Dipartimento
per gli Affari di Giustizia
Circolare
OGGETTO:
Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia
1.Premessa.
2. Le intercettazioni e l'acquisizione di dati relativi
al traffico telefonico e telematico.
2.1. Questioni generali.
2.2. Le intercettazioni preventive.
3. Liquidazione dei compensi in favore dei consulenti
tecnici, dei periti, degli interpreti e dei traduttori.
3.1. Criteri generali.
3.2. La determinazione degli onorari.
4.
Le indennità in favore dei giudici di pace.
4.1. L'indennità in favore del coordinatore.
4.2. L'indennità di udienza e l'indennità per ogni procedimento
assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
4.3. L'indennità fissa mensile.
4.4. L'indennità per l'emissione di decreti ingiuntivi.
4.5. L'indennità per l'emissione dei decreti di archiviazione.
5. Le indennità
in favore dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.
6. Le trasferte di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
7. Le spese relative alla demolizione delle opere abusive.
8. Le modifiche introdotte dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni con la legge n. 168 del 17 agosto 2005.
8.1. Contributo unificato.
8.2. Patrocinio a spese dello Stato.
8.3. Restituzione dei beni sequestrati.
9. Alienazione dei veicoli giacenti a seguito di provvedimenti
di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria (d. dirig. 26 settembre
2005).
10. Difesa in giudizio degli uffici giudiziari nei conflitti
di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.
1.
Premessa
La circolare prende le mosse dalla constatazione che, negli ultimi anni,
le spese di giustizia hanno subito un eccezionale incremento e che le
risorse messe annualmente a disposizione dal Ministero dell'economia e
delle finanze non consentono di farvi fronte adeguatamente.
Nell'esercizio finanziario 2004, lo stanziamento iscritto in bilancio
per le spese di giustizia (capitolo 1360) ammontava a circa 609 milioni
di euro. Dai dati comunicati al Ministero da Poste italiane s.p.a. e dai
funzionari delegati, risulta che nell'anno 2004 sono stati spesi circa
788 milioni di euro così suddivisi: 139 milioni di euro per indennità
ai magistrati onorari e 649 milioni di euro per tutte le restanti spese
di giustizia. I fondi in dotazione per l'esercizio 2004 non hanno quindi
consentito di estinguere integralmente le anticipazioni effettuate da
Poste italiane s.p.a. e hanno costretto il Ministero della giustizia,
come già accaduto in passato, a richiedere al Ministero dell'economia
e delle finanze nuove risorse per il ripianamento dei debiti maturati.
Analoga situazione sembra destinata a verificarsi per l'esercizio finanziario
2005 (nel corso del quale le spese di giustizia sono state peraltro ripartite
in due distinti capitoli di bilancio, il 1362, per le indennità
da corrispondere ai magistrati onorari, e il 1360, per tutte le restanti
spese di giustizia). Sulla base dei dati sinora disponibili e operando
una proiezione indicativa, la spesa per il 2005 si aggirerà intorno
agli 820-830 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento complessivo
sui due capitoli di 622 milioni di euro (485 milioni di euro sul capitolo
1360 e 137 milioni di euro sul capitolo 1362).
Ne esce dunque confermato il dato per il quale questa Amministrazione
è esposta, per ogni esercizio finanziario, a un concreto e gravoso
rischio di indebitamento, principalmente originato dal fatto che essa
non può esercitare alcun controllo sugli ordinativi di spesa, i
quali sono disposti autonomamente dagli uffici giudiziari in funzione
delle esigenze connesse all'esercizio dell'azione penale (mentre una maggiore
prevedibilità assume la spesa per le indennità ai magistrati
onorari, per la quale il disavanzo è, non a caso, inferiore). Né
può farsi serio affidamento sulle procedure di recupero delle spese
di giustizia nei confronti dei soggetti condannati, posto che gli introiti
garantiti da tali procedure non superano il 5-10% dell'ammontare complessivo
della spesa.
A fronte di questi dati, che non possono non risultare oggettivamente
preoccupanti, si è anzitutto richiesto al Ministero dell'economia
un'integrazione dello stanziamento del capitolo 1360 di almeno 200 milioni
di euro, in modo da adeguare la dotazione del capitolo più “sofferente”
alle effettive esigenze gestionali.
Al tempo stesso, si è però ritenuto opportuno, pur nel pieno
rispetto dell'autonomia decisionale dei singoli magistrati, sensibilizzare
le SS. LL., con preghiera della massima diffusione presso i magistrati
e i funzionari amministrativi del distretto, sulla necessità di
rispettare rigorosamente i criteri fissati dalla legge per ogni attività
che comporti una spesa a carico dell'erario e altresì segnalare
alcune buone prassi di gestione, la cui osservanza appare in grado di
rendere maggiormente prevedibile lo stanziamento di bilancio e più
in generale razionalizzare e contenere la spesa.
Sempre nella prospettiva di una migliore gestione dei processi contabili,
la presente circolare costituisce inoltre l'occasione per fornire chiarimenti
in merito a recenti modiche normative o decreti ministeriali, destinati
a incidere, sotto profili differenziati, sulle procedure di riscossione
o di spesa poste in essere presso gli uffici giudiziari.
2.
Le intercettazioni e l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico
e telematico.
2.1. Questioni generali.
Le intercettazioni
di conversazioni e comunicazioni, nonché l'acquisizione della documentazione
relativa al traffico telefonico e telematico, costituiscono un fondamentale
strumento di indagine.
I costi relativi incidono tuttavia in maniera particolarmente gravosa
sul bilancio delle spese di giustizia, sia per la costosità intrinseca
delle operazioni connesse all'intercettazione (registrazione, noleggio
apparati, trascrizione, eventuale traduzione, ecc.), sia per il fatto
che, negli ultimi anni, si registra la tendenza a un progressivo incremento
del numero di intercettazioni e acquisizioni autorizzate.
Basti considerare al riguardo che nell'anno 2003 sono stati emessi 193.475
decreti di intercettazione, per un costo complessivo di euro 255.883.813,83
(di cui euro 33.032.679,02 per le intercettazioni, euro 20.172.574,83
per acquisizione di tabulati, euro 202.678.559,98 per noleggio di apparati).
Nell'anno 2004 i decreti sono divenuti 221.683, per un costo complessivo
di euro 267.233.382,70 (di cui euro 45.741.815,74 per le intercettazioni,
euro 15.109.494,40 per acquisizione di tabulati, euro 206.382.072,56 per
noleggio di apparati), con un incremento di spesa complessiva, dunque,
di circa 12 milioni di euro.
I dati appena enunciati appaiono di particolare rilievo, soprattutto se
li si confronta con quelli di altri Paesi europei, che ricorrono allo
strumento delle intercettazioni in misura largamente inferiore, e se si
inquadra la situazione italiana nell'ambito della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo; la Corte, infatti, ha ripetutamente
richiamato gli Stati membri della Convenzione del Consiglio d'Europa per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
sulla necessità di utilizzare lo strumento delle intercettazioni
in modo particolarmente attento, vista la sua forza invasiva sull'intimità
della vita privata delle persone.
Va inoltre considerato che i costi relativi alle intercettazioni sono
all'origine di un complesso contenzioso con gli operatori telefonici e
sono fonte di particolari complicazioni per i funzionari degli uffici
giudiziari preposti al pagamento.
Nel tentativo di ovviare ad alcuni di questi inconvenienti, sono in corso
di elaborazione presso questo Dipartimento i decreti ministeriali previsti
dall'art. 1, commi 327 e 328 della legge finanziaria per il 2005, norme
che hanno operato il sostanziale sganciamento dei costi delle intercettazioni
dal singolo procedimento nel quale esse sono disposte. Sia il pagamento
in favore degli operatori, sia il recupero nei confronti dei soggetti
obbligati avverranno in misura fissa e a livello centralizzato, senza
più coinvolgere, nella fase di liquidazione e pagamento, i singoli
uffici giudiziari. In particolare, il ristoro dei costi sostenuti dagli
operatori per le prestazioni obbligatorie rese a fronte di richieste dell'autorità
giudiziaria avverrà attraverso il pagamento di un canone annuo
non direttamente ed esclusivamente commisurato al costo delle prestazioni
rese.
Nonostante queste semplificazioni, le spese per le intercettazioni sono
destinate, sia pure in forma di canone, a restare a carico del bilancio
del Ministero della giustizia, bilancio sul quale inoltre graveranno (come
si dirà meglio più avanti, v. par. 2.2.) i non irrisori
costi relativi alle intercettazioni preventive.
Alla luce di queste considerazioni, si richiama l'attenzione delle SS.LL.,
ferma l'autonomia decisionale dei singoli magistrati, circa la necessità
di procedere con la maggiore accortezza possibile all'autorizzazione di
intercettazioni, ordinarie e preventive, onde non appesantire eccessivamente
il capitolo di bilancio in questione.
2.2. Le intercettazioni
preventive
Una riflessione
a parte meritano le intercettazioni preventive, quali previste dall'art.
226 disp. att. c.p.p. e, oggi, dall'art. 4, comma 2, decreto legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio
2005, n. 155.
Secondo un parere reso dal Consiglio di Stato il 2 aprile 2003, a seguito
di quesito posto dal Ministero dell'interno, devono permanere a carico
del Ministero della giustizia i costi connessi all'attivazione delle intercettazioni
o dei controlli da rifondere al gestore telefonico, con esclusione delle
spese generali riguardanti la disponibilità degli impianti installati
presso le strutture delle forze di polizia ovvero delle spese di carattere
organizzativo concernenti l'impiego del personale delle forze di polizia
preposto alle intercettazioni.
