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COMUNICATO DEL 18 maggio 2004


Risoluzione 68/E dell'Agenzia delle Entrate


 

Gentili Colleghi,
porto a vostra conoscenza la risoluzione n. 68/E del 10 maggio 2004 con cui l Agenzia delle Entrate, per quanto è dato capire ad una prima lettura, ha affermato che i compensi percepiti dai Got e dai Vpo, diversamente da quanto previsto per i giudici di pace, rientrano tra i redditi da lavoro autonomo e sono soggetti ad i.v.a. qualora il Got o il Vpo eserciti una professione ai sensi dell art. 53, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Qualora il Got o il Vpo non eserciti una professione ai sensi dell art. 53, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, detti compensi rientrano invece, come per i giudici di pace, tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

In sostanza, a quanto sembra di capire, se un Mot è titolare di partita i.v.a. come avvocato o come praticante abilitato, dovrebbe emettere fattura sulle somme percepite come Mot.

I chiarimenti di colleghi esperti in materia fiscale saranno ben graditi.

Cordiali saluti

Paolo Valerio


Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Risoluzione n. 68/E
Roma, 10 maggio 2004

 

Oggetto:Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente- Art. 47 Tuir - Modificaintrodotta dall'art. 2, comma 36, della legge finanziaria per l'anno 2004-Quesito (Documento in fase di trattamento redazionale.)

Testo: Con la nota in riferimento, codesto Ministero ha chiesto il parere dellascrivente in merito all'esatta applicazione dell'art. 50, lett. f), del Tuir(gia' art. 47), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente"Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente". Dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 36, della legge 24dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) il citato articolo 50annovera tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "leindennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dalloStato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio dipubbliche funzioni, sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti cheesercitano un'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, e non sianoeffettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensicorrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace eagli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che perlegge devono essere riversati allo Stato". In particolare, il Ministero della Giustizia ha chiesto di conoscere ilcorretto trattamento tributario dei compensi corrisposti a determinatecategorie di giudici onorari non espressamente menzionate dall'art. 50,lett. f), del Tuir, quali i vice procuratori onorari, i giudici onorari ditribunale, i giudici onorari aggregati, i giudici popolari e gli esperti deitribunali e delle sezioni di corte d'appello per minorenni. Al riguardo, si ritiene che il legislatore abbia inteso riservare untrattamento particolare ai compensi percepiti dalle categorie di giudicionorari espressamente individuate al richiamato articolo 50 (membri dellecommissioni tributarie, giudici di pace, esperti di tribunale disorveglianza), diverso da quello riservato alla generalita' dei compensicorrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni. Invero, mentre i compensi percepiti in relazione all'esercizio dipubbliche funzioni in genere, qualora siano svolte da soggetti cheesercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1 possonoconcorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo, quelli percepitidai soggetti elencati nella seconda parte del citato articolo 50, letteraf), ossia dai membri delle commissioni tributarie, dai giudici di pace,dagli esperti di tribunale di sorveglianza rilevano comunque come redditiassimilati al lavoro dipendente, ancorche' tali soggetti esercitino un'arteo una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir. In altri termini, si deve ritenere che l'elencazione dei redditicollegati all'esercizio di pubbliche funzioni, che concretizzano in ognicaso, a prescindere dalle qualita' soggettive del percipiente, redditiassimilati a quelli di lavoro dipendente, sia tassativa. In conclusione, i compensi percepiti dai membri delle commissionitributarie, dai giudici di pace e dagli esperti di tribunale disorveglianza, espressamente citati dall'art. 50, lett. f) del Tuir, dovrannoessere considerati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenteanche se le prestazioni sono rese da soggetti che esercitano un'arte o unaprofessione di cui all'art. 53, comma 1, del Tuir (gia' art. 49) e,pertanto, all'atto del pagamento dell'indennita' giornaliera di funzione,dovra' essere operata la ritenuta a titolo di acconto Irpef (art. 24, comma1, del D.P.R. n. 600/73). Al contrario, i compensi percepiti in relazione all'esercizio dellealtre pubbliche funzioni, non espressamente individuate dall'art. 50,lettera f), del Tuir, saranno qualificati quali redditi assimilati a quellidi lavoro dipendente a meno che le pubbliche funzioni non siano svolte dasoggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53,comma 1, del Tuir. In tal caso, i compensi percepiti saranno considerati quali redditi dalavoro autonomo. Si evidenzia che, poiche' in tale ultima ipotesi la prestazione resaviene attratta nella sfera dell'attivita' professionale (o artistica)abitualmente esercitata dal soggetto incaricato, l'operazione risultera'rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, il soggetto titolare della funzione sara' obbligato ademettere, in relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazionedell'Iva, nella misura ordinaria e a considerarli nella base imponibile aifini della determinazione dell'Irap dallo stesso dovuta.