Art.
1.
Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari
1. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1 le parole ´da bandire entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge' sono sostituite
dalle seguenti: ´da bandire entro quattro anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge';
b) all'articolo 22, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
´3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati
esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma
5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono altresì inclusi:
a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito
di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e hanno
conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito
di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e svolgono,
da almeno tre anni, senza essere stati sanzionati disciplinarmente,
le funzioni di magistrato onorario;
c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito
di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e hanno
conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche.'.
2. Con decreto del ministro della giustizia sono regolati gli effetti
della disposizione di cui al comma 1, che si applica anche ai concorsi
per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 2
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana
e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.