perché vìola:

Art. 5, comma 3:

"Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate. In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità è limitata unicamente all'ufficio o agli uffici presso le quali sono svolte le funzioni"

Tale disposizione non è illegittima di per sé, ma è illegittima nella parte in cui non estende il regime d'incompatibilità "affievolita" anche ai Vpo delegati esclusivamente alle attività di cui all'art. 50 del D.L.vo 274/2000.

Tale censura appare più chiara ove si abbia riguardo al combinato disposto di cui agli articoli:

Infatti, l'art. 50 del D.L.vo 274/2000, istituendo la competenza penale del giudice di pace, ha previsto la figura del Vpo addetto a funzioni giudiziarie nei reati di competenza del Giudice di pace.

In base a tale norma il procuratore della Repubblica può delegare determinati Vpo esclusivamente per i procedimenti di competenza del giudice di pace.

In tali casi, non si capisce perché non debba estendersi a tali Vpo il regime d'incompatibilità attenuato previsto per i Vpo addetti alle sezioni distaccate, prevedendo che, per costoro, l'incompatibilità sia limitata unicamente agli uffici del giudice di pace presso i quali sono svolte le funzioni requirenti.

Tale interpretazione perequerebbe la posizione dei Vpo che svolgono le funzioni giudiziarie solo davanti all'ufficio del giudice di pace rispetto proprio ai giudici di pace medesimi.

Questi ultimi, infatti, godono di un'incompatibilità ben più lieve: essi possono svolgere la professione forense innanzi ai tribunali compresi nel circondario dove svolgono le funzioni onorarie, dovendosi solo limitare a non svolgere le funzioni forensi davanti al proprio stesso ufficio di giudice di pace (v. art. 8 comma 1.ter della L. 21 novembre 1991, n. 374 come modificata dall'art. 6, comma 3, della L. 24 novembre 1999 n. 468).

Equiparando, ai soli fini dell'incompatibilità forense dei Vpo, l'ufficio del giudice di pace ad una sezione distaccata del tribunale, si eviterebbe, per il Vpo che svolga le proprie funzioni di pubblico ministero solo davanti al Giudice di pace, il paradosso che lo vede - benché organo requirente e, quindi, mera parte processuale - attinto da un'incompatibilità più ampia di quella riservata al Giudice di pace, che è invece è organo giudicante con obblighi d'indipendenza, terzietà e imparzialità, con palese violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Art. 5, comma 4:

"Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni"

Tale disposizione introduce surrettiziamente una nuova ipotesi di incompatibilità con la professione forense, diversa da quelle previste dalla legge.

Tale disposizione, pertanto, è illegittima perché viola l'art. 42-quater del R.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (applicabile ai Vpo in forza del richiamo operato dal successivo art. 71 comma 2) il quale, nel disciplinare l'incompatibilità circondariale degli avvocati e dei praticanti avvocati ammessi al patrocinio, si limita ad affermare che costoro "non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare e difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici".

La scelta di estendere l'incompatibilità con la professione forense anche all'attività stragiudiziale (benché essa, per definizione, non si svolga "dinanzi agli uffici giudiziari") non è solo illegittima, ma pone delicati problemi interpretativi in caso di accertamento disciplinare. Quali sono, infatti, le attività stragiudiziali dirette "all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni"?

Mentre, ad esempio, appare ragionevole che ad un avvocato sia vietato sottoscrivere e passare a notifica un atto di citazione innanzi al tribunale civile dove svolge funzioni di Vpo, anche se la causa non è stata ancora iscritta al ruolo del tribunale per l'assegnazione del giudice istruttore (la litispendenza si determina, infatti, già con la notifica dell'atto introduttivo), vi è tutta una serie di altre ipotesi che pongono ben più ardui dubbi interpretativi:





Art. 8, comma 2:

"Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario."