Orbene, alla luce del parere appena menzionato, che questo Dipartimento
condivide, sono da considerare spese di giustizia i soli costi delle prestazioni
di intercettazione in senso proprio, rese dagli operatori di telefonia
a fronte delle richieste autorizzate dall'autorità giudiziaria.
Rientrando nel concetto di spese per prestazioni obbligatorie, esse saranno
fatte rientrare nel canone annuo di cui al decreto ministeriale sopra
citato, in corso di emanazione.
Restano invece escluse, oltre alle spese generali e organizzative, anche
tutte quelle spese che, pur relative ad attività strumentali alla
fruizione dell'intercettazione, non rientrano nel concetto di intercettazione,
non sono sostenute dagli operatori di telefonia e non vanno pertanto loro
rimborsate.
In particolare, non possono essere considerate spese di giustizia:
le spese necessarie all'effettuazione di intercettazioni preventive c.d.
“ambientali”, che non comportino prestazioni a carico degli
operatori telefonici (ad es. noleggio e/o utilizzo delle apparecchiature
necessarie alla captazione delle comunicazioni o conversazioni tra presenti);
le spese di traduzione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni
telematiche in lingua straniera.
3. Liquidazione dei compensi in favore dei consulenti tecnici,
dei periti, degli interpreti e dei traduttori
I compensi corrisposti in favore dei consulenti tecnici, dei periti, degli
interpreti e dei traduttori, per le operazioni eseguite su disposizione
dell'autorità giudiziaria, costituiscono una voce consistente delle
spese di giustizia, almeno per i compensi liquidati nel settore penale,
dove la spesa è anticipata dall'erario e non sempre è recuperabile
a carico di una delle parti del processo, vuoi perché il procedimento
non si conclude con una condanna alle spese dell'imputato o del querelante,
vuoi per l'oggettiva difficoltà, sopra ricordata, di procedere
al recupero nei confronti del soggetto pur condannato al pagamento.
Appare dunque indispensabile richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla
necessità di strettamente vigilare, ferma restando l'autonomia
decisionale del singolo magistrato titolare del procedimento, affinché
il conferimento degli incarichi avvenga con oculatezza e affinché
la determinazione dei relativi onorari sia operata nel pieno rispetto
dei rigorosi criteri fissati dalla legge (v. art. 49 ss. D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 4, L. 8 luglio 1980, n. 319, D.M. 30 maggio 2002).
3.1. Criteri
generali
In via generale,
si rammenta anzitutto che la consulenza tecnica e la perizia possono essere
disposte quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni
che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
Non è dunque consentito il ricorso alla consulenza tecnica o alla
perizia fuori da queste ipotesi, e comunque ogni qual volta i dati e le
valutazioni possono essere acquisiti facendo ricorso a cognizioni di tipo
giuridico. Inoltre, al fine di evitare, nel corso di uno stesso procedimento
penale, la duplicazione degli accertamenti tecnici e delle liquidazioni,
sarebbe auspicabile non disporre indagini tecniche, salvi i casi di accertamenti
tecnici non ripetibili o comunque urgenti, ogniqualvolta appaia altamente
probabile che esse saranno disposte in una fase successiva del procedimento,
ad opera di altro magistrato, ad esempio attraverso l'incidente probatorio.
Sempre in termini generali, occorre svolgere alcune considerazioni sull'avviso
con il quale viene reso noto alle parti e al beneficiario il decreto di
pagamento del compenso in favore dell'ausiliario, in particolare del consulente
tecnico del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari.
Com'è noto, la comunicazione è finalizzata, tra l'altro,
a consentire la verifica della congruità del compenso da parte
degli interessati e l'eventuale loro opposizione.
Quando la consulenza tecnica è disposta dal pubblico ministero
nel corso delle indagini preliminari e sussiste il segreto sugli atti
d'indagine, l'art. 168 del D.P.R. 115/2002 stabilisce che, nella permanenza
del segreto, il provvedimento costituisce titolo esecutivo e deve essere
comunicato al solo beneficiario; alla cessazione del segreto, la comunicazione
deve essere fatta a tutte le parti e, nuovamente, al beneficiario ai fini
dell'eventuale opposizione.
Ora, ciò determina due conseguenze sulle quali appare opportuno
soffermarsi..
In primo luogo, il fatto che il decreto costituisca titolo provvisoriamente
esecutivo (si tratta dell'unica ipotesi nel procedimento penale) comporta
che l'ausiliario, verosimilmente, riscuoterà la somma liquidata
in suo favore prima che le parti private del processo ne abbiano avuto
conoscenza e abbiano potuto proporre opposizione. In caso di eventuale
successiva riduzione del compenso ad opera del giudice dell'opposizione,
sarà allora necessario procedere al recupero di quanto già
riscosso dall'ausiliario, anche in via coattiva. Le complicazioni che
derivano da questa previsione devono indurre a verificare con particolare
attenzione, sia in fase di emissione del decreto sia all'atto della richiesta
di riscossione da parte del beneficiario, se il segreto sugli atti d'indagine
sussiste o meno. Solo nel primo caso, il decreto è provvisoriamente
esecutivo e potrà essere legittimamente riscosso dal beneficiario
prima della scadenza del termine per l'opposizione.
Una seconda conseguenza di quanto stabilito nell'art. 168 è la
seguente. Allorché la cessazione del segreto coincide con la chiusura
delle indagini preliminari, la regola suddetta può comportare la
sovrapposizione della comunicazione del decreto di pagamento con l'avviso
all'indagato della conclusione delle indagini, ai sensi dell'art. 415
bis cod. proc. pen. Ebbene, occorre richiamare l'attenzione sulla necessità
che i due avvisi risultino ben distinti e chiaramente percepibili come
tali dai loro destinatari, in particolare dall'indagato; per ovvie ragioni
di rispetto delle garanzie processuali della persona sottoposta a indagini,
è infatti assolutamente necessario che in suo favore sia preservata
la possibilità di proporre opposizione al decreto di liquidazione,
possibilità che potrebbe essere vanificata da una non chiara distinzione
tra i due avvisi.
3.2. La determinazione
degli onorari.
Passando ad
esaminare i criteri di liquidazione, occorre anzitutto sottolineare che
la liquidazione degli onorari commisurati al tempo, determinati cioè
in base alle vacazioni, costituisce criterio sussidiario, da utilizzarsi
esclusivamente se non sia possibile ricorrere al criterio della determinazione
in misura fissa o variabile.
Nella determinazione degli onorari a percentuale, è poi necessario
attenersi rigorosamente alle tabelle periodicamente predisposte con decreto
del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze (attualmente è in vigore il D.M. 30 maggio 2002,
in G.U. S.G. n. 182 del 5 agosto 2002).
In particolare, va richiamata l'attenzione sui seguenti punti.
I limiti, minimi
e massimi, delle predette tabelle non appaiono superabili neppure quando
la stima dei beni, con riferimento a scaglioni di valore contiguo e progressivo,
sia eccedente il limite superiore dello scaglione massimo (Cass., sez.
II, 3 agosto 2001, n. 10745; Cass., sez. I, 14 maggio 1997, n. 4243).
Nella liquidazione dei compensi per visite medico-legali e accertamenti
medico-diagnostici, è necessario attenersi rigorosamente alla misura
degli onorari stabilita negli art. 20 e 21 dell'allegato al D.M. 30 maggio
2002.
Nella liquidazione degli onorari commisurati al tempo, il magistrato è
tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero
delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle
ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico,
indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione
o traduzione.
Il magistrato non può liquidare più di quattro vacazioni
al giorno per ciascun incarico, salve le eccezioni espressamente previste.
Poiché l'art. 4, L. 8 luglio 1980, n. 319 è chiaro nello
stabilire che detto limite è da riferirsi a ciascun incarico conferito,
non può essere negata la liquidazione di un numero superiore di
vacazioni pur quando lo stesso ausiliario abbia svolto, nello stesso periodo
temporale, più di un incarico, per lo stesso o per diversi uffici
giudiziari. E' innegabile che ciò possa determinare alcuni inconvenienti,
sia in termini di aumento delle spese, sia in termini di qualità
dell'attività svolta dal consulente o perito con riferimento al
numero di ore impegnate in una stessa giornata. Poiché tuttavia,
per le ragioni esposte, non appare praticabile la soluzione, suggerita
da alcuni uffici giudiziari, di non oltrepassare il tetto delle quattro
ore giornaliere neppure in caso di pluralità di incarichi, si suggerisce
di valutare con attenzione, al momento del conferimento dell'incarico,
l'opportunità di assegnarlo a una persona che si sappia già
impegnata in altre attività peritali.
La concessione di proroghe per l'espletamento dell'incarico è subordinata
al verificarsi di fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario.
Il mancato rispetto del termine stabilito o prorogato per l'espletamento
dell'incarico, oltre a impedire la liquidazione di vacazioni per il periodo
successivo alla scadenza, impone la riduzione di un quarto degli onorari,
comunque determinati.
La liquidazione delle spese sostenute dall'ausiliario deve avvenire sulla
base di una nota specifica e documentata, che il magistrato è tenuto,
sotto la propria responsabilità, a verificare accuratamente, escludendo
dal rimborso le spese non necessarie.
La spesa relativa all'attività di altri prestatori d'opera può
essere liquidata solo se gli ausiliari sono stati preventivamente autorizzati
ad avvalersene.
L'aumento degli onorari fissi e variabili sino al venti per cento, ex
art. 51, comma 2, D.P.R. 115/2002, è subordinato alla dichiarazione
d'urgenza del magistrato, da rendersi con decreto motivato, al momento
del conferimento dell'incarico e non durante il suo svolgimento o dopo
la sua conclusione.
