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Gentili
Colleghi,
porto alla Vostra attenzione la nota qui di seguito riporta con cui il
Ministero della Giustizia ha condiviso l’interpretazione della risoluzione
n. 68/E Agenzia Entrate che avevo sostenuto in un precedente comunicato.
Si tratta di un provvedimento che consente ai colleghi Mot praticanti
avvocati o avvocati, titolari di partita i.v.a., iscritti o che si iscriveranno
alla Cassa Forense, di versare i contributi previdenziali alla Cassa forense
con riferimento alle somme percepite dall’attività di Got
o di Vpo.
Tale notizia giungerà gradita ai colleghi avvocati con basso volume
d’affari, i cui redditi da attività professionale non consentivano
di dimostrare alla Cassa Forense l’esercizio continuativo della
professione forense. Detti colleghi, infatti, potranno imputare nel volume
d’affari gli emolumenti Vpo e raggiungere più agevolmente
la soglia oltre la quale si presume ai fini previdenziali l’esercizio
continuativo della professione (v. amplius: www.cassaforense.it ).
Con riferimento a detti emolumenti, a seguito di tale attrazione nel novero
dei redditi da lavoro professionale, non vi sarà un incremento
di imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) come erroneamente
e allarmisticamente sostenuto da qualche collega che, evidentemente, era
solito non inserire gli emolumenti percepiti nella propria dichiarazione
dei redditi a causa dell’erroneo convincimento che si trattasse
di redditi non soggetti a imposizione Irpef per il solo fatto di essere
equiparati al reddito da lavoro dipendente!
Altro beneficio indiretto della suddetta disciplina, è la possibilità
di operare la compensazione I.v.a. anche sull’i.v.a. pagata dal
Ministero della giustizia. Tale possibilità dovrà essere
valutata anche al fine di escludere l’opportunità di optare
per il così detto “forfettino”, il regime i.v.a. semplificato
che non consente detrazioni I.v.a..
Infine l’obbligo del Mot-Avvocato di versare l’i.v.a. indicata
in fattura, dovrebbe restare sospeso fino all’effettivo pagamento
dell’I.v.a. da parte del Ministero della Giustizia, trattandosi
di credito I.v.a. vantato nei confronti di un Ente pubblico. Tale opportunità
dovrà essere ben tenuta presente dai colleghi che lavorano in uffici
in cui i cancellieri non siano solerti nel pagamento dell’I.v.a..
Il presente comunicato è riservato agli Associati Federmot e non
costituisce attività di consulenza commerciale ma solo uno spunto
di riflessione. I colleghi che non svolgono attività fiscale sono
pertanto vivamente invitati a rivolgersi al proprio fiscalista per ottenere
consulenza legale o commerciale e valutare la propria specifica posizione
tributaria.
Cordiali saluti
Paolo Valerio
Nota
del 31-05-2004
Dipartimento per gli Affari
di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
A tutti i Signori Presidenti
delle Corti di Appello
A tutti i Procuratori Generali
LORO SEDI
OGGETTO : Redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente – Art. 50 T.U.I.R – Quesito
in seguito alla modifica introdotta dall'art. 2, comma 36, della legge
finanziaria per l'anno 2004.
Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, numerosi uffici
giudiziari hanno chiesto di conoscere il trattamento fiscale da riservare
ai compensi corrisposti ai magistrati onorari ed agli ausiliari del giudice
per l'esercizio di funzioni pubbliche.
Come noto, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con la circolare
n. 7 del 14 novembre 2002 (che affrontava tutta una serie di problemi
connessi al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002), recependo l'interpretazione
dell'Agenzia delle Entrate, aveva affermato che rientravano tra i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 47 (attualmente
art. 50) lett. f) del T.U.I.R., tutti i redditi corrisposti nell'esercizio
delle pubbliche funzioni anche se questi, per loro natura, avrebbero dovuto
rientrare tra i redditi di lavoro autonomo. Tra questi si includevano
anche i compensi erogati ai custodi, consulenti, periti, interpreti e
traduttori nominati dal giudice o dal pubblico ministero nei procedimenti
penali.
Successivamente all'emanazione di tale circolare, l'art. 2, comma 36,
della legge finanziaria per l'anno 2004 (legge del 24/12/03, n. 350) ha
modificato la disposizione di cui alla lettera f) dell'art. 50, comma
1, del TUIR, recante indicazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente. In particolare, la nuova disposizione di cui alla citata lettera
f) include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "le
indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti
dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio
di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese
da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 49, comma
1, e non siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché
i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici
di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato".
Pertanto, per effetto della nuova formulazione di cui alla lettera f)
legge cit., i compensi corrisposti ai custodi e agli ausiliari del magistrato
devono, quindi, essere ricompresi nell'ambito della categorie dei redditi
di lavoro autonomo ovvero dei redditi di impresa qualora le prestazioni
siano rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione ovvero
siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale.
In tal senso, e a decorrere dal 1 gennaio 2004 - data di entrata in vigore
della legge finanziaria per l'anno 2004 - devono ritenersi modificate
le disposizioni impartite con la circolare n. 7 del 14/11/02 del Dipartimento
per gli Affari di Giustizia.
Per ciò che concerne il trattamento fiscale dei magistrati onorari,
si rende noto che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E
del 10/5/2004, ha affermato, in sintesi, che il legislatore ha inteso
riservare un trattamento di favore esclusivamente alle categorie di giudici
onorari espressamente individuate dall'art. 50 del T.U.I.R. e cioè
ai giudici di pace, agli esperti del tribunale di sorveglianza ed ai membri
delle commissioni tributarie. Conseguentemente le indennità erogate
a tali soggetti andranno soggette, in ogni caso, al trattamento fiscale
proprio dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a prescindere
dalla circostanza che costoro esercitino un'arte o una professione ai
sensi dell'art. 53 (ex art. 49 T.U.I.R.) del T.U.I.R. All'atto del pagamento
dei predetti compensi, l'ufficio giudiziario dovrà operare la ritenuta
d'acconto I.R.P.E.F. (art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 600/73).
Per ciò che concerne le indennità percepite dalle altre
categorie di giudici onorari (vice procuratori, giudici onorari di tribunale,
g.o.a., giudici popolari, ecc.), la medesima Agenzia delle Entrate ha
stabilito che esse dovranno essere qualificate quali redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente a meno che le pubbliche funzioni non siano
svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art.
53, comma 1 del T.U.I.R. In tale ultimo caso, i compensi percepiti dovranno
essere considerati quali redditi di lavoro autonomo. Pertanto, il soggetto
titolare della funzione sarà obbligato ad emettere, in relazione
ai compensi percepiti, fattura con applicazione dell'I.V.A., nella misura
ordinaria ed a considerarli nella base imponibile ai fini della determinazione
dell'I.R.A.P. dallo stesso dovuta.
Le SS.VV. sono pregate di diffondere
la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.
Si ringrazia.
31-05-2004
Il Vice Capo del Dipartimento
Massimo Fedeli
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