Tale disposizione introduce surrettiziamente una nuova ipotesi di incompatibilità con le funzioni di Vpo, diversa da quelle previste all'art. 42 quater del R.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Né può essere invocato, a supporto della legittimità di tale disposizione regolamentare, l'art. 42-quinques del R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ove è stabilito che il magistrato onorario può essere confermato alla scadenza del primo mandato per una sola volta; tale limitazione attiene, infatti, allo specifico istituto della riconferma di uno specifico mandato originato da una singola nomina, e non intende limitare la diversa facoltà del magistrato onorario di proporre nel corso della propria vita, finanche alla scadenza di un pregresso rapporto di servizio onorario, una nuova domanda per identico incarico presso lo stesso o presso altro tribunale.

Oltre che illegittima, la norma appare alquanto irragionevole perché esclude dal novero dei possibili concorrenti alla nomina come Vpo (e non alla riconferma!) proprio i soggetti che, per aver già svolto identiche funzioni, sarebbero più idonei a svolgerle nuovamente in caso di nuova nomina.

Qual è la ratio della norma? Impedire che attraverso una serie di nomine triennali - ciascuna prorogabile, ex art. 42 quinques comma 2 O.G., una sola volta - il Vpo prosegua per più di sei anni il rapporto con l'Amministrazione (peraltro - si noti bene - sottoponendosi ex novo ogni sei anni ad una nuova procedura concorsuale al pari di tutti gli altri candidati alla nomina)?

Se tale è lo scopo della norma secondaria, esso esula sicuramente dalla potestà regolamentare del CSM e, probabilmente, dalla stessa potestà normativa del legislatore ordinario il quale, per approvare una disposizione di siffatto tenore, dovrebbe individuare un interesse costituzionalmente legittimo che giustifichi il sacrificio del diritto di tutti i cittadini a concorrere a pari condizione per gli incarichi pubblici (art. 3 Cost.) e l'interesse dell'Amministrazione a reclutare i Vpo anche tra coloro che, avendo già ricoperto tale incarico, garantiscono una specifica esperienza ed idoneità nell'esercizio di tali funzioni.

Né ha pregio l'argomento che il magistrato onorario è per sua natura temporaneo, in quanto tale affermazione - più politica che giuridica - contrasta con tutta una serie di solidi argomenti:

 


ALLEGATO B


 

Disposizioni delle nuove circolari relative ai Got

ritenute illegittime dalla Federmot.


Art. 3, comma 2, lettera d), secondo periodo:

"La nomina a giudice onorario di Tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari"

Tale disposizione appare piuttosto sibillina a causa del significato ambiguo dell'espressione "ogni ulteriore istanza" e dell'espressione "altri uffici giudiziari".

Non è chiaro se con l'espressione "ogni ulteriore istanza" s'intenda indicare, ellitticamente, ogni "ulteriore istanza di nomina a Got" (nel qual caso appare plausibile che la successiva espressione "altri uffici giudiziari" debba essere intesa come sinonimo di "altri Tribunali"), ovvero se con l'espressione "ogni ulteriore istanza" s'intendano anche le istanze di nomina ad altre funzioni giudiziarie onorarie, quali quelle di Vpo presso le procure della Repubblica o di Giudice di pace presso gli omonimi uffici del Giudice di Pace.

Ove si accogliesse questa seconda interpretazione, se ne dovrebbe dedurre che tale disposizione introduce surrettiziamente un nuovo requisito aggiuntivo a quelli previsti dalla legge per essere nominati Vpo o Giudici di pace: non essere stato nominato Got dopo la presentazione delle domande a Vpo o a Giudice di pace.

Così interpretata la disposizione de qua appare, sotto il profilo del merito, arbitrariamente afflittiva nei confronti dei cittadini che, prima di essere nominati Got, avessero esercitato il diritto di presentare altre domande al CSM, magari per fare i Vpo, o i Giudici di pace, giacché essi vedrebbero caducate tali altre domande, alle quali potrebbero avere maggiore interesse, solo perché, nel frattempo, sono stati nominati Got, e ciò, per giunta, a prescindere dal fatto che la nomina a Got sia stata accettata o no dall'interessato mediante la rituale presa di possesso delle funzioni.

