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XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1680
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il ruolo ad esaurimento
dei magistrati di complemento, cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari
e gli ex vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie in servizio al
31 dicembre 2000, ai sensi degli articoli 32, 34, 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Art. 2.
1. I vice procuratori onorari
e gli ex vice pretori di cui all'articolo 1 sono immessi nel ruolo ad esaurimento
a tempo indeterminato nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica,
a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in
possesso di tutti i requisiti per l'accesso ai ruoli della magistratura.
Art. 3.
1. Per l'immissione nel ruolo
istituito dall'articolo 1, gli interessati presentano, entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda indirizzata al Consiglio
superiore della magistratura, inoltrandola per il tramite della procura della
Repubblica presso il tribunale di residenza e specificando nella medesima i titoli
di preferenza.
2. La disponibilità a prestare
servizio presso le sedi delle procure della Repubblica dei tribunali definite
a rischio, è considerata titolo preferenziale rispetto a tutti gli altri richiedenti.
Art. 4.
1. Una apposita commissione, nominata
dal Consiglio superiore della magistratura, entro due mesi dalla scadenza del
termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, redige la graduatoria
dei richiedenti.
2. Il personale di cui al comma
1 è immesso nelle sedi assegnate entro e non oltre un mese dalla pubblicazione
della graduatoria nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.
Art. 5.
1. Gli avvocati ed i patrocinatori
legali, al momento della immissione nel ruolo ad esaurimento dei magistrati di
complemento, devono provvedere alla propria cancellazione dall'albo professionale
di appartenenza.
Art. 6.
1. Al personale assunto ai sensi
dell'articolo 1 è corrisposto il trattamento economico spettante ai magistrati
di tribunale, comprensivo di tutte le indennità previste a favore del personale
dell'Amministrazione giudiziaria.
2. Allo stesso personale sono
attribuiti lo stato giuridico e le guarentigie previsti dalle vigenti disposizioni
di legge per i magistrati di ruolo.
Art. 7.
1. Il Ministero della giustizia
bandisce un corso-concorso per la immissione straordinaria nei ruoli della magistratura
ordinaria, riservato al personale assunto ai sensi dell'articolo 1, finalizzato
al perfezionamento della preparazione teorica e pratica, al termine del quale
i canditati sostengono una prova scritta di carattere pratico.
2. Al corso-concorso, possono
partecipare i soggetti di cui all'articolo 1 che abbiano conseguito un attestato
di idoneità rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza e che siano stati
immessi in servizio al 31 dicembre 2000.
Art. 8.
1. Il corso-concorso di cui all'articolo
7 ha la durata di nove mesi ed è organizzato dal Consiglio superiore della magistratura.
2. I criteri di valutazione, le
modalità di svolgimento della prova pratica ed il punteggio da attribuire, sono
stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio
superiore della magistratura.
Art. 9.
1. Gli appartenenti al ruolo di
cui all'articolo 1 che siano in possesso degli altri requisiti necessari, possono,
altresì, partecipare ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle
amministrazioni dello Stato, e delle regioni anche ad ordinamento autonomo.
2. Ai soggetti di cui al comma
1 non si applica l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
3. Il personale reclutato ai sensi
dell'articolo 1, può accedere al concorso per referendario dei tribunali amministrativi
regionali una volta maturata l'anzianità prescritta per gli altri magistrati dell'ordine
giudiziario dall'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
Art. 10.
1. Gli articoli 71, 71-bis
e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 11.
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, pari a 100 miliardi di lire per l'anno 2001 e a 200 miliardi
di lire annue per l'anno 2002 e l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento inscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministero dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 12.
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
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