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Giurisprudenza

Nella graduatoria del concorso si deve tenere conto dell'attività svolta come G.O.T.
Magistratura, preferenza a chi ha svolto funzioni di giudice onorario
(Tar Lazio 4690/2005)

(Da “Cittadino Lex” – 22 giugno 2005)


L’aver prestato le funzioni di GOT (giudice onorario in servizio presso i tribunali) per un anno costituisce titolo di preferenza che va valutato nel formare la graduatoria dei vincitori del concorso per uditore giudiziario. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così accolto il ricorso di una vincitrice del concorso in magistratura contro il Ministero della Giustizia che nel formare la graduatoria non aveva valutato come titolo di preferenza il servizio prestato dalla ricorrente all’interno dell’Amministrazione della Giustizia in qualità di G.O.T. . Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto, poiché le norme applicabili al concorso per uditore giudiziario indicano quale titolo di preferenza, ai fini della formazione della graduatoria, l’aver prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione della giustizia, tra i servizi prestati a qualunque titolo deve essere ricompreso anche quello di magistrato onorario. (20 giugno 2005)


Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, sentenza n. 4690/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I,


composto dai Magistrati:
Corrado Calabrò Presidente
Nicola Gaviano Consigliere
Germana Panzironi Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 2956/05 proposto da A, rappresentata e difesa dall’avv.to Giovanni Genta e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, L. Flaminio n. 46;


Contro


il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro -tempore e il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato.

e nei confronti di


B, non costituita;


per l'annullamento


del provvedimento prot. n. 1917g/12 del 10-1-2005;


della delibera del CSM del 16-12-2004 nella parte in cui rigetta il reclamo proposto dalla ricorrente;


del D.M. di approvazione della graduatoria del concorso a 350 posti di uditore giudiziario;


nonché di tutti gli atti antecedenti, concomitanti e susseguenti;


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato;


Visti gli atti tutti della causa;


Udito alla camera di consiglio del 20-4-2005, il Consigliere Germana Panzironi e uditi, altresì, l’avv. Giovanni Genta per il ricorrente e l'avvocato dello Stato W. Ferrante per l'Amministrazione resistente.
Vista l’istanza di parte ricorrente con cui si chiede la decisione della causa in forma semplificata.
Ritenuto che sussistono i presupposti per la decisione della causa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971, come integrato dall’art. 9 della legge n. 205/2000 [1].
Con ricorso ritualmente notificato l’istante impugna gli atti in epigrafe deducendone l’illegittimità per eccesso di potere e violazione di legge. Premette di essere vincitrice del concorso a 350 posti di uditore giudiziario e di essersi collocata nella posizione 203 della graduatoria, approvata con D.M. n. 19/2004, senza che sia stato considerato il titolo di preferenza, costituito dall’aver prestato lodevole servizio all’interno dell’amministrazione della Giustizia, in qualità di GOT.
Sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto adottati in violazione della disposizione dell’art. 18, comma 1 n. 17 del bando di concorso che specifica la norma dell’art. 5, comma 4 del d.P.R. n. 487/94[2], che prevede quale titolo di preferenza, ai fini della formazione della graduatoria, del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione della giustizia.
La ricorrente sostiene l’applicabilità della norma anche nell’ipotesi dell’esercizio delle funzioni onorarie, ed in particolare alla propria situazione, avendo prestato servizio come Giudice Onorario di Tribunale, in modo lodevole, come attestato dal Presidente Vicario del Tribunale di Firenze, per oltre un anno.
La difesa erariale eccepisce che la disposizione invocata, nella misura in cui introduce titoli preferenziali, appare di stretta interpretazione e non può essere estesa all’ipotesi di servizio onorario poiché tale rapporto difetta dei requisiti della professionalità e dell’esclusività.
Le censure sono fondate.
Il Collegio non ritiene condivisibile l’interpretazione che della norma è stata data dall’amministrazione resistente, poiché il dato letterale per cui è valutabile il servizio prestato "a qualunque titolo" non consente la specificazione introdotta al fine di escludere, dal novero dei titoli di preferenza, il servizio prestato come GOT.
Peraltro, come evidenziato nel ricorso, sussistono tutti requisiti richiesti per la concreta applicazione della norma, in quanto la ricorrente ha dimostrato documentalmente che il servizio prestato è stato di durata superiore ad un anno ed è stato svolto lodevolmente.
Tutto ciò premesso il Collegio accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, addì 20-4-2005, in Camera di Consiglio.


Presidente
Consigliere, relatore


Depositata in Segreteria il 9 giugno 2005