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Parere del Ministero riguardante le attività extra dibattimentali dei V.P.O.
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MINISTERO della GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA CIVILE
ROMA, 4 APR. 2002
N. PROT. 1/380/U
Ai Sigg. PRESIDENTI delle CORTI di APPELLO
Oggetto: compenso ai vice procuratori onorari per attività loro delegabili, diverse dal sostenere la pubblica accusa nel corso delle udienze dibattimentali.
Si trasmette per conoscenza e diffusione a tutti gli uffici interessati, la nota n.1/165/02/U del 21 febbraio 2002, emanata dallUfficio I di questa Direzione, relativamente alla materia di cui alloggetto
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Prot. 1/165/02/U
Roma, 21 febbraio 2002
Al Signor Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Tivoli
(Vostro rif. Prot. n. 243/02 del 29 gennaio 2002)
Oggetto: compenso ai vice procuratori onorari per attività loro delegabili diverse dal sostenere la pubblica accusa nel corso delle udienze dibattimentali.
Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, ha luopo interpellato, sulla problematica relativa riconoscimento di un compenso ai vice procuratori onorari per attività loro delegabili, diverse da sostenere la pubblica accusa in udienza, con la nota prot. n. 279/U seguito 9/3-1 UL del 7 febbraio 2002, ha espresso il seguente parere: " In riferimento all'oggetto questo ufficio, acquisiti i dati statistici relativi agli organici dei giudici onorari, con funzioni giudicanti e requirenti, nonché la valutazione dell'ufficio bilancio in ordine alla stima milioni di relativi ai compensi da riconoscersi ai VV.PP.OO.., ed all'esito della riunione convocata presso lo scrivente e svoltasi il 29.2.2001 con la partecipazione del Capo di Gabinetto dell'on.le sig. Ministro e di tutti gli interessati, reputa ora di dover osservare quanto segue.
Un esame della problematica insufficiente completezza non può prescindere dalla ricostruzione dell'Interventi normativi succedutisi nella materia di quell'oggetto, e da una pura sintetica analisi degli stessi.
L'ordinamento giudiziario, r.d. 12/41 all'art. 72, come riformato dall'art. 22 DPR N. 449/88 prevedeva che, Le funzioni del pubblico ministero in udienza dibattimentale possono essere svolte per delega normativa... da vice procuratori onorari... ".
Il D.L.vo n. 273/'89, poi, aveva previsto all'arti. 4, II co., che " ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di lire sessantamila per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'art. 72 " del r.d. n. 12/'41, come sostituito dall'art. 22 Dpr. 449/'88.
Successivamente, per effetto del D.L.vo n. 15/'90, art. 1 co. I, che aveva introdotto l'ultimo periodo dell'articolo 72, I co., l'ordinamento giudiziario, si era disposto che ai vice procuratori onorari che potessero essere " delegati a svolgere le funzioni del pubblico ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo". In tal modo si era sancito expressis verbis che i giudici onorari in questione potessero essere delegati a svolgere le funzioni di P.M. anche in udienze non dibattimentali.
Ancora l'art. 1 co. II dello stesso D.L. vo n. 15/90, aveva introdotto. il comma 2 bis dell'articolo 72 dell'Ordinamento giudiziario, disponendo che " il Procuratore della Repubblica presso la Pretura può delegare, per la richiesta dimissioni del decreto penale di condanna...... vice procuratori onorari " . La conseguenza è che, sempre espressamente, si era prevista la possibilità di delegare i giudici onorari in questione anche il compimento di alcune attività del pubblico ministero da non compiersi in udienza, dibattimento tale o camerale che sia.
Il legislatore ha poi provveduto a modificare la norma relativa alla corresponsione dell'indennità ai VV.PP.OO., cioè il ricordato art.4, DLvo n. 273/'89 (peraltro ripetutamente ritoccato in relazione all'importo dell'indennità, ora fissato dall'articolo 52, n. 44, della legge finanziaria 2002, in lire 190.000 ), con l'articolo 24 ter D.L. n. 341/'00, convertito in legge dall'articolo 1, legge 19 gennaio 2001, n.4. Il testo di cui al II co. dell'art. 4, quindi, prevede ora che " ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di lire 190.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'art. 72 per regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.
In relazione ai vice procuratori, pertanto deve registrarsi la persistenza carenza della previsione espressa del diritto a percepire un compenso per le attività loro delegabili da svolgersi al di fuori dell'udienza dibattimentale.
Si tratta di incongruenza che lo scrivente Ufficio già aveva segnalato con proprio parere espresso in data 22.2.2001 (prot. TM 517/N-9/3-1 NL; rif 1276/E), e relativo al problema del compenso da riconoscersi ai vice procuratori onorari per la predisposizione di decreti penali di condanna, evidenziando l'opportunità di provvedere ad un'integrazione della normativa vigente, prevedendo espressamente il diritto a compenso per i magistrati onorari che fossero delegati allo svolgimento nell'indicata fusione.