Così interpretata la suddetta disposizione è inoltre illegittima perché vìola:

Art. 5, comma 3:

"Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni"

Tale disposizione introduce surrettiziamente una nuova ipotesi di incompatibilità con la professione forense, diversa da quelle previste dalla legge.

Tale disposizione, pertanto, è illegittima perché viola l'art. 42-quater del R.d. 30 gennaio 1941, n. 12 il quale, nel disciplinare l'incompatibilità circondariale degli avvocati e dei praticanti avvocati ammessi al patrocinio, si limita ad affermare che costoro "non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare e difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici".

La scelta di estendere l'incompatibilità con la professione forense anche all'attività stragiudiziale (benché essa, per definizione, non si svolga "dinanzi agli uffici giudiziari") non è solo illegittima, ma pone delicati problemi interpretativi in caso di accertamento disciplinare. Quali sono, infatti, le attività stragiudiziali dirette "all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni"?

Mentre, ad esempio, appare ragionevole che ad un avvocato sia vietato sottoscrivere e passare a notifica un atto di citazione innanzi al tribunale civile dove svolge funzioni di Got, anche se la causa non è stata ancora iscritta al ruolo del tribunale per l'assegnazione del giudice istruttore (la litispendenza si determina, infatti, già con la notifica dell'atto introduttivo), vi è tutta una serie di altre ipotesi che pongono ben più ardui dubbi interpretativi:

Art. 8, comma 2:

"Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio giudiziario."

Tale disposizione introduce surrettiziamente una nuova ipotesi di incompatibilità con le funzioni di Got, diversa da quelle previste all'art. 42 quater del R.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Né può essere invocato, a supporto della legittimità di tale disposizione regolamentare, l'art. 42-quinques del R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ove è stabilito che il magistrato onorario può essere confermato alla scadenza del primo mandato per una sola volta; tale limitazione attiene, infatti, allo specifico istituto della riconferma di uno specifico mandato originato da una singola nomina, e non intende limitare la diversa facoltà del magistrato onorario di proporre nel corso della propria vita, finanche alla scadenza di un pregresso rapporto di servizio onorario, una nuova domanda per identico incarico presso lo stesso o presso altro tribunale.

Oltre che illegittima, la norma appare alquanto irragionevole perché esclude dal novero dei possibili concorrenti alla nomina come Got (e non alla riconferma!) proprio i soggetti che, per aver già svolto identiche funzioni, sarebbero più idonei a svolgerle nuovamente in caso di nuova nomina.

Qual è la ratio della norma? Impedire che attraverso una serie di nomine triennali - ciascuna prorogabile, ex art. 42-quinques comma 2 O.G., una sola volta - il Got prosegua per più di sei anni il rapporto con l'Amministrazione (peraltro - si noti bene - sottoponendosi ex novo ogni sei anni ad una nuova procedura concorsuale al pari di tutti gli altri candidati alla nomina)?

Se tale è lo scopo della norma secondaria, esso esula sicuramente dalla potestà regolamentare del CSM e, probabilmente, dalla stessa potestà normativa del legislatore ordinario il quale, per approvare una disposizione di siffatto tenore, dovrebbe individuare un interesse costituzionalmente legittimo che giustifichi il sacrificio del diritto di tutti i cittadini a concorrere a pari condizione per gli incarichi pubblici (art. 3 Cost.) e l'interesse dell'Amministrazione a reclutare i Got anche tra coloro che, avendo già ricoperto tale incarico, garantiscono una specifica esperienza ed idoneità nell'esercizio di tali funzioni.

Né ha pregio l'argomento che il magistrato onorario è per sua natura temporaneo, in quanto tale affermazione - più politica che giuridica - contrasta con tutta una serie di solidi argomenti:


ALLEGATO C


 

Criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari



Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 maggio 2003, ha approvato la seguente circolare:


Art. 1

Disposizioni di carattere generale


1) Alle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori onorari per l’espletamento delle funzioni indicate nell’art. 72 O.G. e delle altre ad essi specificatamente attribuite dalla legge.

2) I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio Giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall’art. 4,co 1, della L. 21 nov. 1991, n. 374. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 42 ter, 42 quater, 42 quinques e 42 sexies dell’O.G.

