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COMUNICATO DEL 29 gennaio 2004
Dichirazioni di voto al disegno di legge C 4594 di conversione del DL 354/2003
Gentili Colleghi,
per opportuna conoscenza e pubblicità del dibattito parlamentare in corso
sulla magistratura onoraria di tribunale, rimetto alla Vostra cortese attenzione
le dichiarazioni di voto finale espresse in Assemblea plenaria alla Camera dei
Deputati ieri 28 dicembre 2004 relativamente al disegno di legge C 4594 di conversione
del DL 354/2003 che, all art. 2, introduce la proroga annuale dei magistrati
onorari di tribunale in scadenza al 31 dicembre 2003.
Per completezza sono altresì riportate, in calce alle dichirazioni di voto pronunciate in Aula, anche gli interventi verbalizzati nell adunanza della Commissione Giustizia lo scorso 14 Gennaio 2004.
Le parti di testo in grassetto si riferiscono ai passaggi dedicati ai magistrati onorari di tribunale.
Cordiali Saluti
Roma, 29 gennaio 2004
Paolo Valerio
Presidente Federmot
RESOCONTO STENOGRAFICO DELL'ASSEMBLEA
SEDUTA N. 414 DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2004
Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento
dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della
giustizia (4594)
omissis
(Dichiarazioni di
voto finale - A.C. 4594)
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso
del provvedimento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo rapidamente
per dichiarare il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra sul
disegno di legge di conversione del decreto-legge, nel testo emendato. Esprimiamo
tale voto favorevole - ritengo opportuno ribadirlo - anche perché qualche
minuto fa l'Assemblea, con il voto dell'opposizione e con il voto significativo
di larghi settori della maggioranza, ha respinto l'emendamento del Governo che
riconosceva la parificazione, ai fini dell'indennità di missione, dei
giudici di Cassazione residenti nella capitale e di quelli non residenti.
Ciò detto, il provvedimento in esame merita altresì il voto favorevole
dei Democratici di sinistra, giacché introduce una serie di norme che
modificano il decreto legislativo n. 196 del 2003, il cosiddetto codice sulla
privacy, che ha subìto un lavoro importante di natura emendativa da parte
dei gruppi parlamentari e in primo luogo da parte del gruppo che rappresento.
L'avere espunto dal novellato articolo 132 del codice sulla privacy il riferimento
alla conservazione dei dati relativi al traffico Internet e alla posta elettronica,
costituisce, a nostro avviso, una circostanza politica assai significativa ed
importante, soprattutto se coniugata all'approvazione degli emendamenti che,
una volta ridotto l'ambito dei dati destinati alla conservazione, hanno altresì
introdotto una serie di princìpi destinati a garantire in modo significativo
ed importante l'attività di conservazione dei dati stessi.
Riteniamo inoltre estremamente rilevante la disciplina introdotta dall'articolo
2, relativa alla proroga del mandato dei giudici onorari, giacché, in
assenza di tale norma, non pochi problemi si sarebbero verificati nell'ambito
dell'organizzazione della quotidianità del lavoro giudiziario.
Dunque, molte luci e poche ombre. La principale di queste ultime è costituita
dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.0100, che ha promosso sul campo
quattro generali nell'ambito dell'ordinamento della giurisdizione ordinaria,
amministrativa e contabile e dell'Avvocatura dello Stato. Riteniamo tuttavia
che questa ombra non sia tale da modificare un giudizio complessivo comunque
positivo, sia sul piano politico sia sul piano del lavoro parlamentare.
Pertanto, concludo rinnovando l'annuncio del voto favorevole del nostro gruppo
all'approvazione del disegno di legge di conversione in esame (Applausi dei
deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo per sottolineare
molto brevemente due aspetti positivi del decreto-legge in esame. Il primo è
costituito dall'approvazione dell'emendamento che ha cancellato l'estensione
della disciplina sulla conservazione dei dati a quelli telematici relativi a
Internet, rispondendo a un'esigenza manifestata da questa Assemblea e dal Garante
per la protezione dei dati personali e che corrisponde anche ad una sensibilità
accresciuta nel paese circa le libertà e i diritti individuali delle
persone. In tal modo, si è avuta la possibilità di aprire un confronto
più serrato sul decreto-legge approvato dal Governo, al fine di affrontare
meglio, anche nel futuro, il problema di trovare una giusta relazione tra le
esigenze di sicurezza e questioni di democrazia fondamentali che non possono
essere messe in discussione. L'approvazione di tale emendamento assume pertanto
un valore che va al di là del merito dell'emendamento stesso.
A nostro avviso, rimane in ombra l'altro aspetto, quello relativo alla conservazione
dei dati telefonici. Si tratta di una questione che è stata discussa
e persino sollecitata dal procuratore antimafia, rispetto alla quale consideriamo
doverosa una riduzione del tempo di conservazione dei dati. È una questione
che deve essere ripresa e rielaborata in futuro.
Comunque, credo che sia in Commissione sia in Assemblea la partita relativa
alla protezione dei dati abbia subito una modificazione positiva. Considero
ugualmente positivo il risultato della votazione che abbiamo appena effettuato
in quest'aula e che ha respinto il vergognoso emendamento presentato dal Governo.
Oltretutto, non si capisce la ragione per cui sia stato riproposto in aula un
emendamento che era stato già respinto in Commissione. Credo che questi
siano i due elementi positivi.
Non si può negare, inoltre, che in questo decreto-legge vi fosse anche
qualche ragione di urgenza, almeno per alcuni aspetti, in particolare per quanto
attiene alla proroga degli incarichi dei giudici onorari. Sicuramente questo
elemento giustifica la scelta dello strumento del decreto-legge. Tuttavia, vi
sono alcuni rilievi da fare, già sottolineati dai colleghi in quest'aula.