L'aumento degli onorari sino al doppio, ex art. 52, comma 1, D.P.R. 115/2002,
è consentito in presenza di prestazioni di eccezionale importanza,
complessità e difficoltà. Si invitano le SS. LL. a richiamare
l'attenzione dei magistrati sulla necessità di verificare il ricorrere
di tali condizioni, dovendosi assolutamente evitare il rischio che detto
aumento sia utilizzato per compensare prestazioni di ordinaria difficoltà,
per le quali le tabelle degli onorari fissi e variabili prevedono tariffe
obiettivamente non elevate.
L'intera normativa in materia di consulenze tecniche e perizie e in particolare
le norme che disciplinano l'iscrizione all'albo dei periti presso il tribunale,
inducono a ritenere che l'incarico dell'ausiliario abbia carattere personale
e non possa essere pertanto conferito in favore di persone giuridiche
o altri enti collettivi. Ciò si pone del resto in sintonia con
le regole di carattere generale, secondo le quali, fuori dalle poche ipotesi
in cui la legge espressamente lo consente, l'attività professionale
di carattere intellettuale non può essere esercitata in forma societaria.
Sembra pertanto doversi escludere che gli incarichi peritali e di consulenza,
possano essere conferiti in favore di società o altri enti collettivi.
In ogni caso, qualora, facendo leva sul carattere pubblicistico dell'incarico
conferito dal magistrato, si ritenga di dover accedere a una diversa interpretazione,
sarà cura dei magistrati e dei funzionari preposti al pagamento
delle somme liquidate verificare la corrispondenza tra la persona in favore
della quale è stato conferito l'incarico, il soggetto beneficiario
del decreto di liquidazione e l'intestatario della fattura. Va infatti
assolutamente evitato che la fattura sia rilasciata in favore di soggetto
diverso da quello nominato dal magistrato.
4.
Le indennità in favore dei giudici di pace
La normativa
sulle indennità da corrispondere in favore dei giudici di pace
ha subito ripetute modifiche normative nel corso degli ultimi anni (v.
L. 16 dicembre 1999, n. 479; D.L. 24 novembre 2000, n. 341; D.L. 11 novembre
2002, n. 251; D.L. 14 settembre 2004, n. 241; L. 30 dicembre 2004, n.
311).
Tali modifiche hanno avuto un duplice obiettivo. Da un lato, si è
avvertita la necessità di garantire ai giudici di pace un'adeguata
remunerazione per l'esercizio di un'attività di così alto
prestigio e responsabilità come quella giurisdizionale. Al tempo
stesso, occorreva però, nell'ambito di un più generale programma
di contenimento delle spese di giustizia e di moralizzazione dell'attività
giudiziaria onoraria, evitare che, attraverso un'illogica moltiplicazione
dei compensi per lo svolgimento di identiche attività, si determinasse
la distorsione dell'attività giurisdizionale svolta dai giudici
di pace.
L'attuale assetto normativo, frutto dei successivi aggiustamenti sopra
richiamati, prevede che ai giudici di pace vengano corrisposte, per l'ordinaria
attività svolta, le seguenti indennità:
un'indennità di udienza (art. 11, comma 2, prima parte, L. 374/91);
un'indennità per l'apposizione dei sigilli (art. 11, comma 2, prima
parte, L. 374/91);
un'indennità per ogni processo assegnato e comunque definito o
cancellato dal ruolo (art. 11, comma 2, seconda parte, L. 374/91);
un'indennità forfetaria mensile (art. 11, comma 3, L. 374/91);
un'indennità speciale per alcune categorie di provvedimenti, tassativamente
elencati (art. 11, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, art. 11, comma 2, seconda
parte, L. 374/91).
Le indennità previste dall'art. 11 non possono in nessun caso superare
l'importo di euro 72.000 lordi annui (art. 11, comma 4 ter, L. 374/91).
Alle indennità per l'attività ordinaria si aggiungono l'indennità
in favore del coordinatore dell'ufficio del giudice di pace (art. 15,
L. 374/91) e l'indennità di tirocinio (art. 4 bis, comma 8, L.
374/91).
Nei paragrafi successivi, si procederà a una disamina delle principali
questioni sorte per ciascun tipo di indennità.
Sin d'ora, devono però fornirsi alcune indicazioni di massima sui
criteri che guidano il vigente sistema retributivo dei giudici di pace.
Per quanto attiene all'attività ordinaria, tale sistema, anche
alla luce dell'evoluzione storica subita nel tempo dalle disposizioni
citate, non è più fondato sul criterio della remunerazione
per provvedimento: tale criterio , da generale, si è trasformato
in sussidiario. La normativa attuale prevede che il giudice di pace sia
retribuito per la sua presenza in udienza e per il numero di procedimenti
che tratta e porta a esaurimento. Solo in alcuni casi, ben determinati,
egli viene remunerato in relazione al numero di provvedimenti emessi.
Da ciò discende una duplice conseguenza.
In primo luogo, l'elencazione contenuta nei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater
dell'art. 11 è da considerarsi tassativa, insuscettibile di applicazione
analogica o estensiva.
In secondo luogo, quando trova applicazione il criterio della remunerazione
in base al provvedimento emesso, l'indennità per ogni processo
assegnato non spetta, ancorché il giudice di pace risulti in tali
casi intestatario di un fascicolo regolarmente iscritto a ruolo. Ogni
diversa soluzione si presenterebbe paradossale e inaccettabile; posto
infatti che tra i provvedimenti espressamente elencati non rientrano le
sentenze, si avrebbe che il procedimento assegnato e definito con sentenza,
dunque il più complesso e rappresentativo dell'attività
del giudice, verrebbe retribuito in misura inferiore rispetto a quanto
non avviene per l'emissione di un decreto ingiuntivo o di un decreto di
archiviazione.
4.1. L'indennità
in favore del coordinatore
L'art. 15,
comma 2 bis, legge 21 novembre 1991, n. 374 stabilisce che il giudice
di pace coordinatore, il quale deve ritenersi consegnatario dell'ufficio
cui è preposto, ha diritto a un'indennità di presenza mensile
per l'effettivo esercizio delle funzioni, differenziata in ragione dell'organico
dei magistrati onorari assegnati all'ufficio.
L'indennità di presenza mensile spetta, ai sensi dell'art. 15,
comma 2 ter, anche se, all'ufficio cui è preposto il coordinatore,
non risulti effettivamente assegnato altro giudice. Qualora invece la
pianta organica preveda un solo giudice di pace assegnato all'ufficio,
l'indennità non spetta, mancando il presupposto per lo svolgimento
dell'attività di coordinamento.
L'indennità di presenza mensile spetta anche al giudice coordinatore
che svolga di fatto tale funzione, in assenza di formale investitura.
In caso di assenza del coordinatore per impedimento, l'indennità
spetta al giudice di pace che lo sostituisce, anche in mancanza di un
formale atto di nomina.
Per la corresponsione dell'indennità in relazione all'attività
svolta per periodi inferiori al mese, essa verrà calcolata proporzionalmente
ai giorni di effettivo esercizio delle funzioni: pertanto, nei confronti
del giudice di pace coordinatore, che risulti impedito per qualsiasi motivo,
l'indennità mensile verrà decurtata in misura corrispondente
ai giorni di assenza; correlativamente, nei confronti del giudice di pace
che lo sostituisce, verrà corrisposta un'indennità rapportata
ai giorni di effettivo svolgimento della funzione di coordinatore.
4.2. L'indennità
di udienza e l'indennità per ogni procedimento assegnato
e comunque definito o cancellato dal ruolo
L'art. 11,
comma 2, legge 21 novembre 1991, n. 374 stabilisce che “ai magistrati
onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta
un'indennità di lire 70.000 per ciascuna udienza civile o penale,
anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei
sigilli, nonché di lire 110.000 per ogni altro processo assegnato
e comunque definito o cancellato dal ruolo”.
Tale disposizione ha dato luogo a non poche incertezze interpretative.
Alcune di tali incertezze hanno sollecitato le modifiche normative di
cui si è parlato nei paragrafi precedenti; su altre sono intervenute
precedenti circolari della Direzione generale della giustizia civile.
Con la presente circolare, si intende fornire un quadro chiarificatore
e riepilogativo.
In termini generali, va anzitutto precisato che l'indennità in
esame non può che spettare a partire dalla data di entrata in vigore
del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, il cui art. 24 bis ha modificato sul
punto l'art. 11 cit., non avendo la disposizione modificativa effetto
retroattivo (v. circolare del 13 novembre 2002).
Rispetto all'indennità di udienza, essa deve ritenersi spettante
per ogni udienza effettivamente tenuta dal giudice di pace, sia essa pubblica
o in camera di consiglio. L'indennità spetta sia per le udienze
tabellari, purché effettivamente celebrate, sia per le udienze
straordinarie autorizzate dal capo dell'ufficio, senza limiti di durata
né minima né massima e senza alcun collegamento con il numero
di procedimenti iscritti a ruolo.
Rispetto all'attività di apposizione di sigilli, l'indennità
spetta per ciascuna apposizione compiuta, qualunque ne sia la durata.
Per quanto attiene all'indennità per l'assegnazione di un processo,
oltre a ribadirsi che tale indennità non spetta per quei procedimenti
destinati a sfociare in uno dei provvedimenti elencati dai commi 3 bis,
3 ter e 3 quater dell'art. 11, va osservato che l'indennità è
sì collegata all'assegnazione del singolo affare, ma la sua effettiva
spettanza è condizionata all'esaurimento del procedimento. L'indennità
spetta se e quando il procedimento si esaurisce, perché definito
(con sentenza o con verbale di conciliazione) o cancellato dal ruolo.
