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XIV LEGISLATURA


PROGETTO DI LEGGE - N. 1735




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito il ruolo di complemento dei magistrati onorari ad esaurimento a cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano prestato servizio in tali ruoli per almeno un triennio.


Art. 2.

        1. I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale sono immessi a tempo indeterminato nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice di tribunale a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

                a) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della magistratura;

                b) non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di etā.


Art. 3.

        1. Per l'immissione nel ruolo istituito dall'articolo 1, gli interessati dovranno presentare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda diretta al Consiglio superiore della magistratura, inoltrandola per il tramite della procura della Repubblica presso la quale prestano servizio, specificando i titoli di preferenza ai fini della nomina.
        2. La disponibilitā a prestare servizio presso le sedi di tribunale qualificate "a rischio", č considerata titolo di preferenza rispetto a tutti gli altri.


Art. 4.

        1. Una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 3, redige graduatorie separate per i sostituti procuratori e per i giudici di tribunale.
        2. Il personale di cui al comma 1 č immesso in possesso delle sedi assegnate entro e non oltre un mese dalla pubblicazione delle relative graduatorie nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.


Art. 5.

        1. Gli avvocati dal momento d'immissione nel ruolo di complemento dei magistrati onorari ad esaurimento sono sospesi dall'albo professionale di appartenenza.


Art. 6.

        1. Al personale reclutato ai sensi dell'articolo 1 sono attribuiti lo stato giuridico, le prerogative e le guarentigie spettanti ai magistrati di ruolo. Esso percepisce lo stipendio spettante ai magistrati di pari grado, con tutte le indennitā previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria e i successivi miglioramenti.


Art. 7.

        1. Per la durata dell'incarico, gli oneri assistenziali e previdenziali sono versati dal Ministero della giustizia alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati con riferimento allo scaglione di reddito.

Art. 8.

        1. Il Ministro della giustizia ai fini dell'immissione nei ruoli ordinari della magistratura, bandisce ogni anno un corso-concorso, per un numero di posti pari al 10 per cento di quelli da bandire con concorso ordinario, riservato al personale reclutato ai sensi dell'articolo 1 e finalizzato al perfezionamento della preparazione tecnico-pratica. Al termine del corso-concorso i candidati sostengono una prova scritta di carattere pratico, differenziata a seconda delle funzioni giudicanti o requirenti, consistente nella redazione di uno degli atti tipici delle rispettive funzioni. Non si applica l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.


Art. 9.

        1. Il corso-concorso di cui all'articolo 8 ha la durata di nove mesi ed č organizzato presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo la normativa che ne disciplina le attivitā formative.
        2. I criteri di valutazione, le modalitā di svolgimento della prova pratica ed il punteggio da attribuire alla medesima, sono stabiliti con deliberazione dal Consiglio superiore della magistratura.


Art. 10.

        1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono poste a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della giustizia.


Art. 11.


        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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