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Quesito in ordine alla utilizzabilità dei GOT.

(Risposta a quesito del 5 aprile 2006)



Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 aprile 2006, ha adottato la seguente

delibera:

"- vista la nota n. 2103 in data 5.11.2004 con cui il Presidente del Tribunale di ...PREMESSO

- che il punto 58.3. lett. d) della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2004/2005 prevede che i G.O.T. possano essere destinati alla trattazione delle “cause di locazione ad uso abitativo, limitatamente alle controversie aventi ad oggetto la determinazione dell’equo canone e le richieste accessorie di pagamento e restituzione di somme”;

- che quindi essi non possano trattare le altre controversie conseguenti alla locazione ad uso abitativo, quali sfratti, decreti ingiuntivi e relative opposizioni per mancato pagamento di canoni non soggetti ad equo canone;

- che detta interpretazione non è condivisa da altri colleghi, i quali ritengono che i G.O.T. ben possono trattare tutte le cause di locazione ad uso abitativo e quindi anche la materia degli sfratti e dei decreti ingiuntivi e relative opposizioni derivanti dal mancato rispetto del contratto di locazione liberamente stipulato.Chiede di conoscere dal Consiglio superiore della magistratura se la direttiva sopra indicata sia stata esattamente, o meno, interpretata, comportando l’una o l’altra interpretazione l’ampliamento o la restrizione del campo di attività dei G.O.T.OSSERVALa disciplina contenuta nella circolare sulle tabelle per il biennio 2004/2005 al paragrafo 58 consente:

1) in primo luogo, l’utilizzazione dei giudici onorari per la trattazione di alcune tipologie di materie (paragrafo 58.3) ed in particolare: -nel settore civile - le esecuzioni mobiliari; gli affari ex Pretura ancora pendenti presso i singoli uffici; l’assunzione di prove delegate;le cause di locazione ad uso abitativo, limitatamente alle controversie aventi ad oggetto la determinazione dell’equo canone e le accessorie richieste di pagamento e restituzione di somme;la materia del condominio.-nel settore penale - gli affari ex Pretura ancora pendenti, sempreché si tratti di procedimenti ricompresi tra quelli previsti dall’art. 550 cpp.L’utilizzazione dei GOT – anche in tali materie – deve, in ogni caso, essere preceduta e accompagnata dall’adozione di “idonee soluzioni organizzative che assicurino effettivi meccanismi di coordinamento da parte del Presidente della sezione a cui i giudici onorari sono assegnati, al fine di favorire la formazione di uniformi indirizzi giurisprudenziali”.

2) In secondo luogo la possibilità di indicare i GOT come supplenti dei giudici professionali (paragrafo 58.4).Tale indicazione è possibile per la generalità dei procedimenti con rito monocratico con una serie di eccezioni e precisamente:- nel civile per:i procedimenti cautelari e possessori;la materia di lavoro e previdenza;la materia societaria e fallimentare;la materia di diritto di famiglia, ivi compresi gli affari di competenza del giudice tutelare; la materia di immigrazione (esclusi i provvedimenti di convalida previsti dall’art. 13 comma 5° bis del D.lvo 286/1998);gli affari devoluti alle sezioni stralcio;gli affari di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale; - nel penale per:i procedimenti relativi a reati diversi da quelli previsti dall’art. 550 cpp;i reati in materia ambientale, urbanistica, alimenti e prevenzione degli infortuni; i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l’esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare.Sicché, in tutte queste ipotesi deve ritenersi, pertanto, esclusa la possibilità di utilizzare i GOT come supplenti, mentre per le altre materie monocratiche civili e penali resta ammissibile la supplenza in via ordinaria.Inoltre, è stata poi prevista la possibilità di utilizzare i GOT in supplenza dei giudici professionali – sempre per funzioni monocratiche ed entro i limiti su indicati – anche nelle ipotesi di assenza o vacanza perdurante, anche se solo in quanto non sia possibile ricorrere alla sostituzione mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali e, in ispecie, alla supplenza e alla coassegnazione di magistrati, ovvero mediante l’utilizzazione dei magistrati distrettuali. Mentre è stata, invece, esclusa – senza possibilità di eccezione – l’utilizzazione dei GOT nei collegi (paragrafo 58.5.);

Pertanto, nelle proposte devono essere specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari e di sostituzione dei giudici professionali, nell’osservanza dei limiti stabiliti dall’art. 43 bis O.G. e dalle disposizioni delle circolari consiliari.Con la nuova circolare viene mantenuta la disciplina introdotta con la circolare adottata per la redazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2004/2005, con la sola novità rappresentata dalla previsione della previa consultazione dei magistrati onorari (par. 58.2), principio esteso ed adattato anche ai viceprocuratori onorari (par. 69.2).

Ciò posto al quesito presentato dal Presidente del Tribunale si deve rispondere che la previsione di cui al paragrafo 58 punto 3 lettera d) è tassativa nel senso che ai GOT possono essere affidate le cause di locazione ad uso abitativo “limitatamente alle controversie aventi ad oggetto la determinazione dell’equo canone e le accessorie richieste di pagamento e restituzione di somme”.

Pertanto le altre controversie conseguenti alla locazione ad uso abitativo quali sfratti, decreti ingiuntivi e relative opposizioni per mancato pagamento per canoni non soggetti ad equo canone non possono essere affidati ai GOT.

delibera di rispondere al quesito posto dal Presidente del Tribunale di ... come in parte in motiva."