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COMUNICATO DEL 17 giugno 2004


Nota del Ministero della Giustizia del 31 maggio 2004


 

Gentili Colleghi,
porto alla Vostra attenzione la nota qui di seguito riporta con cui il Ministero della Giustizia ha condiviso l’interpretazione della risoluzione n. 68/E Agenzia Entrate che avevo sostenuto in un precedente comunicato.
Si tratta di un provvedimento che consente ai colleghi Mot praticanti avvocati o avvocati, titolari di partita i.v.a., iscritti o che si iscriveranno alla Cassa Forense, di versare i contributi previdenziali alla Cassa forense con riferimento alle somme percepite dall’attività di Got o di Vpo.
Tale notizia giungerà gradita ai colleghi avvocati con basso volume d’affari, i cui redditi da attività professionale non consentivano di dimostrare alla Cassa Forense l’esercizio continuativo della professione forense. Detti colleghi, infatti, potranno imputare nel volume d’affari gli emolumenti Vpo e raggiungere più agevolmente la soglia oltre la quale si presume ai fini previdenziali l’esercizio continuativo della professione (v. amplius: www.cassaforense.it ).
Con riferimento a detti emolumenti, a seguito di tale attrazione nel novero dei redditi da lavoro professionale, non vi sarà un incremento di imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) come erroneamente e allarmisticamente sostenuto da qualche collega che, evidentemente, era solito non inserire gli emolumenti percepiti nella propria dichiarazione dei redditi a causa dell’erroneo convincimento che si trattasse di redditi non soggetti a imposizione Irpef per il solo fatto di essere equiparati al reddito da lavoro dipendente!
Altro beneficio indiretto della suddetta disciplina, è la possibilità di operare la compensazione I.v.a. anche sull’i.v.a. pagata dal Ministero della giustizia. Tale possibilità dovrà essere valutata anche al fine di escludere l’opportunità di optare per il così detto “forfettino”, il regime i.v.a. semplificato che non consente detrazioni I.v.a..
Infine l’obbligo del Mot-Avvocato di versare l’i.v.a. indicata in fattura, dovrebbe restare sospeso fino all’effettivo pagamento dell’I.v.a. da parte del Ministero della Giustizia, trattandosi di credito I.v.a. vantato nei confronti di un Ente pubblico. Tale opportunità dovrà essere ben tenuta presente dai colleghi che lavorano in uffici in cui i cancellieri non siano solerti nel pagamento dell’I.v.a..
Il presente comunicato è riservato agli Associati Federmot e non costituisce attività di consulenza commerciale ma solo uno spunto di riflessione. I colleghi che non svolgono attività fiscale sono pertanto vivamente invitati a rivolgersi al proprio fiscalista per ottenere consulenza legale o commerciale e valutare la propria specifica posizione tributaria.
Cordiali saluti
Paolo Valerio

Nota del 31-05-2004

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

A tutti i Signori Presidenti delle Corti di Appello
A tutti i Procuratori Generali
LORO SEDI

OGGETTO : Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Art. 50 T.U.I.R – Quesito in seguito alla modifica introdotta dall'art. 2, comma 36, della legge finanziaria per l'anno 2004.
Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere il trattamento fiscale da riservare ai compensi corrisposti ai magistrati onorari ed agli ausiliari del giudice per l'esercizio di funzioni pubbliche.
Come noto, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con la circolare n. 7 del 14 novembre 2002 (che affrontava tutta una serie di problemi connessi al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002), recependo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, aveva affermato che rientravano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 47 (attualmente art. 50) lett. f) del T.U.I.R., tutti i redditi corrisposti nell'esercizio delle pubbliche funzioni anche se questi, per loro natura, avrebbero dovuto rientrare tra i redditi di lavoro autonomo. Tra questi si includevano anche i compensi erogati ai custodi, consulenti, periti, interpreti e traduttori nominati dal giudice o dal pubblico ministero nei procedimenti penali.
Successivamente all'emanazione di tale circolare, l'art. 2, comma 36, della legge finanziaria per l'anno 2004 (legge del 24/12/03, n. 350) ha modificato la disposizione di cui alla lettera f) dell'art. 50, comma 1, del TUIR, recante indicazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In particolare, la nuova disposizione di cui alla citata lettera f) include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, e non siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato".
Pertanto, per effetto della nuova formulazione di cui alla lettera f) legge cit., i compensi corrisposti ai custodi e agli ausiliari del magistrato devono, quindi, essere ricompresi nell'ambito della categorie dei redditi di lavoro autonomo ovvero dei redditi di impresa qualora le prestazioni siano rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione ovvero siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale.
In tal senso, e a decorrere dal 1 gennaio 2004 - data di entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2004 - devono ritenersi modificate le disposizioni impartite con la circolare n. 7 del 14/11/02 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.
Per ciò che concerne il trattamento fiscale dei magistrati onorari, si rende noto che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 10/5/2004, ha affermato, in sintesi, che il legislatore ha inteso riservare un trattamento di favore esclusivamente alle categorie di giudici onorari espressamente individuate dall'art. 50 del T.U.I.R. e cioè ai giudici di pace, agli esperti del tribunale di sorveglianza ed ai membri delle commissioni tributarie. Conseguentemente le indennità erogate a tali soggetti andranno soggette, in ogni caso, al trattamento fiscale proprio dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a prescindere dalla circostanza che costoro esercitino un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53 (ex art. 49 T.U.I.R.) del T.U.I.R. All'atto del pagamento dei predetti compensi, l'ufficio giudiziario dovrà operare la ritenuta d'acconto I.R.P.E.F. (art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 600/73).
Per ciò che concerne le indennità percepite dalle altre categorie di giudici onorari (vice procuratori, giudici onorari di tribunale, g.o.a., giudici popolari, ecc.), la medesima Agenzia delle Entrate ha stabilito che esse dovranno essere qualificate quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a meno che le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1 del T.U.I.R. In tale ultimo caso, i compensi percepiti dovranno essere considerati quali redditi di lavoro autonomo. Pertanto, il soggetto titolare della funzione sarà obbligato ad emettere, in relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazione dell'I.V.A., nella misura ordinaria ed a considerarli nella base imponibile ai fini della determinazione dell'I.R.A.P. dallo stesso dovuta.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.
Si ringrazia.
31-05-2004

Il Vice Capo del Dipartimento
Massimo Fedeli