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Statuto
STATUTO(*)
(*) Testo aggiornato con le modifiche introdotte dalle delibere assembleari del 5 aprile 2008 e del 18 aprile 2009.
Articolo 1 - Denominazione
E' costituita un'associazione non riconosciuta con la seguente denominazione:
"Federazione Magistrati Onorari di Tribunale, - Feder.MOT".
Articolo 2 - Sede
L'Associazione ha sede legale in Roma, viale F. Miceli Picardi, n. 20 int
5.
La sede può essere trasferita in altro Comune della Repubblica Italiana
previa delibera dell'Assemblea.
Articolo 3 - Scopo
L'associazione, aperta ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori
onorari Italiani, si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:
1) tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati onorari in servizio
presso i tribunali ordinari della Repubblica Italiana con la qualifica di
vice procuratori onorari o di giudici onorari di tribunale;
2) elaborare riforme legislative, da sottoporre al vaglio degli organi legislativi,
che attuino, con riferimento ai Magistrati Onorari del Tribunale Ordinario,
i principi sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana al comma 1
dell'articolo 36 (Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa)
e al comma 3 dell'articolo 107 (I magistrati si distinguono fra loro soltanto
per diversità di funzioni);
3) prospettare interpretazioni delle leggi ordinarie, vigenti in materia di
trattamento giuridico ed economico dei magistrati onorari, conformi ai principi
costituzionali che reggono l'ordinamento giurisdizionale e la giurisdizione;
4) sostenere le opere e le iniziative tese a tutelare la magistratura e i
principi costituzionali posti a tutela della libertà e dell'autonomia
dell'ordinamento giurisdizionale;
5) promuovere iniziative di carattere culturale e formativo che contribuiscano
alla elevazione professionale dei magistrati.
L’Associazione non ha carattere politico.
L'Associazione può, su decisione dell'Assemblea, aderire ad altre associazioni
od enti che abbiano finalità istituzionali corrispondenti o similari
a quelle della FEDER.M.O.T..
Articolo 4 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal contributo dei
soci e da eventuali legati e donazioni.
Articolo 5 - Soci
I soci si distinguono in Soci d’onore, Soci effettivi e Soci aggregati.
Sono soci d’onore le persone alle quali tale titolo sia stato conferito
all’unanimità dal Consiglio Direttivo, per essersi particolarmente
distinte nell’attività svolta per la realizzazione degli scopi
dell’Associazione.
Sono soci effettivi i magistrati onorari di tribunale e i vice procuratori
in attività di servizio.
Sono soci aggregati gli altri magistrati e i magistrati a riposo.
I soci effettivi godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a
tutte le cariche sociali.
Tutti i soci hanno diritto di voto nei congressi e nei convegni di studio
indetti dall’Associazione.
I soci effettivi e i soci aggregati sono tenuti al pagamento:
a) di una tassa d’iscrizione;
b) di un contributo sociale annuo, a cominciare dal 1° gennaio dell’anno
in cui si è acquisita la qualità di socio fino al 31 dicembre
di quello in cui essa, per qualsiasi causa, è perduta.
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per cessazione della qualità di magistrato.
c) per esclusione;
d) per decadenza.
Costituisce causa di incompatibilità con l’iscrizione alla Feder.M.O.T.
l’appartenenza ad associazioni riservate o che comportino la sottoposizione
degli iscritti a vincoli incompatibili con l’ordinamento democratico.
E’ considerata riservata ogni associazione che non consenta la conoscibilità
dell’elenco dei soci o che non abbia una sede pubblica o che non consenta
la conoscibilità dello statuto e delle relative fonti di finanziamento.
Il socio può dimettersi in ogni tempo.
Il socio dimissionario è tenuto al pagamento delle quote sociali relative
agli anni precedenti a quello in corso.
I soci che non risultano in regola con i versamenti possono essere sospesi
dall’esercizio dei diritti sociali, compreso il diritto di voto.
Il socio moroso che effettui il pagamento, per intero, delle quote dovute
è riammesso nell’esercizio dei diritti sociali, compreso il diritto
di voto.
