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XIV LEGISLATURA


PROGETTO DI LEGGE - N. 2870




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito il ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento, cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari della Repubblica ed i giudici onorari di tribunale, incaricati di funzioni giudiziarie ed in servizio sino al 30 settembre 2001, ai sensi degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.


Art. 2.

        1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari della Repubblica di cui all'articolo 1 sono immessi nel ruolo a tempo indeterminato, rispettivamente, nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice di tribunale, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'accesso ai ruoli della magistratura.


Art. 3.

        1. Il limite di età di quaranta anni, previsto dall'articolo 124, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è elevato:

                a) di un anno per gli aspiranti che siano coniugati;

                b) di un anno per ogni figlio vivente;

                c) di cinque anni per i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione professionale di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età ovvero di avvocato ai sensi della legge 24 febbraio 1997, n. 27. Detta elevazione del limite di età non si cumula con quelle previste da altre disposizioni vigenti;

                d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.

        2. Non si tiene conto del limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni.


Art. 4.

        1. Per l'immissione nel ruolo di cui all'articolo 1, gli interessati devono presentare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, inoltrandola per il tramite della procura della Repubblica di residenza e specificando i titoli di preferenza.
        2. Formano titoli preferenziali nell'ordine:

                a) l'avere avuto la conferma per il secondo triennio a svolgere l'attività di magistrato onorario;

                b) l'avere conseguito l'abilitazione alla professione forense;

                c) la disponibilità a prestare servizio presso le sedi delle procure della Repubblica e dei tribunali definite a rischio o disagevoli;

                d) essere sottoscrittori di pubblicazioni di carattere scientifico.


Art. 5.

        1. Una apposita commissione, nominata dal Consiglio superiore della magistratura, entro due mesi dal termine della presentazione delle domande di cui all'articolo 4, redige graduatorie separate per i sostituti procuratori della Repubblica e per i giudici di tribunale.
        2. L'assegnazione alle sedi avviene entro un mese dalla pubblicazione delle relative graduatorie nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
        3. Dalla pubblicazione di cui al comma 2 decorre il termine di un mese entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro della giustizia può formulare le proprie osservazioni. Entro il mese successivo il Consiglio superiore della magistratura provvede sui reclami e sulle osservazioni e approva la graduatoria, anche modificandola.


Art. 6.

        1. Gli avvocati, al momento della immissione nel ruolo ad esaurimento, devono cancellarsi immediatamente dall'albo professionale di appartenenza.


Art. 7.

        1. Entro il primo mese di frequentazione del corso-concorso di cui all'articolo 9, i vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei titoli preferenziali, devono presentare in carta da bollo i documenti richiesti per l'accertamento dei titoli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d).
        2. Sono dichiarati decaduti dalla nomina coloro che abbiano presentato i documenti oltre i termini indicati dal comma 1.
        3. La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile deve essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro un mese dal ricevimento di apposito invito invito da parte dell'amministrazione.


Art. 8.

        1. Al magistrato ammesso al corso-concorso di cui all'articolo 9 è corrisposto il trattamento economico spettante ai magistrati di tribunale, comprensivo di tutte le indennità previste del personale dell'Amministrazione giudiziaria.
        2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuiti lo stato giuridico e le guarentigie di cui alle vigenti disposizioni riguardanti i magistrati in ruolo.


Art. 9.

        1. Il Ministero della giustizia bandisce un corso-concorso per l'immissione straordinaria nei ruoli ordinari della magistratura ordinaria, riservato al personale di cui all'articolo 1, finalizzato al perfezionamento della preparazione teorica e pratica al termine del quale i candidati sostengono una prova scritta e una orale di carattere teorico-pratico.
        2. Al corso-concorso di cui al comma 1 possono partecipare i sostituti procuratori e i giudici di cui all'articolo 1 che abbiano conseguito un attestato di idoneità rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza e che siano stati immessi entro il 1^ settembre 2001.
        3. Per tutta la durata del corso-concorso i sostituti procuratori e i giudici di cui all'articolo 1 godono di un trattamento economico uguale a quello previsto per l'uditore giudiziario.


Art. 10.

        1. Il corso-concorso di cui all'articolo 9 ha la durata di nove mesi, è organizzato dal Consiglio superiore della magistratura e si svolge presso le sedi dei consigli giudiziari di appartenenza.
        2. I criteri di valutazione, le modalità di svolgimento della prova pratica ed il punteggio da attribuire sono stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.


Art. 11.

        1. Gli appartenenti al ruolo di cui all'articolo 1 che siano in possesso dei requisiti necessari possono, altresì, partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso a qualsiasi carriera nelle amministrazioni dello Stato, anche nelle regioni a statuto ordinario o speciale.


Art. 12.

        1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della giustizia.


Art. 13.

        1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VII (concorsi in magistratura) - per le finalità di gestione del corso-concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
        2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal corso-concorso.
        3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del corso-concorso o alla posizione giuridico-economica del magistrato.
        4. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
        5. I diritti di cui al comma 4 possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VII, titolare del trattamento.
        6. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore dell'Ufficio VII di cui al comma 5.


Art. 14.


        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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