Attesa la nuova formulazione dell'art. 11, comma 2, L. n. 374/91, che
prevede il riconoscimento del diritto all'indennità "per ogni
processo assegnato e comunque definito", laddove la precedente formulazione
prevedeva il riconoscimento del diritto all'indennità per "ogni
sentenza" che definiva il processo, deve ritenersi (salvo quanto
fra poco si dirà per la riunione ex art. 273 c.p.c.) che possa
essere riconosciuto il diritto a più indennità qualora con
un'unica sentenza si definiscano più processi riuniti. In tal caso,
le indennità spettano tutte al giudice di pace che ha definito
i processi riuniti, poiché la norma è chiara nel voler indennizzare
l'attività svolta a fini di definizione del procedimento, e non
la semplice assegnazione del fascicolo. Non può essere invece riconosciuta
l'indennità per il provvedimento di riunione o di separazione in
sé considerato, in quanto lo stesso non definisce alcuno dei processi
riuniti o separati.
Una questione da considerare separatamente è quella dei procedimenti
tra loro in rapporto di litispendenza o continenza.
In caso di litispendenza in senso proprio (art. 39, comma 1 c.p.c.), l'indennità
spetta se e nel momento in cui il giudice successivamente adito la dichiara
con sentenza e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Allo stesso
modo, dovrà procedersi in caso di continenza (art. 39, comma 2).
Quando invece più procedimenti relativi alla stessa causa pendono
davanti allo stesso giudice o davanti a giudici diversi dello stesso ufficio
giudiziario (art. 273 c.p.c.), non può parlarsi di litispendenza
in senso proprio, poiché l'identità delle cause non dà
luogo a problemi di competenza, ma di semplice distribuzione interna degli
affari. In tal caso, l'eventuale provvedimento di riunione non condurrà
alla unificazione di due cause distinte, implicanti la risoluzione di
questioni tra loro separate e trattate unitariamente solo per ragioni
di connessione, ma alla definizione di un'unica causa. In tal caso, al
giudice di pace che definisce il processo riunito ex art. 273 c.p.c. spetta
dunque una sola indennità.
4.3. L'indennità
fissa mensile
In relazione
all'indennità fissa mensile, spettante ai giudici di pace ai sensi
dell'art. 11, comma 3, L. 21 novembre 1991, n. 374, il Ministero della
giustizia è già ripetutamente intervenuto per fornire alcuni
chiarimenti interpretativi con la circolare n. del 16 gennaio 2002 e con
la nota del 18 novembre 2002.
Rispetto ai contenuti di tali atti, vanno oggi fornite le seguenti ulteriori
indicazioni.
L'indennità mensile forfetaria è dovuta per ciascun mese
di effettivo servizio, a titolo di rimborso spese per l'attività
di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali
di istituto. La legge riconosce tale indennità sul presupposto
che i giudici di pace, al pari di quanto avviene per i magistrati ordinari,
svolgono il loro lavoro non esclusivamente in udienza o attraverso l'emissione
di provvedimenti, ma anche attraverso il compimento delle predette attività,
che al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie sono prodromiche
o comunque funzionali. L'unico limite posto dall'art. 11, comma 3, è
dato dall'effettivo servizio svolto.
Ora, con quest'ultima espressione, la legge intende evitare soltanto che
l'indennità venga corrisposta al giudice di pace in due ipotesi:
o quando questi, pur investito formalmente della carica, non sia ancora
chiamato ad esercitarla in concreto, o quando sia assente dal servizio
per qualsiasi causa regolarmente comunicata al giudice di pace coordinatore.
In ogni altro caso, e dunque anche quando il giudice di pace non celebri
udienza o non emetta provvedimenti o non si trovi presente nei locali
dell'ufficio giudiziario cui è assegnato, ma sia formalmente in
servizio, l'indennità mensile deve essere a lui corrisposta. I
giudici di pace sono infatti in servizio non soltanto quando svolgono
le attività da ultimo descritte, ma in ogni momento, dovendo essi,
al pari dei magistrati ordinari, assicurare la loro immediata reperibilità
anche quando non si trovano presso i locali dell'ufficio.
Nell'ipotesi poi in cui l'assenza dal servizio, formalmente comunicata
al coordinatore, si protragga per periodi inferiori al mese, l'indennità
dovrà essere decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza.
Con riferimento all'eventuale attività di tirocinio svolta dai
giudici di pace in contemporanea con l'attività ordinaria, l'indennità
prevista dall'art. 4 bis, comma 8, L. 374/1991 deve ritenersi spettante.
Benché infatti il tirocinio sia di per sé preordinato alla
formazione dei giudici di pace non ancora nominati, è da ritenere
che anche i giudici di pace già in servizio, ammessi tuttavia al
tirocinio ex art. 4, L. 374/91, abbiano diritto a un compenso: sia perché
il contenuto dell'attività di tirocinio è comunque diverso
da quello di ogni altra attività, anche di formazione e aggiornamento,
che essi già svolgono, sia perché comunque il tirocinio
implica un impegno orario sottratto alla ordinaria attività giudiziaria.
Va infine ribadito che l'indennità in esame dovrà essere
sottoposta a ritenuta d'acconto a titolo Irpef.
4.4. L'indennità
per l'emissione di decreti ingiuntivi.
Per ogni decreto
ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli
articoli 641 e 186 ter del codice di procedura civile, l'art. 11, comma
3 bis, legge 21 novembre 1991, n. 374 stabilisce che il giudice di pace
ha diritto a un'indennità pari a euro 10,33.
A decorrere dal 2 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge
479/99, l'indennità in esame spetta anche se la domanda di ingiunzione
è rigettata con provvedimento motivato. Al riguardo, è opportuno
precisare che, ai fini della liquidazione dell'indennità, è
indifferente la forma del provvedimento adottato: pertanto, l'indennità
spetta sia che il giudice di pace rigetti la domanda con decreto motivato,
come prescrive l'art. 640, comma 2, c.p.c., sia che lo faccia con ordinanza
o con sentenza. D'altronde, qualora il giudice di pace rigetti la domanda
per ingiunzione con sentenza, ciò non implica il diritto alla corresponsione
di un'indennità aggiuntiva ai sensi del comma 2 dell'art. 11, ma
della sola indennità di euro 10,33 prevista dal comma 3 bis; quest'ultima
previsione è infatti collegata alle peculiarità di svolgimento
e conclusione del procedimento ingiuntivo (sia in caso di accoglimento
che in caso di rigetto) e ha dunque carattere speciale rispetto a quella
contenuta nel comma 2, nella quale comunque l'indennità non è
in alcun modo collegata alla natura di sentenza del provvedimento che
definisce il giudizio.
In caso di procedimenti riuniti, l'indennità spetta per ciascun
provvedimento di accoglimento o di rigetto, vale a dire per ciascuna statuizione
relativa a una domanda di ingiunzione. Pertanto, in caso di cumulo soggettivo
(si pensi ad es. alla domanda proposta contro due debitori solidali oppure
contro il debitore principale e il fideiussore o ancora da due soggetti
contro un unico debitore) oppure in caso di connessione soggettiva (si
pensi ad es. alla domanda proposta contro la stessa parte per il pagamento
dei canoni di un contratto di locazione finanziaria e la consegna della
cosa), dovranno essere corrisposte tante indennità quante sono
le cause cumulate e decise.
L'indennità non spetta per il provvedimento con cui il giudice,
ritenendo insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere
ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Nessuna
indennità spetta infine per l'eventuale successiva dichiarazione
di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
4.5. L'indennità
per l'emissione dei decreti di archiviazione
L'art. 11,
comma 3 ter, lett. a), legge 21 novembre 1991, n. 374 stabilisce che il
giudice di pace ha diritto a un'indennità pari a euro 10,33 per
l'emissione di ogni decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17,
comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
e successive modificazioni.
In nome del principio che impone l'interpretazione tassativa delle norme
di spesa, detta indennità spetta soltanto nelle ipotesi previste
dalle disposizioni citate e non spetta pertanto per i decreti di archiviazione
emessi nei procedimenti contro persone ignote.
Per i decreti di archiviazione emessi nei procedimenti contro persone
ignote anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. 11 novembre
2002, n. 251, conv. nella legge 10 gennaio 2003, n.1, l'indennità
è invece dovuta, con la precisazione che, nel caso in cui le denunce
a carico di ignoti siano trasmesse con gli elenchi mensili previsti dall'art.
107 bis disp. att. c.p.p., è dovuta un'unica indennità per
il provvedimento di archiviazione cumulativo.
5.
Le indennità in favore dei giudici onorari di tribunale e dei vice
procuratori onorari
Ai sensi dell'art.
4, d. lgs. 273/89, così come modificato da ultimo dal comma 44
dell'art. 52, l. 448/01, “ai giudici onorari di tribunale spetta
un'indennità di lire 190.000 per ogni udienza, anche se tenuta
in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due
indennità al giorno”. Tale disposizione è all'origine
di numerosi quesiti da parte degli uffici giudiziari. Ci si domanda in
particolare in quali ipotesi possa essere riconosciuta al magistrato onorario
la doppia indennità. I casi più frequenti sono quelli in
cui, nel corso della stessa giornata, il giudice onorario tenga udienza
camerale di convalida dell'arresto e successiva udienza dibattimentale,
ovvero udienza collegiale civile e udienza in camera di consiglio, o ancora
udienza penale e incidente di esecuzione. Orbene, alla luce di un'attenta
disamina della normativa in materia di retribuzione dei giudici onorari
e del concetto di udienza desumibile da varie disposizioni dei codici
di rito e dell'ordinamento giudiziario, è da ritenere quanto segue.
L'indennità spetta per ogni udienza, dotata di autonomia e di sue
proprie caratteristiche strutturali, indipendentemente dal fatto che si
tratti di udienza pubblica o in camera di consiglio. La doppia indennità
giornaliera spetta pertanto anche in caso di celebrazione di due o più
distinte udienze in rapida successione, nello stesso luogo o in sedi giudiziarie
diverse, purché ciascuna delle udienze celebrate sia preordinata
alla trattazione di tipologie diverse di affari e abbia un proprio autonomo
ruolo. Per le stesse ragioni, deve essere corrisposta una sola indennità
qualora una stessa udienza si protragga nelle ore pomeridiane e sia interrotta
da una o più pause. Quanto ai vice procuratori onorari, l'art.