I nuovi soci, per esercitare i diritti sociali, devono aver versato l’intera
quota relativa all’anno in corso.
Coloro che non hanno preso parte all'atto costitutivo dell'Associazione possono
chiedere di acquisire la qualità di Socio presentando domanda scritta.
Sulla richiesta di adesione decide il Presidente. La decisione deve essere
ratificata entro la prima riunione del Consiglio Direttivo.
Lo status di socio è incompatibile con l’assunzione ed il mantenimento
di cariche associative a carattere locale, regionale e nazionale in altre
associazioni, comitati od enti che perseguano interessi analoghi o concorrenti
rispetto a quelli perseguiti dalla Federmot.
L’incompatibilità di cui sopra determina l’esclusione del
socio, anche se titolare di ulteriori cariche sociali.
Il socio è escluso dall’associazione su delibera del Consiglio
Direttivo, immediatamente esecutiva ed opponibile con atto scritto dal socio
dichiarato escluso entro 30 giorni dalla comunicazione. Sull’opposizione
decide la prima Assemblea utile convocata successivamente al ricevimento dell’opposizione.
Il socio responsabile di condotte disgregatrici o che ledono gli interessi
dell’associazione, anche se titolare di ulteriori cariche sociali, è
dichiarato decaduto.
Il socio è dichiarato decaduto su delibera del Consiglio Direttivo,
immediatamente esecutiva ed opponibile con atto scritto dal socio dichiarato
decaduto entro 30 giorni dalla comunicazione.
Sull’opposizione decide la prima Assemblea utile convocata successivamente
al ricevimento dell’opposizione.
Il consiglio direttivo, prima di adottare le delibere di esclusione e decadenza
di cui ai commi precedenti, contesta per iscritto all’Associato gli
addebiti dando termine di sette giorni per eventuali memorie difensive o controdeduzioni.
Articolo 6 - Organi
dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Segretario generale
d) il Presidente;
e) i Vicepresidenti;
f) il Vice segretario generale.
La partecipazione ai suddetti organi avviene a titolo gratuito; ai Soci compete
solo il rimborso delle spese varie effettuate per conto dell'Associazione,
purché autorizzate e documentate.
La partecipazione agli organi di cui alle lettere b) e seguenti è incompatibile
con l’iscrizione ad altre associazioni di categoria ed enti che perseguano
interessi analoghi o concorrenti rispetto a quelli perseguiti dalla Federmot,
ovvero con l’assunzione della rappresentanza, anche di fatto, delle
predette associazioni e dei predetti enti.
Articolo 7 - Consiglio
Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo per il raggiungimento
dello scopo sociale.
Il Consiglio direttivo è composto da tre (3) a nove (9) membri, fra
i quali vengono eletti il Segretario Generale e il Presidente.
Il Segretario Generale e il Presidente sono designati in modo che presso le
due cariche siano eletti sia un vice procuratore onorario che un giudice onorario
di tribunale.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili. Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente o di
chi ne fa le veci senza formalità.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
salvi quelli riservati all'Assemblea.
In caso di cessazione dalla carica di alcuni Consiglieri, compreso il Presidente,
i membri rimasti in carica provvederanno a reintegrare il Consiglio per cooptazione,
dandone comunicazione per la ratifica alla prima Assemblea seguente.
Il Consiglio può delegare un Consigliere alla firma sociale in caso
di assenza o di impedimento del Presidente o dei Vice Presidenti.
I Consiglieri che disertano per tre sedute consecutive e senza giustificato
motivo le riunioni indette con regolare avviso di convocazione, o le cui assenze
giustificate superino le presenze, possono, a giudizio del Consiglio Direttivo,
essere dichiarati dimissionari e sostituiti.
Il Consiglio Direttivo può deliberare all’unanimità la
cooptazione di altri tra consiglieri.
Articolo 8 - Il
Presidente
Il Presidente del Consiglio direttivo ha la firma per tutte le operazioni
sociali, ha la rappresentanza legale ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
cura la contabilità dell'Associazione, coadiuva il Segretario Generale.