Il testo di cui al ricordato articolo 4 II co., DLvo 273/'89, comunque, là dove dispone che ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di lire 190.000 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , utilizzando il termine generico: " udienza ", adotta una formula che sembra possa interpretarsi nel senso che il diritto a compenso sia ora riconosciuto ai vice procuratori onorari per l'attività svolta in qualsiasi udienza camerale o dibattimento tale, superandosi in via interpretativa il limite posto dal ricordato testo di cui all'articolo 72 Ord. Giud., che riconosceva ai vice procuratori onorari il diritto al compenso per le sono attività svolte nel corso delle udienze dibattimentali.
Non può sottacersi, peraltro che la conclusione appare maggiormente rassicurante con riferimento ai giudici onorari di tribunale, in relazione ai quali il vigente testo dell'articolo 4, co I, DLvo n. 273/'89, come modificato dal già ricordato articolo 24 ter, prevede espressamente: ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di lire 190.000 per ogni udienza, anche se tenute in camera di consiglio... .
Persiste la segnalata incongruenza relativa alla mancata previsione espressa del diritto dei VV.PP.OO. di percepire il compenso per le attività svolte fuori udienza, e detta incongruenza risulta ancora più evidente per effetto di successivi interventi legislativi.
La gamma delle attività delegabili ai vice procuratori onorari, infatti, e stata ulteriormente ampliata dall'articolo 23 DLvo n. 51/'98, istitutiva del giudice unico di primo grado, che ha riscritto ancora una volta alla disciplina di cui all'articolo 72 Ord. Giud., prevedendo che ai suddetti magistrati onorari possa essere delegato lo svolgimento le funzioni di PM, oltre che nelle udienze dibattimentali anche "nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo... per la richiesta dimissioni del decreto penale di condanna... i procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 del codice di procedura penale... e procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'ar. 655, co. 2... e procedimenti opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori " , non che nei procedimenti civili .
Ancora, l'art. 50 del D.L.vo n. 274/'00 (disciplinante la competenza penale del giudice di pace), ha previsto che le funzioni di pubblico ministero innanzi a questo giudice possono essere svolte dei vice procuratori onorari, nell'udienza dibattimentali... e procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale... e procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, co. 2... e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione dei compensi ai periti, consulenti tecnici e traduttori nonchè degli atti del pubblico ministero previste dagli artt. 15 e 25.
Per effetto di tale ultima previsione le attività di competenza del pubblico ministero delegabili ai vice procuratori onorari e da svolgersi fuori udienza, sono stata ulteriormente estese, in quanto il citato art. 15 prevede che 1. Il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione ed autorizzando l'agitazione dell'imputato. 2. Se ritiene necessario ulteriori indagini, il pubblico ministero di provvedere personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti; mentre l'articolo 25 detta in relazione alle competenze del P.M. nell'ipotesi del ricorso immediato al giudice, che 1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace. 2. Se ritiene ricorse inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi al giudice di pace incompetente del territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione, altrimenti formula l'imputazione confermando modificando l'addebito contenuto del ricorso.
Persistendo la presenza di un dato letterale limitativo, non appare comunque priva di ragionevolezza la tesi secondo cui occorre riconoscere il diritto ad un compenso ai vice procuratori onorari anche per tutte le attività da svolgersi al di fuori delle udienze dibattimentali (di cui al testo dell'art. 72 Ord. Giud. come in principio ricordato) -ad es.: per la predisposizione di decreti penali di condanna, ma anche per lo svolgimento delle ulteriori indagini di cui all'art. 15 D.L.vo n. 274/00 ( v. combinato disposto con l'art. ( illeggibile ) che la normativa vigente consente siano delegate.
La mancata previsione espressa di un diritto al compenso per i vice procuratori onorari che siano delegati allo svolgimento di funzioni giudiziarie diverse dalla partecipazione ad udienze, sembra infatti irragionevole, atteso che un'interpretazione restrittiva della normativa richiamata, comporterebbe una distinzione - priva di obiettività di un'obiettiva giustificazione tra attività giudiziarie tutte delegabili ai magistrati onorari, delle quali però alcune ingenerano il diritto ad un compenso ed altre no, e potrebbe perciò ritenersi che sussista una disuguaglianza di trattamento che darebbe adito a dubbi di legittimità costituzionale della normativa vigente, con riferimento sia principio di eguaglianza posto dallart. 3 Cost., che all'articolo 36 della Carta fondamentale, il quale prevede il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità qualità del suo lavoro.
Questo Dipartimento, esaminato il menzionato parere, ritiene di condividere le valutazioni in esse espresse e, in particolare, la considerazione che un'interpretazione restrittiva della normativa vigente possono suscitare dubbi di legittimità costituzionale sia con riferimento al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sia con riferimento all'art. 36 Cost., nella parte in cui prevede il diritto del lavoratore a partecipare una retribuzione proporzionata alla quantità qualità del lavoro prestato.
Il Capo del Dipartimento
Gianfranco Tatozzi