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COMUNICATO DEL 4 dicembre 2003
LETTERA AL MINISTRO
FEDER.M.O.T.
Federazione Magistrati Onorari di Tribunale
00139 Roma - Via F. Miceli Picardi n. 20, int.5
Codice fiscale: 97248850584
Il Presidente
Avv. Prof. Paolo Valerio
Al Signor Ministro della Giustizia
Sen. Roberto Castelli
Onorevole Signor Ministro,
mi permetto di importunarLa per portare a Sua conoscenza l'allegata circolare emanata dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma Dr. Salvatore Vecchione, con la quale si formula una interpretazione restrittiva della normativa di legge vigente in materia di seconda indennità giornaliera spettante ai vice procuratori onorari
Il contenuto della circolare, ad avviso della Federmot, suscita non poche perplessità, prefigurando una interpretazione restrittiva delle vigenti norme (articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, comma 2) dal cui tenore letterale, al contrario, si dovrebbe ricavare che l'erogazione della seconda indennità, diversamente dall'erogazione della prima indennità, è svincolata sia dall'esistenza di una pluralità di deleghe sia dal numero di udienze svolte giornalmente dal Vpo; ritenendo il contrario, d'altronde, si giungerebbe ad una interpretazione abrogativa della norma de qua, poiché, di fatto, è impossibile che un magistrato presenzi contemporaneamente e nella stessa giornata in due diverse udienze.
Al fine di individuare un esplicito criterio per l'erogazione della seconda indennità, si deve considerare che tale compenso è erogato ai Got e ai Vpo a titolo di retribuzione e che, in quanto tale, pur denominato "indennità", esso rientra tra i compensi erogati a titolo di onorari e non tra i compensi erogati a titolo di indennità (Cfr. art. 1, comma 1, e art. 9 della L. 8 luglio 1980, n. 319).
Pertanto, per analogia con quanto avviene nel caso degli onorari commisurati a tempo applicati ai periti, ai consulenti tecnici, agli interpreti e ai traduttori, (categorie che, al pari dei Got e dei Vpo, sono liquidate con le somme stanziate per le spese di giustizia, previa registrazione al modello 12) la seconda indennità dovrebbe essere corrisposta ai Got e ai Vpo tutte le volte che il tempo impiegato per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie si protragga giornalmente per più di tre ore e un quarto (V. art. 4, comma 4 L. 8 luglio 1980, n. 319), salvo il limite legale di due indennità giornaliere.
Le sarei grato, Signor Ministro, se Ella potesse intervenire con un provvedimento che chiarisca i dubbi interpretativi, rilevabili dalle condotte disomogenee dei vari dirigenti locali, conferendo, in tal modo, maggiore certezza ai diritti patrimoniali della categoria attraverso l'individuazione dei casi in cui la seconda indennità giornaliera deve essere erogata ai Vpo e ai Got.
La ringrazio,
Signor Ministro, per la Sua cortese attenzione, e La prego di voler gradire
i miei più deferenti ossequi.
Roma, 17 ottobre 2003
Paolo Valerio
Articolo 4 dei decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, comma 2, come modificato
dall'articolo 24 ter del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modifiche
dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16
del 20 gennaio 2001, e da ultimo modificato, con riferimento all'ammontare dell'indennità,
dall'articolo 52, comma 44, della Legge 21 dicembre 2001, n. 448.
Omissis
2.
Ai vice Procuratori onorali spetta un'indennità di lire 190.000 per ogni
udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo
72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennità
è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto
per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere
corrisposte più di due indennità al giorno.
Omissis