4, comma 2, d. lgs. 273/89, detta regole analoghe, stabilendo che in loro
favore deve essere corrisposta “un'indennità di lire 190.000
per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega
a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive
modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche
se la delega è conferita soltanto per uno o alcuni dei processi
trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due
indennità al giorno”. Ora, anche in questo caso, i vice procuratori
onorari hanno diritto a un'indennità per ogni udienza che abbia
una sua autonomia di ruolo, purché la delega sia stata conferita
per ciascuna udienza e con il limite delle due indennità giornaliere.
Sempre rispetto ai vice procuratori onorari, va in questa sede ribadita
la posizione già espressa da questo Dipartimento con nota del 21
febbraio 2002, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 4, comma
2, cit., spetta anche per lo svolgimento di attività delegate diverse
da quella consistente nel sostenere la pubblica accusa in udienza.
6.
Le trasferte di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
L'art. 43 del
DPR 115/02 prevede che, “per il compimento di atti del processo,
penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio,
nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria per gli atti
ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese
di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano
la missione dei dipendenti statali”.
Il magistrato, per il compimento degli atti processuali, può avvalersi,
oltre che del personale incardinato nelle Sezioni di polizia giudiziaria,
anche di quello presente nei servizi istituiti presso le Questure, i Comandi
dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, quando per assicurare
esigenze processuali sia necessaria la collaborazione di soggetti già
impegnati nelle indagini oppure in possesso di particolari conoscenze
o capacità (vedi circolare n. 18 del 13 agosto 1996).
Orbene, poiché l'esame dei dati di spesa evidenzia una crescita
notevole dei costi delle trasferte connesse al compimento di atti processuali
fuori dalla sede in cui si svolge il processo e poiché gli oneri
di tali attività trovano imputazione nel più volte citato
capitolo 1360, si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei magistrati
circa l'opportunità di un uso accorto delle possibilità
pur garantite dalla legge.
Si suggerisce dunque che il compimento degli atti processuali da assumersi
fuori dalla sede del processo venga delegato, prevalentemente, al personale
delle Sezioni di polizia giudiziaria o ai Corpi di polizia del luogo in
cui l'atto deve essere compiuto, a meno che non si tratti di atti per
i quali sia necessario conferire l'incarico a personale in possesso di
specifiche conoscenze o capacità, non altrimenti reperibili nel
luogo in cui l'atto deve essere compiuto, oppure sia strettamente necessario
che l'atto venga svolto da soggetti già impegnati nelle indagini.
Quand'anche, poi, fosse necessario disporre l'invio in trasferta di ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria, sarebbe opportuno che il magistrato
procedesse ad una attenta valutazione del numero delle deleghe da conferire
in relazione alla natura e al numero degli atti da compiere. Frequenti
sono, infatti, i casi di deleghe conferite genericamente alle Sezioni
di Polizia Giudiziaria o ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia
di Finanza, ecc, a fronte delle quali vengono inviate in missione svariate
unità di personale, il cui costo è a carico di questa Amministrazione.
Infine, si rammenta che la competenza passiva di questo Ministero dovrebbe
essere limitata soltanto alle trasferte connesse ad atti attribuiti per
legge al magistrato e che questi decide di delegare espressamente, sia
in via autonoma che di collaborazione, ai soggetti predetti. Di tal ché,
le spese originate dal compimento di atti che rientrano nelle normali
attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché
richiesti dall'Autorità giudiziaria, non possono essere imputate
alle spese di giustizia. Analogamente, trasferte occasionate da atti assunti
di iniziativa od anche da semplici informazioni od indagini non espressamente
e direttamente delegate dal magistrato non possono trovare imputazione
nelle spese di giustizia.
Si fa inoltre presente che laddove venga delegato un solo ufficiale o
agente di polizia giudiziaria e questi ritenga di avvalersi, per attività
di supporto (es. autista, ecc.), di un altro agente od ufficiale, le spese
ed indennità di trasferta di questi ultimi non potranno essere
imputate alle spese di giustizia, ma bensì dovranno essere sopportate
dai rispettivi Corpi di appartenenza.
Tali considerazioni possono essere estese anche ai casi in cui il magistrato,
nel compiere autonomamente un atto fuori dalla sede in cui si svolge il
processo, ritiene di doversi servire di personale ausiliario (es. autista).
Tale spesa, infatti, non può essere ricondotta nella previsione
di cui al citato art. 43, in quanto non correlata al compimento di un
atto processuale; essa èdettata da esigenze di servizio, al cui
capitolo di bilancio deve farsi riferimento per la corretta imputazione
della spesa.
Tanto si rappresenta in relazione alla necessità di richiamare
l'attenzione degli uffici ad un'attenta valutazione nel disporre l'invio
in trasferta di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, anche in considerazione
del particolare trattamento di trasferta previsto per questi ultimi da
parte delle norme contrattuali.
7.
Le spese relative alla demolizione delle opere abusive.
Il D.P.R. 115/2002
include le spese relative alla demolizione delle opere abusive e al ripristino
dello stato dei luoghi tra le spese ripetibili (art. 5, lett. g) e disciplina
il procedimento di pagamento dell'importo dovuto al soggetto che esegue
tali attività secondo modalità analoghe a quelle previste
per gli ausiliari del magistrato (art. 169).
Ora, in data 15 dicembre 2005 è stata stipulata, tra il Ministero
della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Ministero
della difesa, la convenzione organizzativa prevista dall'art. 62 del D.P.R.
115/2002, relativa all'individuazione delle modalità di intervento
del Ministero della difesa per la demolizione delle opere abusive e il
ripristino dello stato dei luoghi disposte con le sentenze di condanna
per reati edilizi e ambientali.
Ora, detta convenzione, oltre a regolare il procedimento di esecuzione
dei suddetti provvedimenti ad opera delle unità tecnico-operative
del Ministero della difesa, ha disciplinato alcuni aspetti contabili che
meritano di essere qui richiamati e sottolineati.
La convenzione tiene conto infatti di una modifica normativa intervenuta
dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 115/2002, che consente di attingere,
per il finanziamento delle attività di demolizione di opere abusive
(ma non di ripristino dello stato originario dei luoghi), a un fondo istituito
presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. dall'art. 32, comma 12 d.l.
269/03 conv. nella L.326/03 (Per opportuna conoscenza, si informa che
la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ha emanato sull'argomento due circolari
interpretative: la n. 1264 del 2 febbraio 2006, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, Parte II, n. 51 del 2 marzo 2006. e la n. 1254/04, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 260 del 5 novembre 2004. La connessa
documentazione contrattuale è disponibile sul sito http://www.cassaddpp.it/,
nella sezione Politiche di sviluppo\Prodotti\Fondo Demolizioni Opere Abusive.).
Tale possibilità appare di grande importanza ai fini del contenimento
delle spese di giustizia. La demolizione viene infatti finanziata attraverso
un fondo estraneo al capitolo di bilancio relativo alle spese di giustizia
e il recupero nei confronti dell'interessato, oltremodo difficile, è
operato dal Comune del luogo dove la demolizione deve avvenire.
Onde consentire l'attivazione di tale meccanismo, l'art. 7 della convenzione
organizzativa prevede che, dopo l'emissione del decreto ai sensi dell'art.
169 D.P.R. 115/2002, l'ufficio che dispone il pagamento sospenda la compilazione
dell'apposito modello previsto dall'articolo 177 dello stesso Testo Unico
e trasmetta senza ritardo copia del decreto al Comune del luogo dove l'intervento
deve essere eseguito e alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., unitamente
al provvedimento di demolizione, ai fini della concessione del finanziamento.
In caso di concessione, totale o parziale, del finanziamento, l'ufficio
che dispone il pagamento ne dà comunicazione all'Amministrazione
della difesa e la autorizza ad avvalersene presso il Comune interessato.
Qualora il finanziamento, in tutto o in parte, non sia concesso, l'ufficio
che dispone il pagamento, ottenuto dal Comune interessato il provvedimento
della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. che rigetta, in tutto o in parte,
la concessione del finanziamento, riavvia la procedura di pagamento nelle
forme ordinarie previste dal D.P.R. 115/2002.
Il procedimento così delineato appare in grado di contenere le
spese relative a un'attività che si presenta di solito assai gravosa
per l'erario, tanto per l'entità della spesa necessaria quanto
per le difficoltà di recupero nei confronti del soggetto condannato.
A parere dello scrivente Ministero, inoltre, la possibilità di
attingere al Fondo presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. esiste anche
quando il magistrato che cura l'esecuzione dei provvedimenti di demolizione
sceglie di avvalersi di un'impresa privata, come è consentito dall'art.
61 del D.P.R. 115/2002. In tal caso, il procedimento da seguire in via
analogica potrebbe essere quello delineato nella convenzione organizzativa.
Si coglie infine l'occasione per una fornire una precisazione concernente
un errore materiale contenuto nell'art. 7, comma 12 della convenzione.
Laddove è scritto: “quando l'intervento è diretto
alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e quando l'intervento
diretto alla demolizione di opere abusive ha, in tutto o in parte, esito
infruttuoso…”, il riferimento all'esito infruttuoso deve in
realtà intendersi operato non già all'intervento di demolizione,
ma alla procedura di finanziamento attraverso il fondo presso la Cassa
depositi e prestiti s.p.a.
8.
Le modifiche introdotte dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115,
convertito con modificazioni con la legge n. 168 del 17 agosto 2005.