3) Il numero dei vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso ogni tribunale non può essere superiore ai due terzi dei magistrati professionali previsti in organico per l’Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio – da motivare espressamente – consiglino di elevare tale numero.




Art. 2

Nomina (requisiti e documentazione)


1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a vice procuratore onorario è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia l'idoneità fisica e psichica;

d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;

e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda di nomina o conferma da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

3. Alle istanze di nomina, presentate al Procuratore della Repubblica e successivamente trasmesse al Consiglio Giudiziario, in originale e in copia, dovranno essere allegati a pena di inammissibilità:

Prodotti dall'interessato:

a) istanza di nomina dell’aspirante;

b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo precedente, con l’indicazione, quanto al punto f), del luogo e della data in cui sia stata conseguita la laurea e della votazione conseguita;

c) certificato attestante l’idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o Medico Militare);

d) rilascio del nullaosta incondizionato da parte della Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro degli aspiranti all’incarico di vice procuratore onorario;

e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale o della sezione distaccata, presso la quale svolge esclusivamente le funzioni. (v. art.5).

g) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art.5).

Prodotti dall'Ufficio:

a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

b) certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma I, c.p.p.;

c) rapporto informativo del Prefetto;

d) parere motivato del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato (all. A della presente circolare).




Art. 3

Procedimento per la nomina


1. Le istanze di nomina a vice procuratore onorario sono presentate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, dal 1 gennaio alla data del 30 giugno di ogni anno dispari.

2. Il Procuratore della Repubblica, una volta istruite le istanze di nomina dei vice procuratori onorari, trasmette al Presidente della Corte di Appello le domande con il proprio parere motivato.

a) Il Presidente della Corte di Appello provvede quindi a convocare il Consiglio Giudiziario nella composizione integrata prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti vice procuratori onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio Giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato le istanze nel termine di cui al comma 1.

b) Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposti entro 20 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio Giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio Giudiziario prima dell’inoltro della graduatoria al Consiglio Superiore della Magistratura.

c) Predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio Giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro il 30 ottobre al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.

d) Coperti i posti in organico, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino al 30 giugno del successivo biennio, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 12 della presente circolare. La nomina a vice procuratore onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari.

e) In caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza biennale, ovvero in mancanza di aspiranti, si provvede a raccogliere nuove istanze secondo la procedura di cui al presente articolo, in quanto compatibile.

f) Alla scadenza del biennio il Consiglio Giudiziario integrato provvederà al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione esclusivamente le istanze presentate nel corso dell'ultimo semestre di validità della graduatoria.

g) Eventuali istanze di nomina pervenute prima il termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, sono rigettate con provvedimento del Procuratore della Repubblica.

3. I pareri dei Procuratori della Repubblica e le proposte dei Consigli Giudiziari dovranno essere espressamente motivati sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42 ter, secondo comma, Ordinamento Giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli Giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza.

5. I dirigenti di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Procura, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

6. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei vice procuratori onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio Superiore della Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di Appello, in originale e in copia.

7. Ad avvenuta nomina o conferma, sarà cura degli Uffici interessati comunicare a questo Consiglio la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.

Dovrà, altresì, essere comunicata dal Procuratore della Repubblica la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l’attivazione della procedura di decadenza dall’incarico.

8. I Capi degli Uffici interessati - su richiesta dei Presidenti delle Corti di Appello - assumeranno tutte le iniziative opportune per la conoscenza della presente circolare diffondendola nell'ambito del rispettivo circondario (in particolare presso gli Uffici giudiziari, gli Ordini professionali interessati, il Provveditorato agli Studi, l'Università).




Art. 4

Titoli di preferenza


1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell’ordine sotto riportato, l’esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell’elenco speciale previsto dall’art.3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l’incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D.L. 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c) d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di alla lettera b) prevale la maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.




Art. 5

Incompatibilità


1. Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di vice procuratore onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Il Procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate. In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l’incompatibilità è limitata unicamente all’ufficio o agli uffici presso le quali sono svolte le funzioni.