Egli può convocare il Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno
con comunicazione scritta o non, precisando l'oggetto della riunione, almeno
tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Nomina tra i consiglieri del Direttivo uno o più Vice Presidenti ai
quali può delegare in tutto o in parte l'esercizio dei poteri a lui
attribuiti.
Il Vice Presidente che vi sia stato delegato o, in subordine, quello con maggiore
anzianità di iscrizione o, in ulteriore subordine, quello con maggiore
anzianità di età, sostituisce a tutti gli effetti il Presidente
dell'Associazione in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
Articolo 9 - Il
Segretario Generale
Il Segretario Generale rappresenta l'Associazione presso tutti gli interlocutori
politici ed istituzionali, cura i rapporti con il Parlamento della Repubblica,
con il Governo della Repubblica, con il Consiglio Superiore della Magistratura,
e con le altre Autorità. Attua e coordina le linee programmatiche stabilite
dal Consiglio Direttivo. Riferisce periodicamente al Consiglio direttivo,
direttamente o per il tramite del Presidente del Consiglio direttivo, sullo
stato dei rapporti con le Autorità istituzionali.
Può essere sostituito, per delega o per impedimento temporaneo, dal
Presidente del Consiglio direttivo o da chi ne fa le veci.
Il Segretario può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un vice
segretario scelto all’interno del consiglio direttivo.
Articolo 10 - L'Assemblea
L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità
dei Soci e le sue deliberazioni, prese a maggioranza dei presenti, vincolano
tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea delibera sulle proposte di modifica dello Statuto formulate dal
Consiglio direttivo.
L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo.
Può istituire rappresentanze e sedi secondarie dell'Associazione sul
territorio nazionale.
L'assemblea di Soci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo,
nella sede sociale o in altro luogo specificato nell'avviso di convocazione.
La convocazione è effettuata mediante affissione dell'avviso nei locali
ove hanno sede gli uffici del Tribunale di Roma e della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma.
Ai soci che abbiano comunicato all'associazione il proprio indirizzo di posta
elettronica è dato altresì avviso mediante messaggio di posta
elettronica.
L'annuncio della convocazione dell'Assemblea generale dovrà essere
dato non più tardi del settimo giorno non festivo precedente quello
della riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e sono rese pubbliche
mediante lettura del relativo verbale.
La votazione avviene per alzata di mano.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e,
in sua mancanza, dal Vice Presidente competente a sostituirlo.
Mancando anche quest'ultimo l'Assemblea è presieduta dal consigliere
più anziano.
Diversamente l'Assemblea nomina tra i Soci il Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.
Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto processo verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e potrà rappresentare, con delega
scritta, non più di tre Soci. Non sono ammesse deleghe in bianco.
La qualità di socio è incedibile e le quote sottoscritte non
sono trasmissibili.
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della
Associazione il patrimonio verrà devoluto ad associazioni analoghe
ovvero a fini di pubblica utilità o in beneficenza, sentiti gli organismi
di controllo eventualmente previsti dalla legge e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
La delibera di scioglimento, nel rispetto dei vincoli suddetti, deve prevedere
la nomina di uno o più liquidatori e determinare le modalità
di liquidazione del patrimonio.
L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea
risultante dal voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Soci.
Articolo 11 - Rinvio
ad altre fonti normative
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalle
leggi vigenti in materia di associazioni.
Articolo 12 - Norme
transitorie
Il Consiglio direttivo può differire a data da precisarsi l'entrata
in vigore delle norme relative alla corresponsione del contributo di iscrizione
e del contributo annuo. In mancanza di beni che vadano a costituire il patrimonio
sociale, è sospesa l'entrata in vigore delle norme statutarie previste
in materia di contabilità dell'associazione e di tenuta delle scrittura
contabili e le somme spontaneamente anticipate dai singoli soci per finalità
di interesse comune rimangono a loro esclusivo carico.
dalle delibere assembleari del 5 aprile 2008 e del 18 aprile 2009.