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XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2870
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il ruolo ad esaurimento
dei magistrati di complemento, cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari
della Repubblica ed i giudici onorari di tribunale, incaricati di funzioni giudiziarie
ed in servizio sino al 30 settembre 2001, ai sensi degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, e 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 2.
1. I giudici onorari di tribunale
e i vice procuratori onorari della Repubblica di cui all'articolo 1 sono immessi
nel ruolo a tempo indeterminato, rispettivamente, nelle funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica e di giudice di tribunale, a condizione che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di tutti i requisiti
necessari per l'accesso ai ruoli della magistratura.
Art. 3.
1. Il limite di età di quaranta
anni, previsto dall'articolo 124, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è elevato:
a)
di un anno per gli aspiranti che siano coniugati;
b)
di un anno per ogni figlio vivente;
c)
di cinque anni per i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione professionale
di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età ovvero di avvocato ai
sensi della legge 24 febbraio 1997, n. 27. Detta elevazione del limite di età
non si cumula con quelle previste da altre disposizioni vigenti;
d)
di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore
a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario
di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni.
2. Non si tiene conto del limite
di età per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni.
Art. 4.
1. Per l'immissione nel ruolo
di cui all'articolo 1, gli interessati devono presentare, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda indirizzata al
Consiglio superiore della magistratura, inoltrandola per il tramite della procura
della Repubblica di residenza e specificando i titoli di preferenza.
2. Formano titoli preferenziali
nell'ordine:
a)
l'avere avuto la conferma per il secondo triennio a svolgere l'attività di
magistrato onorario;
b)
l'avere conseguito l'abilitazione alla professione forense;
c)
la disponibilità a prestare servizio presso le sedi delle procure della Repubblica
e dei tribunali definite a rischio o disagevoli;
d)
essere sottoscrittori di pubblicazioni di carattere scientifico.
Art. 5.
1. Una apposita commissione, nominata
dal Consiglio superiore della magistratura, entro due mesi dal termine della presentazione
delle domande di cui all'articolo 4, redige graduatorie separate per i sostituti
procuratori della Repubblica e per i giudici di tribunale.
2. L'assegnazione alle sedi avviene
entro un mese dalla pubblicazione delle relative graduatorie nel Bollettino ufficiale
del Ministero della giustizia.
3. Dalla pubblicazione di cui
al comma 2 decorre il termine di un mese entro il quale gli interessati possono
proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro della giustizia può formulare
le proprie osservazioni. Entro il mese successivo il Consiglio superiore della
magistratura provvede sui reclami e sulle osservazioni e approva la graduatoria,
anche modificandola.
Art. 6.
1. Gli avvocati, al momento della
immissione nel ruolo ad esaurimento, devono cancellarsi immediatamente dall'albo
professionale di appartenenza.
Art. 7.
1. Entro il primo mese di frequentazione
del corso-concorso di cui all'articolo 9, i vincitori, nominati sotto condizione
risolutiva dell'accertamento del possesso dei titoli preferenziali, devono presentare
in carta da bollo i documenti richiesti per l'accertamento dei titoli di cui all'articolo
4, comma 1, lettere a), b) e d).
2. Sono dichiarati decaduti dalla
nomina coloro che abbiano presentato i documenti oltre i termini indicati dal
comma 1.
3. La documentazione eventualmente
incompleta o affetta da vizio sanabile deve essere regolarizzata, a pena di decadenza,
entro un mese dal ricevimento di apposito invito invito da parte dell'amministrazione.
Art. 8.
1. Al magistrato ammesso al corso-concorso
di cui all'articolo 9 è corrisposto il trattamento economico spettante ai magistrati
di tribunale, comprensivo di tutte le indennità previste del personale dell'Amministrazione
giudiziaria.
2. Al personale di cui al comma
1 sono attribuiti lo stato giuridico e le guarentigie di cui alle vigenti disposizioni
riguardanti i magistrati in ruolo.
Art. 9.
1. Il Ministero della giustizia
bandisce un corso-concorso per l'immissione straordinaria nei ruoli ordinari della
magistratura ordinaria, riservato al personale di cui all'articolo 1, finalizzato
al perfezionamento della preparazione teorica e pratica al termine del quale i
candidati sostengono una prova scritta e una orale di carattere teorico-pratico.
2. Al corso-concorso di cui al
comma 1 possono partecipare i sostituti procuratori e i giudici di cui all'articolo
1 che abbiano conseguito un attestato di idoneità rilasciato dal capo dell'ufficio
di appartenenza e che siano stati immessi entro il 1^ settembre 2001.
3. Per tutta la durata del corso-concorso
i sostituti procuratori e i giudici di cui all'articolo 1 godono di un trattamento
economico uguale a quello previsto per l'uditore giudiziario.
Art. 10.
1. Il corso-concorso di cui all'articolo
9 ha la durata di nove mesi, è organizzato dal Consiglio superiore della magistratura
e si svolge presso le sedi dei consigli giudiziari di appartenenza.
2. I criteri di valutazione, le
modalità di svolgimento della prova pratica ed il punteggio da attribuire sono
stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
Art. 11.
1. Gli appartenenti al ruolo di
cui all'articolo 1 che siano in possesso dei requisiti necessari possono, altresì,
partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso a qualsiasi carriera nelle amministrazioni
dello Stato, anche nelle regioni a statuto ordinario o speciale.
Art. 12.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge sono posti a carico degli ordinari stanziamenti dello stato
di previsione del Ministero della giustizia.
Art. 13.
1. Ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della giustizia
- Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali -
Ufficio VII (concorsi in magistratura) - per le finalità di gestione del corso-concorso
e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione
del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento dei dati di
cui al comma 1 è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione dal corso-concorso.
3. Le medesime informazioni possono
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del corso-concorso o alla posizione giuridico-economica del magistrato.
4. L'interessato gode dei diritti
di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,
tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. I diritti di cui al comma 4
possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia, Direzione
generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VII,
titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento
dei dati personali è il direttore dell'Ufficio VII di cui al comma 5.
Art. 14.
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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