4. Non è compatibile con le funzioni onorarie l’esercizio dell’attività legale c.d. stragiudiziale diretta all’esercizio dell’attività professionale davanti all’ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni. .

5. Il vice procuratore onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

6. I vice procuratori onorari non possono essere addetti a più di una Procura della Repubblica presso il Tribunale.

7. Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 18 Ord.Giud.

8. Si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 19 Ord. Giud., ivi comprese quelle tra coniugi secondo l'interpretazione della circolare del C.S.M. n. 8160/82 e successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di Tribunale.

9. Si applica ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo 1957 n. 361; pertanto, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.



Art. 6

Tirocinio


1 Ai fini di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Procuratori della Repubblica cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi anteriormente all’assunzione di funzioni giudiziarie, e i Consigli Giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del Pubblico Ministero titolare e la presenza ad udienze dibattimentali cui parteciperanno pubblici ministeri professionali.

3. Il Consiglio Giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori, mediante l’apporto di magistrati all’uopo designati e di rappresentanti dell’avvocatura.

4. Al termine del tirocinio il magistrato di riferimento esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell’impegno e sulla professionalità del vice procuratore onorario nell’esame e nello studio degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Nel caso in cui vi sia una valutazione negativa dell’attività svolta, nel corso del periodo di tirocinio del vice procuratore onorario, il Procuratore della Repubblica redige apposita relazione per l’inizio della procedura di revoca dall’incarico di cui all’art. 42 sexies comma 2, lett. c) Ord. Giud. , secondo quanto previsto dall’art.13.




Art. 7

Conferma


1. Ai fini della conferma, il Consiglio Giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.

2. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

3. Alle istanze o proposte di conferma sarà sufficiente allegare:

Prodotti dall'interessato:

a) istanza di conferma, da presentare al Procuratore della Repubblica almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato di nomina a pena di inammissibilità (v.art.8.3);

b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 2, commi a), b), d), e) g);

c) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale o nella sezione distaccata, presso il quale svolge le funzioni (v. art.5).

d) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art.5)

Prodotti dall'Ufficio:

Relazione del Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo, e sulla esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato (all. A della presente circolare)

4. Ai fini della conferma, i Consigli Giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal Procuratore della Repubblica presso il quale il vice procuratore onorario ha prestato la propria attività.



Art. 8

Durata dell'incarico e procedimento per la conferma


1. La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza dall’incarico gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata, secondo le modalità previste dall’art.2 al Procuratore della Repubblica, che una volta istruita, la trasmette al Presidente della Corte di Appello con il proprio parere motivato.

5. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall’art. 4, c. 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all’art. 42 ter, 1 co., Ord. Giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo alla nomina.



Art. 9

Assegnazione ad altro ufficio o funzione


1. Il vice procuratore onorario può presentare momento domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altra procura partecipando all’espletamento della ordinaria procedura di cui all’art. 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il vice procuratore onorario dovrà dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al vice procuratore onorario non si applicano le disposizioni di cui all’art.6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell'attiva di vice procuratore onorario non può derogare i limiti di cui all'art 8.

5. Il vice procuratore onorario può presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale o a giudice di pace. L’eventuale nomina a seguito dell’espletamento dell’ ordinaria procedura di cui all’art. 3 deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.




Art. 10

Doveri e diritti


1. Il vice procuratore onorario è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.



Art. 11

Sorveglianza sull’adempimento dei doveri dei vice procuratori onorari


1. Il Procuratore della Repubblica ha l’obbligo di vigilare sull’attività dei vice procuratori onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio Giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell’ufficio nell’ambito del progetto tabellare.

2. Nell’ambito dell’attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al capo dell’ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell’incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3. Il Procuratore della Repubblica che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.




Art.12

Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio


1. Il vice procuratore onorario di tribunale cessa dall'incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni.

2. Il vice procuratore onorario decade dall'ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10 Ord. Giud.;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il vice procuratore onorario è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.



