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COMUNICATO DEL 18 maggio 2004
Risoluzione 68/E dell'Agenzia delle Entrate
| Gentili Colleghi, porto a vostra conoscenza la risoluzione n. 68/E del 10 maggio 2004 con cui l Agenzia delle Entrate, per quanto è dato capire ad una prima lettura, ha affermato che i compensi percepiti dai Got e dai Vpo, diversamente da quanto previsto per i giudici di pace, rientrano tra i redditi da lavoro autonomo e sono soggetti ad i.v.a. qualora il Got o il Vpo eserciti una professione ai sensi dell art. 53, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Qualora il Got o il Vpo non eserciti una professione ai sensi dell art. 53, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, detti compensi rientrano invece, come per i giudici di pace, tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. In sostanza, a quanto sembra di capire, se un Mot è titolare di partita i.v.a. come avvocato o come praticante abilitato, dovrebbe emettere fattura sulle somme percepite come Mot. I chiarimenti di colleghi esperti in materia fiscale saranno ben graditi. Cordiali saluti Paolo Valerio
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Agenzia delle Entrate
Oggetto:Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente- Art. 47 Tuir - Modificaintrodotta dall'art. 2, comma 36, della legge finanziaria per l'anno 2004-Quesito (Documento in fase di trattamento redazionale.) Testo:
Con la nota in riferimento, codesto Ministero ha chiesto il parere dellascrivente
in merito all'esatta applicazione dell'art. 50, lett. f), del Tuir(gia'
art. 47), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente"Redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente". Dopo le modifiche apportate
dall'art. 2, comma 36, della legge 24dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria
2004) il citato articolo 50annovera tra i redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente "leindennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dalloStato, dalle regioni, dalle province e dai comuni
per l'esercizio dipubbliche funzioni, sempre che le prestazioni non siano
rese da soggetti cheesercitano un'arte o professione di cui all'art. 49,
comma 1, e non sianoeffettuate nell'esercizio di impresa commerciale,
nonche' i compensicorrisposti ai membri delle commissioni tributarie,
ai giudici di pace eagli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione
di quelli che perlegge devono essere riversati allo Stato". In particolare,
il Ministero della Giustizia ha chiesto di conoscere ilcorretto trattamento
tributario dei compensi corrisposti a determinatecategorie di giudici
onorari non espressamente menzionate dall'art. 50,lett. f), del Tuir,
quali i vice procuratori onorari, i giudici onorari ditribunale, i giudici
onorari aggregati, i giudici popolari e gli esperti deitribunali e delle
sezioni di corte d'appello per minorenni. Al riguardo, si ritiene che
il legislatore abbia inteso riservare untrattamento particolare ai compensi
percepiti dalle categorie di giudicionorari espressamente individuate
al richiamato articolo 50 (membri dellecommissioni tributarie, giudici
di pace, esperti di tribunale disorveglianza), diverso da quello riservato
alla generalita' dei compensicorrisposti per l'esercizio di pubbliche
funzioni. Invero, mentre i compensi percepiti in relazione all'esercizio
dipubbliche funzioni in genere, qualora siano svolte da soggetti cheesercitano
un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1 possonoconcorrere
alla formazione del reddito di lavoro autonomo, quelli percepitidai soggetti
elencati nella seconda parte del citato articolo 50, letteraf), ossia
dai membri delle commissioni tributarie, dai giudici di pace,dagli esperti
di tribunale di sorveglianza rilevano comunque come redditiassimilati
al lavoro dipendente, ancorche' tali soggetti esercitino un'arteo una
professione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir. In altri termini,
si deve ritenere che l'elencazione dei redditicollegati all'esercizio
di pubbliche funzioni, che concretizzano in ognicaso, a prescindere dalle
qualita' soggettive del percipiente, redditiassimilati a quelli di lavoro
dipendente, sia tassativa. In conclusione, i compensi percepiti dai membri
delle commissionitributarie, dai giudici di pace e dagli esperti di tribunale
disorveglianza, espressamente citati dall'art. 50, lett. f) del Tuir,
dovrannoessere considerati quali redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendenteanche se le prestazioni sono rese da soggetti che esercitano
un'arte o unaprofessione di cui all'art. 53, comma 1, del Tuir (gia' art.
49) e,pertanto, all'atto del pagamento dell'indennita' giornaliera di
funzione,dovra' essere operata la ritenuta a titolo di acconto Irpef (art.
24, comma1, del D.P.R. n. 600/73). Al contrario, i compensi percepiti
in relazione all'esercizio dellealtre pubbliche funzioni, non espressamente
individuate dall'art. 50,lettera f), del Tuir, saranno qualificati quali
redditi assimilati a quellidi lavoro dipendente a meno che le pubbliche
funzioni non siano svolte dasoggetti che esercitano un'arte o una professione
ai sensi dell'art. 53,comma 1, del Tuir. In tal caso, i compensi percepiti
saranno considerati quali redditi dalavoro autonomo. Si evidenzia che,
poiche' in tale ultima ipotesi la prestazione resaviene attratta nella
sfera dell'attivita' professionale (o artistica)abitualmente esercitata
dal soggetto incaricato, l'operazione risultera'rilevante ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto. Pertanto, il soggetto titolare della funzione sara'
obbligato ademettere, in relazione ai compensi percepiti, fattura con
applicazionedell'Iva, nella misura ordinaria e a considerarli nella base
imponibile aifini della determinazione dell'Irap dallo stesso dovuta.
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