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XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1735
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il ruolo di complemento
dei magistrati onorari ad esaurimento a cui accedono, a domanda, i vice procuratori
onorari e i giudici onorari di tribunale, incaricati di funzioni giudiziarie ai
sensi degli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies,
42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 dell'ordinamento giudiziario
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano
prestato servizio in tali ruoli per almeno un triennio.
Art. 2.
1. I vice procuratori onorari
ed i giudici onorari di tribunale sono immessi a tempo indeterminato nelle funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice di tribunale a condizione
che, alla data di entrata in vigore della presente legge:
a)
siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della
magistratura;
b)
non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di etā.
Art. 3.
1. Per l'immissione nel ruolo
istituito dall'articolo 1, gli interessati dovranno presentare entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda diretta al Consiglio
superiore della magistratura, inoltrandola per il tramite della procura della
Repubblica presso la quale prestano servizio, specificando i titoli di preferenza
ai fini della nomina.
2. La disponibilitā a prestare
servizio presso le sedi di tribunale qualificate "a rischio", č considerata titolo
di preferenza rispetto a tutti gli altri.
Art. 4.
1. Una apposita commissione nominata
dal Consiglio superiore della magistratura, entro due mesi dalla scadenza del
termine di cui al comma 1 dell'articolo 3, redige graduatorie separate per i sostituti
procuratori e per i giudici di tribunale.
2. Il personale di cui al comma
1 č immesso in possesso delle sedi assegnate entro e non oltre un mese dalla pubblicazione
delle relative graduatorie nel Bollettino Ufficiale del Ministero
della giustizia.
Art. 5.
1. Gli avvocati dal momento d'immissione
nel ruolo di complemento dei magistrati onorari ad esaurimento sono sospesi dall'albo
professionale di appartenenza.
Art. 6.
1. Al personale reclutato ai sensi
dell'articolo 1 sono attribuiti lo stato giuridico, le prerogative e le guarentigie
spettanti ai magistrati di ruolo. Esso percepisce lo stipendio spettante ai magistrati
di pari grado, con tutte le indennitā previste a favore del personale dell'amministrazione
giudiziaria e i successivi miglioramenti.
Art. 7.
1. Per la durata dell'incarico,
gli oneri assistenziali e previdenziali sono versati dal Ministero della giustizia
alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati con riferimento allo
scaglione di reddito.
Art. 8.
1. Il Ministro della giustizia
ai fini dell'immissione nei ruoli ordinari della magistratura, bandisce ogni anno
un corso-concorso, per un numero di posti pari al 10 per cento di quelli da bandire
con concorso ordinario, riservato al personale reclutato ai sensi dell'articolo
1 e finalizzato al perfezionamento della preparazione tecnico-pratica. Al termine
del corso-concorso i candidati sostengono una prova scritta di carattere pratico,
differenziata a seconda delle funzioni giudicanti o requirenti, consistente nella
redazione di uno degli atti tipici delle rispettive funzioni. Non si applica l'articolo
126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni.
Art. 9.
1. Il corso-concorso di cui all'articolo
8 ha la durata di nove mesi ed č organizzato presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, secondo la normativa che ne disciplina le attivitā formative.
2. I criteri di valutazione, le
modalitā di svolgimento della prova pratica ed il punteggio da attribuire alla
medesima, sono stabiliti con deliberazione dal Consiglio superiore della magistratura.
Art. 10.
1. Le spese derivanti dall'applicazione
della presente legge sono poste a carico degli ordinari stanziamenti dello stato
di previsione del Ministero della giustizia.
Art. 11.
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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