Com'è
noto, con la legge n. 168 del 17 agosto 2005, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 22 agosto u.s., sono state introdotte alcune importanti
modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002) nella
materia dei beni sequestrati e del contributo unificato per l'iscrizione
a ruolo degli atti giudiziari, nonché del patrocinio a spese dello
Stato.
Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione degli uffici sulle
più importanti novità introdotte dalla citata normativa,
sempre nella prospettiva della razionalizzazione dei processi di gestione
contabile in entrata e in uscita.
8.1. Contributo
unificato.
In materia
di contributo unificato, le modifiche hanno riguardato gli art. 13, 14,
15 e 248 del Testo Unico.
Con la modifica dell'art. 13 è stato precisato che nell'ipotesi
in cui la parte ometta di dichiarare il valore della causa nell'atto introduttivo
“il processo si presume del valore indicato al comma 1, lett. g)”,
pari a 1.110 euro.
Tale previsione è destinata a fugare le incertezze che si registravano
in precedenza per le cause nelle quali la parte ometteva di dichiararne
il valore, ma non esonera la cancelleria dal controllo che essa deve obbligatoriamente
condurre ai sensi degli art. 14 e 15, così come contestualmente
modificati.
Tali modifiche hanno apportato un correttivo al sistema di controllo effettuato
dalle cancellerie sul pagamento del contributo unificato.
Gli uffici giudiziari, infatti, hanno più volte segnalato che le
dichiarazioni di valore rese nell'atto introduttivo indicano, non di rado,
un valore manifestamente inferiore al petitum.
In tali casi la cancelleria non aveva alcun potere di intervento, in quanto
la precedente formulazione dell'art. 14 T.U. limitava il controllo sulla
dichiarazione alla mera verifica formale della corrispondenza tra l'importo
del contributo versato e la fascia di valore dichiarato.
La modifica dell'art. 15 del T.U., in particolare la soppressione dell'inciso
contenuto nell'ultima parte del secondo comma, “individuato sulla
base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa”,
ha, quindi, la finalità di consentire al funzionario di cancelleria
anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente
contributo da versare.
Peraltro, al fine di agevolare la quantificazione del valore della causa,
si è escluso l'importo degli interessi dal computo del valore della
causa (art. 14, comma 2, T.U.).
La modifica dell'art. 248 T.U. è una conseguenza della modifica
introdotta all'art. 15 T.U.; qualora l'importo versato risulterà
inferiore a quello dovuto, la cancelleria provvederà ad inviare
l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto
tra il valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c., ed
il corrispondente scaglione dell'art. 13, con l'espressa avvertenza che
si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi
al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.
8.2. Patrocinio
a spese dello Stato.
In materia
di patrocinio a spese dello Stato, le modifiche hanno investito gli art.
112 e 113 del Testo Unico.
Rispetto all'art. 112, la modifica introdotta è volta a consentire
al giudice la possibilità, anche d'ufficio (e dunque non soltanto
su richiesta dell'Amministrazione finanziaria competente), di revocare
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ipotesi in cui, sia
nel corso del procedimento, sia successivamente (nei limiti dei cinque
anni dalla chiusura del procedimento), emerga che manchino le condizioni
di reddito previste per l'ammissione.
La modifica dell'art. 113 T.U. è una diretta conseguenza della
modifica dell'art. 112 T.U., al fine di consentire all'interessato di
far valere le sue eventuali ragioni contrarie alla revoca.
8.3. Restituzione
dei beni sequestrati.
La disciplina
della restituzione dei beni sequestrati è stata profondamente modificata
dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
Con la modifica dell'art. 150 T.U. è stata anzitutto reintrodotta,
per la restituzione delle cose sequestrate affidate in custodia a terzi,
la condizione del previo pagamento, da parte del richiedente, delle spese
per la custodia e conservazione delle cose sequestrate, ad eccezione delle
ipotesi in cui siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione,
sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento, ovvero
dell'ipotesi in cui le cose appartengano a persona diversa dall'imputato
ovvero, ancora, dell'ipotesi in cui il decreto di sequestro sia stato
revocato a seguito di decisione conseguente al procedimento di riesame
(art. 324 c.p.p.).
Si rammenta, inoltre, che non sono dovute le spese di custodia e conservazione
delle cose sequestrate nel caso in cui detta restituzione venga richiesta
o disposta d'ufficio a beneficio di persona minore degli anni diciotto
al momento in cui ha commesso il fatto per cui fu effettuato il sequestro
(art. 29 D.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, Norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, recante disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni).
E' stato, altresì, previsto (art. 150, comma 3, T.U.) che le spese
di custodia e conservazione delle cose sequestrate siano in ogni caso
dovute dall'avente diritto alla restituzione (quindi anche quando non
sia intervenuta pronuncia di condanna ovvero nell'ipotesi in cui le cose
sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato) per il periodo
successivo al trentesimo giorno dalla rituale comunicazione del provvedimento
di dissequestro.
Il comma 4 dell'art. 150 T.U. stabilisce, inoltre, che con il medesimo
provvedimento di restituzione, l'interessato debba essere espressamente
informato che le spese in questione sono in ogni caso a suo carico una
volta decorsi i trenta giorni stabiliti, così da renderlo edotto
circa le conseguenze del mancato tempestivo esercizio delle sue facoltà
e, quindi, dell'obbligazione diretta che sorge a suo carico nei confronti
del custode.
Il meccanismo sopra delineato è particolarmente efficace per trasferire
l'onere delle spese di custodia dall'erario all'avente diritto alla restituzione,
sia pure limitatamente al periodo successivo al trentesimo giorno dalla
comunicazione di cui al citato art.150, comma 4, T.U.
La previsione contenuta nella seconda parte dell'art. 150, comma 4, cit.
mira anche ad ovviare al complesso meccanismo previsto dal legislatore
del Testo Unico per la restituzione delle somme e dei valori in sequestro
(artt. 151 e 154 T.U.). Invero, secondo la disciplina previgente, per
pervenire al provvedimento di definitiva destinazione anche di una piccolissima
somma di denaro era necessario che il giudice pronunciasse (e la cancelleria
comunicasse) tre provvedimenti in un breve lasso di tempo: l'ordinanza
di restituzione, l'ordinanza che informava l'interessato che non avendo
provveduto al ritiro si sarebbe fatto luogo alla vendita o all'assegnazione
e l'ordinanza che disponeva la vendita o l'assegnazione.
Alla luce delle modifiche descritte e anche al fine di risolvere dubbi
affacciatisi già sotto la vigenza dell'art. 84 disp. att. c.p.p.,
abrogato dal Testo Unico e poi sostanzialmente riprodotto nel nuovo art.
150, la disciplina della restituzione delle cose sequestrate e affidate
a terzi può così sintetizzarsi.
Il previo pagamento delle spese di custodia è condizione essenziale
della restituzione, sia che essa avvenga in favore dell'indagato/imputato,
sia che avvenga in favore di un terzo. Le eccezioni a questa regola sono
specificamente elencate e possono essere ricondotte a tre gruppi: a) se
la restituzione avviene in favore dell'indagato/imputato nei confronti
del quale siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza
di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento; b) se le cose
sequestrate appartengono a persona diversa dall'imputato; c) se il decreto
di sequestro è stato revocato.
Solo in tali ipotesi, la restituzione può essere concessa anche
se le spese di custodia non sono previamente pagate.
La modifica dell'art. 151 T.U. è conseguenza del diverso regime
previsto nel precedente art. 150 T.U. Invero, una volta precisato che
le spese per la custodia dei beni sono a carico dell'avente diritto, limitatamente
al periodo successivo al trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento
di restituzione, viene meno da parte della cancelleria l'esigenza di provvedere
alla vendita di tali beni. Infatti, dal trentesimo giorno successivo alla
comunicazione cessa il carattere pubblico della funzione di custodia e
sorge, a carico dell'avente diritto negligente, un'obbligazione diretta
verso il custode, il quale ha l'onere di attivarsi nei confronti di colui
che, anche minorenne al momento del fatto che ha determinato il sequestro,
non abbia provveduto tempestivamente al ritiro del bene. La necessità
della vendita, ovviamente, permane nell'ipotesi in cui l'avente diritto
alla restituzione sia ignoto ovvero irreperibile o nell'ipotesi in cui
i beni siano affidati alla cancelleria e l'avente diritto non abbia provveduto
al ritiro.
Per tale motivo il novellato articolo 151 T.U. prevede che, qualora l'avente
diritto alla restituzione delle cose sequestrate affidate in custodia
a terzi sia ignoto o irreperibile, il cancelliere deve sollecitamente
presentare gli atti al magistrato (giudice o pubblico ministero, a seconda
della fase processuale), il quale deve ordinare la vendita, stabilendo
le modalità ed il luogo in cui la medesima deve eseguirsi. A cura
della cancelleria/segreteria, il provvedimento che dispone la vendita
deve essere affisso, per dieci giorni continui, nell'albo del tribunale
e degli altri uffici giudiziari del circondario.
L'elenco dei beni invenduti dovrà essere presentato al magistrato
per la distruzione (art. 151, comma 5, T.U.).
Ugualmente dovranno essere venduti ed eventualmente distrutti i beni affidati
alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha provveduto al ritiro
(art. 151, ultimo comma, T.U.).