Art. 13

Procedura per la decadenza e revoca


1. Nell’ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell’articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell’accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio Superiore della Magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art.12 lett.c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all’ufficio (art.12 comma 3), il Procuratore della Repubblica che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l. n. 374/91, da cinque avvocati designati dai consigli dell’ordine degli avvocati del distretto di Corte d’Appello, la revoca o la decadenza del vice procuratore onorario.

3. Il Consiglio giudiziario integrato, dovrà formulare la contestazione indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare l’adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l’avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’atto, l’interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio Giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

5. Il Consiglio Giudiziario, anche all’esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone l’archiviazione del procedimento; se, in caso contrario, la notizia non si è rivelata infondata viene notificato tempestivamente all’interessato il giorno, l’ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L’interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all’ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all’interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine all’interessato che la richieda.

7. All’esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio Superiore della Magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio Superiore della Magistratura potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all’espletamento di ulteriore attività istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della Giustizia, in conformità con la deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura.

10. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di vice procuratore onorario, il Procuratore della Repubblica chiede al Consiglio Superiore della Magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l’ordine progressivo della graduatoria deliberata dal C.S.M.



Art. 14

Disciplina transitoria


1. La presente circolare abroga le precedenti circolari riguardanti la nomina e conferma dei vice procuratori onorari.

2. Al fine della formazione della graduatoria di cui all’art. 4 della presente circolare, vengono definiti i seguenti termini:

3. I Procuratori della Repubblica invieranno, al Presidente della Corte di Appello, entro il 30 ottobre 2003 le istanze raccolte e debitamente istruite.

4. E’ fissato in data 30 luglio 2003 il termine ultimo per la raccolta da parte del Procuratore della Repubblica delle istanze per la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a vice procuratore onorario di cui all’art. 3 della presente circolare.

5. Tutte le pratiche relative a domande di nomina a vice procuratore onorario pendenti presso le Procure della Repubblica o i Consigli Giudiziari alla data di approvazione della presente circolare sono trasmesse al Presidente della Corte di Appello per l’inserimento nella graduatoria. Tutte le pratiche pervenute al Consiglio Superiore della Magistratura alla data di approvazione della presente circolare sono esaminate secondo la disciplina previgente.


ALLEGATO D


 

Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale


Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 maggio 2003, ha approvato la seguente circolare:



Art. 1

Disposizioni di carattere generale


1) I giudici onorari di tribunale svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale, e possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

2) I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio Giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall’art. 4,co 1, della L. 21 nov. 1991, n. 374.

3) Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico per l’Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio – da motivare espressamente – consiglino di elevare tale numero.



Art. 2

Nomina (requisiti e documentazione)


1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di tribunale è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia l'idoneità fisica e psichica;

d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;

e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda di nomina o conferma.

3. Alle istanze di nomina, presentate al Presidente del Tribunale e successivamente trasmesse al Consiglio Giudiziario, in originale e in copia, dovranno essere allegati a pena di inammissibilità:

Prodotti dall'interessato:

a) istanza di nomina dell'aspirante;

b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo precedente, con l’indicazione, quanto al punto f), del luogo e della data in cui sia stata conseguita la laurea e della votazione conseguita;

c) certificato attestante l’idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o Medico Militare);

d) rilascio del nullaosta incondizionato da parte della Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro degli aspiranti all’incarico di giudici onorari di tribunale;

e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale (v. art.5).

g) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art.5).

Prodotti dall'Ufficio:

a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

b) certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma I, c.p.p.;

c) rapporto informativo del Prefetto;

d) parere motivato del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato (all. A della presente circolare).



 

Art. 3

Procedimento per la nomina


1. Le istanze di nomina a giudice onorario di Tribunale sono presentate al Presidente del Tribunale competente dal 1 gennaio alla data del 30 giugno di ogni anno dispari.

