


FEDERMOT Federazione Magistrati Onorari di Tribunale
Presidente Raimondo Orru’
Il giudice Brovarone a Roma: lavorerà nella segreteria di Delmastro
“Quando mi è stato proposto ci ho pensato bene, ma anche se si tratta di un semplice “distaccamento” dal punto di vista formale, sono sicuro che sarà sicuramente un’esperienza molto interessante, e per questo motivo ho accettato molto volentieri”.
Questo il commento di Pietro Brovarone, al momento direttore all’Ufficio Sorveglianza a Novara, ma che da lunedì 28 novembre sarà trasferito al Ministero di Grazia e Giustizia a Roma presso la segreteria del Sottosegretario Andrea Delmastro.
Brovarone è attualmente anche Giudice Onorario al Tribunale di Biella come giudice tutelare. Un incarico, questo, al quale in ogni caso non rinuncerà: “E’ chiaro che avrò meno tempo da dedicare a questa attività, ma cercherò comunque anche con fatica di portarla avanti”.
La pronuncia, che vi allego, esitata nella giornata odierna dalla Corte di Giustizia UE su richiesta di un giudice di pace italiano chiamato a decidere, sulla domanda giudiziale di un proprio collega, in ordine al riconoscimento a quest’ultimo del diritto alle ferie, ha stabilito che il giudice di pace italiano può essere considerato un lavoratore a tempo determinato avente diritto alle ferie.
Si tratta di una pronuncia che segna il superamento della pretesa tradizionalmente sostenuta dalle giurisdizioni superiori italiane di ancorare il disconoscimento delle predette qualifiche e del predetto diritto alle ferie alla formale qualificazione onoraria del rapporto di servizio.
In linea con i principi propri del diritto unionale, che prescinde dai formalismi giuridici propri degli ordinamenti nazionali, allorché inconferenti con le situazioni giuridiche sostanziali riconosciute dalle fonti sovranazionali, la Corte demanda poi al giudice remittente la verifica di fatto degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro a tempo determinato con diritto alle ferie, siano essi positivi (comparabilità della situazione fattuale a quella di un magistrato ordinario, con erogazione di prestazioni reali ed effettive, verso riconoscimento di una indennità avente carattere remunerativo) o negativi (assenza di una connotazione marginale o accessoria della prestazione).
Va da sé, benché la Corte non lo dica, trattandosi di questione non devolutagli dal giudice nazionale, che la riconducibilità del rapporto intercorrente con lo Stato Italiano nell’alveo del rapporto lavoro, implica l’applicabilità delle tutele accordate dal diritto sovranazionale in caso di abusivo ricorso all’inquadramento a tempo determinato, con conseguente opportunità di conseguire un risarcimento per equivalente (non imponendo, il diritto unionale, il risarcimento in forma specifica mediante conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro).
Il prossimo passo è quello di attendere la ulteriori pronunce incidentali della Corte, stimolata dalle ordinanze di rimessione prevenutegli dal Presidente della Sezione Lavoro di Vicenza e dal Tar di Bologna, riguardanti il più generale assetto ordinamentale precario della Magistratura Onoraria di Tribunale, che vanta ulteriori elementi a sostegno delle proprie rivendicazioni, condividendo le competenze, anche collegiali della magistratura di ruolo.
Raimondo Orru’
Si allega la circolare riguardanti le liee guida in tema di tutela assicurativa dei Giudici Onorari
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