L'art. 154 del Testo Unico disciplina la destinazione:
delle somme e valori sequestrati non ritirati dall'avente diritto: questi
sono devoluti alla cassa delle ammende, decorsi tre mesi dalla comunicazione
dell'avviso di cui di cui all'ultima parte del comma 4 dell'art.150 T.U.;
delle somme e valori appartenenti a persona ignota o irreperibile: questi
sono devoluti alla cassa delle ammende, decorsi sei mesi dalla data in
cui la sentenza è divenuta irrevocabile ovvero dalla data in cui
il provvedimento è divenuto definitivo;
del ricavato dalla vendita disposta ex art. 151 T.U.: questo, dedotte
le spese prenotate a debito (contributo unificato e diritti di copia)
e le spese anticipate dall'erario (le spese di spedizione o le indennità
di trasferta per le notificazioni a richiesta dell'ufficio, le spese ed
onorari agli ausiliari del magistrato, l'indennità di custodia,
le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità
giudiziaria (art. 155 DPR n.115/2002), è devoluto alla cassa delle
ammende, decorsi tre mesi dalla data in cui è stata eseguita la
vendita.
Per ciò che concerne le spese di custodia, è opportuno precisare
che, sulla somma ricavata dalla vendita, vanno recuperate soltanto quelle
anticipate dall'erario successivamente al provvedimento di dissequestro.
Registro modello
42.
E' noto che sono numerosi i beni, prevalentemente veicoli, giacenti presso
terzi depositari, talvolta anche da lungo tempo rispetto alla definizione
del giudizio.
Tale circostanza determina conseguenze dannose per l'erario, esposto ad
esborsi non giustificati da reali esigenze processuali, che concorrono
a gravare ulteriormente il capitolo di bilancio delle spese di giustizia.
Si ritiene, pertanto opportuno richiamare, preliminarmente, l'attenzione
delle SS. LL. sulla regolare tenuta del registro delle cose sequestrate
e affidate in custodia a terzi (mod. 42), che, come noto, consente di
operare un costante controllo sulla sorte del bene in sequestro, anche
in relazione allo stato del processo.
In particolare, si sottolinea che ogni iscrizione effettuata sul registro
modello 42 della procura è destinata a rimanere pendente fino a
quando il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, ordini
la restituzione delle cose sequestrate ovvero ne disponga la vendita (art.
151 D.P.R. n. 115/2002, art. 260 c.p.p. e art. 83 norme attuazione stesso
codice).
Nell'ipotesi in cui venga esercitata l'azione penale o sia stato richiesta
l'archiviazione e sia stato emesso il provvedimento sulla destinazione
del bene da parte pubblico ministero, la segreteria dovrà annotare,
sulla copertina del fascicolo processuale ed in particolare sull'elenco
delle cose sequestrate allegato al fascicolo stesso, l'avvenuta emissione
del provvedimento.
Nell'ipotesi, invece, in cui il pubblico ministero abbia esercitato l'azione
penale senza disporre in merito ai beni sequestrati, l'ufficio giudiziario
ricevente, una volta acquisita la disponibilità del fascicolo e
con essa quella del bene sequestrato, è tenuto ad iscrivere il
bene nel registro modello 42, comunicando il numero assegnato all'iscrizione
al funzionario preposto al servizio presso l'ufficio di procura per le
opportune annotazioni sull'omologo registro. Soltanto a seguito di tale
comunicazione e della successiva annotazione, l'iscrizione effettuata
sul mod. 42 della procura potrà considerarsi non più pendente.
Analogamente, dovrà procedersi nel caso in cui gli atti vengano
trasmessi ad altra autorità giudiziaria per competenza.
Anche nel caso in cui il pubblico ministero, non avendo disposto il dissequestro
nel corso delle indagini preliminari, trasmetta il fascicolo processuale
al g.i.p. con richiesta di archiviazione, le cose sequestrate devono essere
prese in carico dalla cancelleria del giudice provvedendo all'iscrizione
nel mod.42 (cfr. anche circolare Direzione Generale degli Affari Penali,
prot. n.128.9.91/95 del 5 giugno 1996); ciò in quanto, nell'ipotesi
in cui non debba essere ordinata la confisca, il provvedimento di restituzione
deve essere adottato (d'ufficio) dal g.i.p. con l'archiviazione (la giurisprudenza
della Corte di Cassazione è pacificamente orientata nel senso che
dopo la richiesta di archiviazione la competenza a provvedere sulle cose
in sequestro appartiene a detto giudice).
Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla disposizione di cui all'art.
4 del D.M. 30 settembre 1989, secondo la quale, alla fine di ciascun anno
solare, a cura della segreteria e della cancelleria, deve essere compilata
la rassegna numerica degli affari pendenti (art. 4 del D.M. 30 settembre
1989 . n. 334), riepilogando quali siano i beni in sequestro in carico
all'Ufficio. Nell'ambito di tali beni dovrà poi ulteriormente precisarsi
quali siano quelli per i quali il provvedimento di destinazione è
stato già adottato (e dunque necessitino della sola esecuzione)
e quelli per i quali detta adozione ancora non sia intervenuta (cfr. anche
circolare Direzione Generale degli Affari Penali, Ufficio I, n.533, prot.
131.60.868/89 del 18 ottobre 1989).
Limitatamente ai beni per i quali è stata disposta la restituzione,
alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 150 T.U., la pendenza è
determinata unicamente dalla mancata o incompleta esecuzione degli adempimenti
di cancelleria volti alla rituale comunicazione all'avente diritto del
provvedimento di restituzione, contenente l'avviso che le spese di custodia
sono in ogni caso a carico dello stesso, decorsi i trenta giorni stabiliti
(cfr. art. 150, comma 4 T.U.); una volta eseguito tale adempimento, l'affare
non deve considerarsi più pendente. A cura della segreteria/cancelleria,
la data della comunicazione deve essere, poi, annotata nella colonna 13
del registro modello 42. Inoltre, il provvedimento di restituzione, come
prevede lo stesso art. 150, comma 4, deve essere comunicato al custode.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 30 settembre 1989, il Capo
dell'Ufficio è tenuto a vigilare sull'osservanza della disposizione
di cui all'articolo 4 del medesimo decreto.
Al fine di rendere più efficace il sistema di controllo sopra delineato,
si ritiene utile richiamare l'attenzione dei Capi degli Uffici affinché:
venga individuato un responsabile della tenuta del registro modello 42;
venga redatta annualmente la rassegna numerica delle posizioni ancora
aperte, sottoscritta dal responsabile ed inviata al capo dell'ufficio;
vengano impartite opportune disposizioni per la più sollecita iscrizione
sul registro modello 42 di ogni bene sequestrato e per assicurare la maggiore
diligenza possibile nella tenuta di tale registro.
Al riguardo, il funzionario responsabile degli adempimenti connessi alla
fase della convalida del sequestro deve:
dare atto dell'esistenza di cose in sequestro sulla copertina del fascicolo,
con apposita annotazione;
compilare l'elenco delle cose sequestrate da inserire nel fascicolo (art.
3, comma 2, D.M. 30 settembre 1989);
trasmettere copia del verbale di sequestro e del relativo provvedimento
di convalida al funzionario responsabile della tenuta del registro modello
42.
Quest'ultimo dovrà, poi, segnalare il numero di presa in carico
del bene, da riportare sull'elenco delle cose sequestrate e sulla copertina
del fascicolo.
Si ritiene utile ricordare che, conformemente a quanto previsto dall'art.
3, comma 2, del D.M. del 30 settembre 1989, ogni fascicolo formato presso
la Procura deve contenere l'elenco delle cose sequestrate che dovrà
successivamente confluire nel fascicolo per il dibattimento ad opera della
cancelleria del Giudice per le indagini preliminari nell'ipotesi di cui
all'art. 433 cod. proc. pen. (art. 19 D.M. 30 settembre 1989) ovvero della
segreteria del pubblico ministero nell'ipotesi contemplata dall'art. 553
c.p.p.
Si raccomanda la puntuale osservanza delle istruzioni sopra richiamate,
anche in considerazione della circostanza che il magistrato, che omette
o ritarda l'adozione dei provvedimenti in ordine alla destinazione dei
beni sequestrati, e il funzionario che non esegue o ritarda indebitamente
l'esecuzione di provvedimento di restituzione o di vendita della cosa
sequestrata, sono responsabili di eventuali danni erariali conseguenti
al protrarsi della custodia.
9.
Alienazione dei veicoli giacenti a seguito di provvedimenti di sequestro
da parte
dell'autorità giudiziaria (d. dirig. 26 settembre 2005).
Nella Gazzetta
Ufficiale del 3 ottobre 2005, n. 230 è stato pubblicato il (decreto
dirigenziale del 26 settembre 2005, concernente l'individuazione delle
modalità di svolgimento delle attività di alienazione e
delle attività ad essa funzionali e connesse dei veicoli giacenti
a seguito di provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità
giudiziaria, di cui all'art. 1, commi da 312 a 320, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005).
Per il carattere fortemente innovativo della procedura delineata dalle
disposizioni citate e per assicurare un'uniformità di comportamento
in tutti gli uffici del territorio, si ritiene di dover fornire alcuni
criteri orientativi ed applicativi.
Individuazione dei beni da alienare
Rientrano nell'ambito della predetta disciplina i beni che presentano
cumulativamente i requisiti di cui all'art. 1, co. 312, legge 30 dicembre
2004, n. 311 e cioè:
siamo ritenute cessate, con ordinanza dell'autorità giudiziaria,
da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano
motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;
siamo immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi
di interesse storico e collezionistico, ossia, allo stato, tenuto conto
della entrata in vigore della legge finanziaria, siano stati immatricolati
anteriormente alla data del 1° gennaio 2000;
siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1° luglio
2002;
siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto
alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi
abbia provveduto al ritiro.
La speciale disciplina prevista dalla legge finanziaria si applica, altresì,
ai veicoli in possesso dei suddetti requisiti per i quali la procedura
di alienazione o rottamazione sia stata già avviata secondo la
disciplina ordinaria, purché questa non sia stata ancora conclusa,
nonché alle istanze di liquidazione dei compensi presentati dai
custodi, qualora esse riguardino i medesimi veicoli (art. 1, comma 321,
legge cit.).
