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Dal C.S.M.

29 dicembre 2005


LA NUOVA CIRCOLARE SULLE TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

 



Approvata dal C.S.M. la nuova circolare sulla composizione delle tabelle degli uffici giudiziari per il biennio 2006/2007.
Le disposizioni che riguardano i magistrati onorari sono sostanzialmente invariate rispetto alla precedente normativa, ma è stato introdotto il principio (innovativo) della "parteipazione" di g.o.t. e v.p.o. alla predisposizione dei criteri organizzativi dell'ufficio, prevedendosi la loro possibilità di fornire indicazioni sulla destinazione a sezioni di Tribunale o gruppi di lavoro in Procura, diretta a favorire le specializzazioni di settore o di materia.
Per i v.p.o. si è anche incentivata la previsione di una adeguata calendarizzazione dei compiti, mediante un'opportuna anticipazione delle destinazioni al ruolo di p.m. in udienza.
Qui di seguito gli articoli che riguardano i g.o.t. e i v.p.o. (le parti in grassetto sono quelle inserite ex novo).

saluti

Ernesto Aghina

 

58. - Giudici onorari di tribunale.

58.1. – In relazione alla previsione di cui all’art.245 del D.Lgs. n.51/1998 che stabilisce che le previsioni relative ai magistrati onorari addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario cessano di applicarsi dalla data del 2 giugno 2006 (termine così modificato dal comma 1 bis dell’art. 2 D.L. 24.12.2003 n. 354), i dirigenti degli uffici giudiziari nella proposta tabellare dovranno indicare – con riguardo al periodo successivo al 2 giugno 2006 - le modalità e i termini per la riassegnazione degli affari eventualmente trattati dai giudici onorari, nonché i criteri e le modalità per assicurare la gestione dei servizi a cui i medesimi siano assegnati in funzione collaborativa, così da consentire il pieno e regolare svolgimento dell’attività dell’ufficio.

58.2. – Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 58.1, le proposte tabellari dovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei giudici onorari di tribunale (GOT) assegnati, in funzione collaborativa, previa consultazione dei medesimi, ai singoli uffici ed alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell’art. 43 bis O.G..

58.3. – La proposta tabellare può prevedere, fermo quanto stabilito dall’art. 43 bis capoverso dell’Ordinamento giudiziario, che i giudici onorari siano destinati alla trattazione delle seguenti controversie:

1) nel settore civile:

a) le esecuzioni mobiliari;

b) gli affari ex Pretura ancora pendenti presso i singoli uffici;

c) l’assunzione di prove delegate;

d) le cause di locazione ad uso abitativo, limitatamente alle controversie aventi ad oggetto la determinazione dell’equo canone e le accessorie richieste di pagamento e restituzione di somme;

e) la materia del condominio.

2) nel settore penale:

a) gli affari ex Pretura ancora pendenti, semprechè si tratti di procedimenti ricompresi tra quelli di cui all’art. 550 cpp.

Le funzioni indicate devono essere svolte in presenza di idonee soluzioni organizzative che assicurino effettivi meccanismi di coordinamento da parte del Presidente della sezione a cui i giudici onorari sono assegnati, al fine di favorire la formazione di uniformi indirizzi giurisprudenziali.

58.4. – La proposta tabellare può prevedere la destinazione dei giudici onorari come supplenti dei giudici professionali, nei casi di assenza o impedimento del magistrato presso la sede centrale o la sezione distaccata, per i procedimenti con rito monocratico, ad eccezione delle seguenti controversie:

1) per il settore civile:

a) i procedimenti cautelari e possessori;

b) in materia di lavoro e previdenza;

c) in materia societaria e fallimentare;

d) in materia di diritto di famiglia, ivi compresi gli affari di competenza del giudice tutelare;

e) in materia di immigrazione;

f) relativamente agli affari devoluti alle sezioni stralcio;

g) relativamente agli affari di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale.

2) per il settore penale:

a) i procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 cpp;

b) i reati in materia ambientale, urbanistica, alimenti e prevenzione degli infortuni;

c) i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l’esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare.

Fermi i limiti su evidenziati, i giudici onorari possono essere destinati in supplenza dei giudici professionali per lo svolgimento di funzioni monocratiche con riguardo ad assenze o vacanze perduranti soltanto qualora non sia possibile ricorrere alla sostituzione mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali e, in ispecie, alla supplenza e alla coassegnazione di magistrati, ovvero mediante l’utilizzazione dei magistrati distrettuali.

58.5. – I giudici onorari non possono essere destinati a supplire i giudici professionali nei collegi.

58.6. - L’utilizzazione di giudici onorari per la sostituzione dei giudici professionali nelle ipotesi indicate al paragrafo 58.4. n.1 lett. e) n.2 lett. a) e b), è consentita esclusivamente in casi eccezionali e semprechè non sia possibile provvedere altrimenti mediante supplenze od applicazioni ovvero anche mediante il ricorso alle tabelle infradistrettuali o ai magistrati distrettuali.

58.7. – Nelle proposte, in ogni caso, debbono essere specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari e di sostituzione dei giudici professionali, nell’osservanza dei limiti stabiliti dall’art. 43 bis O.G. e dalle disposizioni che precedono.

58.8. – I dirigenti degli uffici giudiziari dovranno, in ogni caso, sia in sede centrale che in sede decentrata, favorire le attività dirette alla formazione professionale dei magistrati onorari.

69. - Vice procuratori onorari.

69.1. – I criteri di organizzazione devono indicare anche i vice procuratori onorari presenti alla data del 2 gennaio 2006.

69.2. - Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 58.1., i criteri di organizzazione devono indicare - anche attraverso la tempestiva predisposizione di appositi ordini di servizio - i tempi e le modalità di attribuzione ai vice procuratori onorari dei compiti che ad essi verranno affidati, previa consultazione dei medesimi, anche con riferimento all’eventuale inserimento in gruppi di lavoro, secondo quanto previsto dal paragrafo 64.2 con riferimento alle indagini per reati di competenza del giudice di pace, nell’osservanza delle norme di ordinamento giudiziario.

I criteri di organizzazione dovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei vice procuratori onorari assegnati, previa consultazione dei medesimi.

69.3. - I criteri di organizzazione, anche allo scopo di identificare l’ambito di applicazione dell’incompatibilità ai sensi dell’art. 71 bis e dell’art. 42-quater, O.G., per i vice procuratori che esercitano la funzione forense, devono espressamente indicare se questi eserciteranno le funzioni esclusivamente presso la sede principale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso gli uffici del giudice di pace.

69.4. - I criteri di organizzazione dovranno indicare le eventuali convenzioni stipulate con le Università al fine di consentire ogni anno ai laureati in giurisprudenza che frequentino il secondo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, di essere delegati, in affiancamento ad altri magistrati, anche onorari, addetti all’ufficio, ai sensi degli articoli 72 O.G. e 50 Decreto legislativo 274/2000.