2. Il presidente del Tribunale, una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale, trasmette al Presidente della Corte di Appello le domande con il proprio parere motivato.

a) Il Presidente della Corte di Appello provvede quindi a convocare il Consiglio Giudiziario nella composizione integrata prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio Giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui al primo comma;

b) Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposti entro 20 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio Giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio Giudiziario prima dell’inoltro della graduatoria al Consiglio Superiore della Magistratura;

c) Predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio Giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro il 30 ottobre al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti;

d) Coperti i posti in organico, la graduatoria verrà utilizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino al 30 giugno del successivo biennio, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 12 della presente circolare. La nomina a giudice onorario di Tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari;

e) In caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza biennale, ovvero in mancanza di aspiranti, si provvede a raccogliere nuove istanze secondo la procedura di cui al presente articolo, in quanto compatibile;

f) Alla scadenza del biennio il Consiglio Giudiziario integrato provvederà al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione esclusivamente le istanze presentate nel corso dell’ultimo semestre di validità della graduatoria;

g) Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, sono rigettate con provvedimento del presidente del Tribunale.

3. I pareri dei Presidenti di Tribunale e le proposte dei Consigli Giudiziari dovranno essere espressamente motivati sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42 ter, secondo comma, Ordinamento Giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli Giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza.

5. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascun Tribunale, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

6. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio Superiore della Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di Appello, in originale e in copia.

7. Ad avvenuta nomina o conferma, sarà cura degli Uffici interessati comunicare a questo Consiglio la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.

Dovrà, altresì, essere comunicata dal Presidente del Tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l’attivazione della procedura di decadenza dall’incarico.

8. I Capi degli Uffici interessati - su richiesta dei Presidenti delle Corti di Appello - assumeranno tutte le iniziative opportune per la conoscenza della presente circolare diffondendola nell'ambito del rispettivo circondario (in particolare presso gli Uffici giudiziari, gli Ordini professionali interessati, il Provveditorato agli Studi, l'Università).




Art. 4

Titoli di preferenza


1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell’ordine sotto riportato, l’esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell’elenco speciale previsto dall’art.3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l’incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D.L. 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c) d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianità di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di alla lettera b) prevale la maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.




Art. 5

Incompatibilità


1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Non è compatibile con le funzioni onorarie l’esercizio dell’attività legale c.d. stragiudiziale diretta all’esercizio dell’attività professionale davanti all’ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

4. Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità previste dall'art. 18 Ord.Giud.

6. Si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità previste dall'art. 19 Ord.Giud., ivi comprese quelle tra coniugi secondo l'interpretazione della circolare del C.S.M. n. 8160/82 e successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di Tribunale.

7. Si applica ai giudici onorari di tribunale l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo 1957 n. 361; pertanto, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.




Art. 6

Tirocinio


1 Ai fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Presidenti di Tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente all’assunzione di funzioni giudiziarie, e i Consigli Giudiziari individueranno per ciascun settore un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.

3. Il Consiglio Giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di tribunale, mediante l’apporto di magistrati all’uopo designati e di rappresentanti dell’avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una relazione una valutazione sulla qualità dell’impegno e sulla professionalità del magistrato onorario nell’esame e nello studio degli atti processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Nel caso in cui anche in un solo settore di tirocinio vi sia una valutazione negativa dell’attività svolta dal magistrato onorario, il Presidente del tribunale redige apposita relazione per l’inizio della procedura di revoca dall’incarico di cui all’art. 42 sexies comma 2, lett. c) Ord. Giud. , secondo quanto previsto dall’art.13.




Art. 7

Conferma


1. Ai fini della conferma, il Consiglio Giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374, esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.

2. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

3. Alle istanze o proposte di conferma sarà sufficiente allegare:

Prodotti dall'interessato:

a) istanza di conferma, da presentare al Presidente del Tribunale almeno sei mesi prima della data di scadenza del mandato di nomina a pena di inammissibilità (v.art.8.3);

b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 2, commi a), b), d), e) g);

c) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale presso il quale svolge le funzioni (v. art.5).

d) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 19 Ord. Giud. (v. art.5)

Prodotti dall'Ufficio:

Relazione del Presidente del Tribunale sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo e sull’esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato (all. A della presente circolare)

4. Ai fini della conferma, i Consigli Giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal Presidente del Tribunale presso il quale il giudice onorario ha prestato la propria attività.