Commissione per l'espletamento delle attività
L'art. 2 del decreto dirigenziale ha attribuito la competenza all'alienazione
dei veicoli sopra descritti ed allo svolgimento delle correlative attività
strumentali ad una apposita commissione che dovrà essere costituita
presso i tribunali, presso le sezioni distaccate dei tribunali, presso
i tribunali per i minorenni (art. 2 D.D.).
La commissione è composta dal Presidente del Tribunale, o da un
Giudice dallo stesso delegato, che ne assume la presidenza, dal Procuratore
della Repubblica presso il medesimo tribunale, o da un Magistrato dallo
stesso delegato, e da due funzionari in servizio presso il Tribunale e
presso la Procura della Repubblica, nominati, dal Presidente del Tribunale
e dal Procuratore della Repubblica. Ai lavori della commissione possono
partecipare anche i rappresentati di altri uffici, qualora ciò
sia ritenuto utile dalla stessa commissione (art. 2, comma 2, D.D.).
Il Presidente della commissione ha la facoltà di invitare alle
sedute i rappresentanti degli uffici la cui partecipazione è ritenuta
indispensabile ai fini dell'adozione del provvedimento.
In merito alle Commissioni da istituire presso le sezioni distaccate di
Tribunale, ove ritenuto opportuno, le stesse possono essere composte dagli
stessi componenti della Commissione istituita presso la sede centrale.
Dette Commissioni, tuttavia, rimangono distinte nell'attività da
svolgere.
Predisposizione degli elenchi
Per l'avvio della procedura straordinaria è necessaria, innanzitutto,
una ricognizione dei veicoli in giacenza presso le depositerie. Ciò
deve avvenire tenendo conto delle iscrizioni effettuate nel registro memoriale
Mod. 42 (D.M. Giustizia 30 settembre 1989) in uso presso i Tribunali e
le Procure della Repubblica.
Per completezza, appare opportuno verificare dette iscrizioni con gli
atti in possesso dei singoli custodi.
A tal fine, il Presidente della commissione invita i custodi a trasmettere
l'elenco dei veicoli che hanno in custodia da prima del 1° luglio
2000, sequestrati a seguito di provvedimenti emessi dall'Autorità
giudiziaria del circondario richiedente e che siano stati immatricolati
per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico
e collezionistico (art. 3, comma 2, D.D.).
In detti elenchi i veicoli, ove non risultino altri elementi identificativi,
sono individuati anche solo mediante il tipo, il modello, il numero di
targa o di telaio.
Da tale momento decorre il termine di sei mesi per la conclusione di tutto
il procedimento di alienazione straordinaria (art. 7 D.D.).
Negli elenchi suddetti, da predisporre separatamente per ciascuna autorità
giudiziaria del circondario richiedente che ha disposto il sequestro,
deve essere annotato, inoltre, per ciascun veicolo, se possibile, anche
il competente pubblico registro automobilistico, nonché l'anno
di immatricolazione.
I custodi, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, comunicano
i dati richiesti indicando, altresì, l'organo di polizia giudiziaria
che ha proceduto al sequestro, il periodo di custodia relativo a ciascun
veicolo, nonché le spese di custodia e conservazione eventualmente
già liquidate, allegando i relativi provvedimenti. La comunicazione
è effettuata in conformità delle disposizioni previste dall'art.
47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), secondo il modello allegato al decreto ministeriale (art.
3, 4 comma 2, D.D.).
Sulla base della documentazione di ufficio e di quella eventualmente acquisita,
la commissione procede alla verifica dei dati, anche senza documentazione
dello stato di conservazione, avvalendosi eventualmente degli organi di
polizia giudiziaria che hanno proceduto all'affidamento in custodia (art.
3, comma 5, D.D.).
La commissione, ove non ancora emessa l'ordinanza che dichiara cessate
le esigenze del sequestro, segnala gli estremi del singolo veicolo, unitamente
alla copia del provvedimento di sequestro, al giudice competente per l'emissione
della relativa ordinanza di dissequestro. Detta ordinanza dovrà
essere comunicata a cura della competente cancelleria o segreteria all'avente
diritto alla restituzione con l'indicazione che, in caso di mancato ritiro
entro sessanta giorni dalla comunicazione medesima, sarà disposta
la vendita coattiva, con le modalità previste dagli artt. 312 e
segg. Legge finanziaria 2005.
Sulla base delle iscrizioni nei registri memoriali Mod. 42 del Tribunale
e della Procura, confrontati con gli elenchi dei veicoli comunicati dai
custodi ed integrati:
dalle ordinanze
attestanti la cessazione delle esigenze che avevano motivato l'adozione
del provvedimento di sequestro;
dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione con l'attestazione
che il proprietario non ha provveduto al ritiro entro sessanta giorni
dalla comunicazione, così come accertato presso il custode.
La commissione predispone gli elenchi definitivi dei veicoli da alienare
a favore di ogni singolo custode, individuando prioritariamente quelli
destinati alla rottamazione.
Modalità di alienazione e criteri di valutazione
Una volta predisposti gli elenchi dei veicoli da alienare, anche ai soli
fini della rottamazione, la commissione provvederà alla loro valutazione
secondo i parametri indicati nell'art. 4 del decreto dirigenziale.
Per la determinazione del corrispettivo dell'alienazione, che deve avvenire
in modo cumulativo per il totale dei veicoli esistenti presso ogni custode,
la procedura prevede una sorta di compensazione tra le risultanze della
valutazione dei veicoli e le somme dovute per la custodia degli stessi,
nonché gli eventuali oneri di rottamazione.
Pertanto, dal prezzo di acquisto dei veicoli, determinato ai sensi dell'art.
4, commi 4 e 5, D.D., andranno detratti:
la liquidazione del compenso al custode, liquidato con le tariffe di cui
all'art 1, commi 318 e 319 della legge finanziaria. A tal proposito si
ritiene opportuno chiarire che la specialità della materia esclude
che le predette tariffe possano applicarsi al di fuori del procedimento
straordinario per il quale sono state previste;
gli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo custode.
Nel caso in cui l'importo dovuto per le spese di custodia sia superiore
al valore del veicolo, la differenza dovrà essere corrisposta dagli
uffici interessati al custode con ordine di pagamento tratto sul capitolo
di bilancio 1360 (spese di giustizia).
Esaurite tutte le operazioni preparatorie, il Presidente della commissione
adotta il provvedimento di alienazione, previa approvazione dell'elenco
dei veicoli. L'alienazione, prevista dall'art. 1, comma 312 scaturisce
da una precisa disposizione di legge e non richiede altri accertamenti
costitutivi. Occorrerà, pertanto, limitarsi a verificare la sussistenza
dei presupposti in base ai quali la legge stessa riconduce il relativo
procedimento di alienazione, mediante cessione al soggetto titolare del
deposito.
L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica, a cura della
commissione, al custode acquirente del provvedimento dal quale risulti
la determinazione all'alienazione, da parte dell'ufficio giudiziario e
l'eventuale corrispettivo da versare ovvero, nell'ipotesi in cui l'importo
dovuto per le spese di custodia sia superiore al valore dell'autoveicolo,
la differenza che deve essere corrisposta dall'Amministrazione.
Il corrispettivo dovrà essere verrà versato dal custode,
entro sessanta giorni dalla comunicazione, sul capitolo 3530 dello stato
di previsione dell'entrata del Ministero della giustizia, utilizzando
il modello F23 con l'indicazione del codice tributo 940T.
Al contrario, l'eventuale differenza, che dovrà essere corrisposta
dagli uffici, dovrà essere versata secondo il prospetto di calcolo,
allegato al provvedimento di alienazione, in cinque ratei annui costanti
a decorrere dall'anno 2006 (art. 1, co. 320, legge finanziaria 2005).
La procedura straordinaria si conclude con la trasmissione del provvedimento
di alienazione dei veicoli all'autorità giudiziaria che aveva disposto
il sequestro. Ciò, affinché la cancelleria provveda:
ad annotare i provvedimenti medesimi nel proprio registro Modello 42 (registro
delle cose sequestrate ed affidate in custodia a terzi) ed a depennarli
dalla relativa pendenza ovvero a trasmetterli all'ufficio che li ha in
carico, se diverso da quello sopra indicato;
ad iscrivere nel foglio delle notizie l'importo liquidato al custode,
per il successivo recupero da parte dell'ufficio competente (art. 208
T.U. spese di giustizia).
Il provvedimento è, altresì, comunicato, a cura della commissione,
al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza
oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.
10.
Difesa in giudizio degli uffici giudiziari nei conflitti di attribuzione
davanti alla Corte costituzionale.
Accade con
frequenza che, nel caso di conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato davanti alla Corte costituzionale, gli uffici giudiziari coinvolti
nel conflitto decidano di essere difesi e rappresentati in giudizio da
liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori, così come è espressamente consentito dall'art.
37, l. 11 marzo 1953, n. 87.
La spesa relativa al pagamento degli onorari di difesa è imputata
al capitolo delle spese di giustizia.
Ora, poiché tale forma di difesa appare, per ovvie ragioni, particolarmente
onerosa, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che lo
stesso art. 37 cit. consente agli organi interessati dal conflitto, diversi
dal Governo, di stare in giudizio anche personalmente.
Appare dunque auspicabile che gli uffici giudiziari, quando non ritengano,
come avviene nella maggior parte dei casi, che le argomentazioni sufficienti
a sostenere la posizione dell'ufficio siano già contenute nel provvedimento
con il quale il conflitto viene sollevato, facciano ampio, se non esclusivo,
ricorso alla facoltà di stare in giudizio personalmente, determinando
così un consistente contenimento della spesa.
Roma, 15 marzo 2006
IL
CAPO DEL DIPARTIMENTO
Augusta Iannini
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