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XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1531
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I magistrati onorari di tribunale,
già addetti quali vice pretori onorari in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, conservano l'incarico a tempo indeterminato, comunque non
oltre il sessantacinquesimo anno di età a condizione che:
a)
abbiano esercitato le funzioni giudiziarie per almeno dieci anni;
b)
non esercitino, né abbiano mai esercitato durante l'incarico, la professione
forense o altra attività retribuita;
c)
siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno
nei ruoli della magistratura e non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.
Art. 2.
1. I magistrati onorari di cui
all'articolo 1 conservano il proprio incarico a tempo indeterminato presso la
sede di servizio del tribunale e fino al sessantacinquesimo anno di età; il Consiglio
superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento
motivato.
Art. 3.
1. Ai magistrati onorari di cui
all'articolo 1 è corrisposto lo stipendio spettante agli uditori giudiziari con
funzioni, con tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione
giudiziaria.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello
stato di previsione del Ministero della giustizia.
2. L'accertamento del possesso
dei requisiti richiesti dalla presente legge avviene a mezzo di attestazione
rilasciata dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni,
dal presidente che dirige la sezione, presso cui i magistrati onorari di cui
all'articolo 1 prestano servizio, con l'indicazione degli affari trattati e
delle udienze tenute durante i dieci anni di attività.
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