Art. 8

Durata dell'incarico e procedimento per la conferma


1. La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna istanza di nomina a giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza dall’incarico gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata, secondo le modalità previste dall’art.2 al Presidente del Tribunale, che una volta istruita, la trasmette al Presidente della Corte di Appello con il proprio parere motivato.

5. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall’art. 4, c. 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all’art. 42 ter, 1 co., Ord. Giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo alla nomina.




Art.9

Assegnazione ad altro ufficio o funzione


1. Il giudice onorario di tribunale può presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altro tribunale partecipando all’espletamento della ordinaria procedura di cui all’art. 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il giudice onorario di tribunale dovrà dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al giudice onorario di tribunale non si applicano le disposizioni di cui all’art.6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell'attività di giudice onorario di tribunale non può derogare i limiti di cui all'art. 8.

5. Il giudice onorario di tribunale può presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario o a giudice di pace. L’eventuale nomina a seguito dell’espletamento dell’ ordinaria procedura di cui all’art. 3 deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.





Art.10

Doveri e diritti


1. Il giudice onorario di tribunale è tenuto a svolgere le sue funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell’imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale, nonché all’osservanza di tutti gli altri doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.




Art. 11

Sorveglianza sull’adempimento dei doveri dei giudici onorari di tribunale


1. Il presidente del Tribunale ha l’obbligo di vigilare sull’attività dei giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio Giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell’ufficio nell’ambito del progetto tabellare.

2. Nell’ambito dell’attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al capo dell’ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell’incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3. Il presidente del Tribunale che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.




Art.12

Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio


1. Il giudice onorario di tribunale cessa dall'incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni.

2. Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla co­municazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10 Ord. Giud.;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.




Art. 13

Procedura per la decadenza e revoca


1. Nell’ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell’articolo precedente, poichè si tratta di prendere atto dell’accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della Magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art.12 lett.c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all’ufficio (art.12 comma 3), il Presidente del Tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l. n. 374/91, da cinque avvocati designati dai consigli dell’ordine degli avvocati del distretto di Corte d’Appello, la revoca o la decadenza del giudice onorario.

3. Il Consiglio giudiziario integrato, dovrà formulare la contestazione indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare l’adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l’avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’atto, l’interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio Giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

5. Il Consiglio Giudiziario, anche all’esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone l’archiviazione del procedimento; se, in caso contrario, la notizia non si è rivelata infondata viene notificato tempestivamente all’interessato il giorno, l’ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L’interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all’ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all’interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine all’interessato che la richieda.

7. All’esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio Superiore della Magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio Superiore della Magistratura potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all’espletamento di ulteriore attività istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della Giustizia, in conformità con la deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura.

10. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di giudice onorario di tribunale, il Presidente del Tribunale chiede al Consiglio Superiore della Magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l’ordine progressivo della graduatoria deliberata dal C.S.M.




Art. 14

Disciplina transitoria


1. La presente circolare abroga le precedenti circolari riguardanti la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale.

2. Al fine della formazione della graduatoria di cui all’art. 4 della presente circolare, vengono definiti i seguenti termini:

3. I Presidenti di Tribunale invieranno, al Presidente della Corte di Appello, entro il 30 ottobre 2003 le istanze raccolte e debitamente istruite.

4. E’ fissato in data 30 luglio 2003 il termine ultimo per la raccolta da parte del Presidente del Tribunale delle istanze per la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale di cui all’art. 3 della presente circolare.

5. Tutte le pratiche relative a domande di nomina a giudice onorario di tribunale pendenti presso i tribunali o i Consigli Giudiziari alla data di approvazione della presente circolare sono trasmesse al Presidente della Corte di Appello per l’inserimento nella graduatoria. Tutte le pratiche pervenute al Consiglio Superiore della Magistratura alla data di approvazione della presente circolare sono esaminate secondo la disciplina previgente.