Mi riferisco al fatto che il Governo abbia ritenuto di introdurre in un decreto-legge
che aveva un altro oggetto questioni che non c'entravano nulla e che, peraltro,
sono state affrontate semplicemente con un emendamento del Governo. Sono le
questioni relative alle posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori. Si
tratta certamente di questioni da affrontare perché, come è già
stato sottolineato, l'istituzione di questi posti risponde alla funzionalità
del lavoro della magistratura ordinaria e ad una necessità organizzativa;
tuttavia, proprio per questa ragione, non si capisce perché tali questioni
debbano essere introdotte nell'ambito di un decreto-legge, senza una approfondita
discussione di merito, essendo assolutamente fuori luogo rispetto al tema che
stiamo affrontando.
Se rispetto al merito complessivo potrebbe non esserci una contrarietà
da parte nostra, sottolineo invece la disapprovazione per l'impostazione e per
il metodo ricorrente, con riferimento all'utilizzo dello strumento del decreto-legge.
Si tratta, infatti, di uno strumento che va adottato per motivi di urgenza e
che richiede omogeneità di materia. Invece, ancora una volta, ci troviamo
di fronte ad argomenti molto diversi tra loro, che non hanno nulla a che fare
gli uni con gli altri, se non la comune competenza del ministro. Penso che questa
disomogeneità di materia sia in contrasto con la Costituzione, come è
stato più volte sottolineato anche dal Comitato per la legislazione.
Ed è per questa ragione - che consideriamo forte dal punto di vista del
rispetto delle regole e della democrazia parlamentare - che ci asterremo dalla
votazione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto
l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.
ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, vorrei preannunciare il
voto favorevole dei deputati dell'UDC, proponendo alcune brevissime considerazioni
su un intervento emendativo che tale gruppo ha tentato di effettuare durante
i lavori della Commissione. Vorrei, esprimere un auspicio, nella speranza che,
nei prossimi mesi, grazie all'iniziativa del Governo, esso possa trasformarsi
in realtà. Riteniamo che la conversione in legge di questo decreto-legge
sia utile ed opportuna, perché il testo risolve alcuni nodi importanti
che rivestono carattere di urgenza. Risulta, quindi, appropriata anche la veste
che è stata scelta. Mi riferisco, in particolare, all'intervento portato
dall'articolo 1 relativamente ai tribunali delle acque. Vi è, infatti,
un adeguamento alle pronunce della Corte costituzionale che, di fatto, avevano
reso impossibile il proseguimento dell'attività di questo organo della
magistratura. Mi riferisco alla proroga disposta all'articolo 2 rispetto ad
una parte della magistratura onoraria. Mi soffermo sull'argomento perché,
in relazione al corpo della magistratura onoraria, l'UDC aveva presentato in
Commissione alcuni emendamenti che correvano il rischio di essere dichiarati
inammissibili.
Rispetto all'ipotesi paventata, ho ritenuto opportuno ritirare questi emendamenti
perché si riteneva, perlomeno da parte del relatore e del Governo, che
fossero estranei alla materia del decreto-legge.
Faccio questa precisazione perché è giusto che io, anche in quest'aula,
faccia notare che poi alla fine qualcosa di estraneo, forse di più urgente,
è comunque entrato a far parte del testo del decreto-legge. Ho ritenuto
di confermare un atteggiamento di coerenza e di non ripresentare quegli emendamenti,
ma spero che questo atteggiamento di serietà serva ad impegnare maggiormente
il Governo rispetto ad un intervento serio e risolutivo di un problema che è
vasto e ampio.
La risoluzione della problematica relativa all'inquadramento generale della
magistratura onoraria è cosa che ritengo debba stare a cuore a questo
Governo e credo che si debba risolvere in tempi rapidi. Oltretutto, anche la
proroga di un solo anno - cioè fino al 31 dicembre 2004 - l'ho intesa
come un annuncio da parte del Governo di voler risolvere in termini positivi,
in tempi rapidi - quindi entro il termine di quest'anno -, la questione aperta.
Avevo presentato emendamenti volti a prevedere un'ulteriore proroga, un ampliamento
della proroga, proprio pensando alle difficoltà che il Governo avrebbe
potuto incontrare nell'affrontare la riforma complessiva della magistratura
onoraria che pone problemi non di scarso profilo: ma questi sono problemi importanti
che richiedono un approfondimento.
Spero di poter vedere un Governo fattivo, che sia in grado di risolvere questa
problematica e che non disperda un patrimonio di professionalità al quale
in questi anni abbiamo attinto e che sicuramente rappresenta una risorsa. Tutto
questo, chiaramente, nel rispetto della compatibilità con una magistratura
ordinaria che va indubbiamente rispettata, senza invasioni di campo e senza
limitazioni del potere della magistratura onoraria, né enfatizzazioni
di quelle della stessa magistratura onoraria. Tuttavia, credo che il riconoscimento
di diritti seppur minimi a questi professionisti debba essere uno degli obiettivi
che il Governo deve prefiggersi nei prossimi mesi.
Rispetto all'articolo 3 del decreto-legge credo che sia stato importante il
lavoro svolto in Commissione. Non sono intervenuta insieme ai colleghi quando
si è parlato dell'emendamento che ha eliminato il riferimento al traffico
telematico. Nel fare ora un rapidissimo passaggio, ricordo che su questo punto
ci siamo soffermati in Commissione: abbiamo recepito in maniera abbastanza spontanea
i suggerimenti che ci sono venuti dal Garante per la privacy e abbiamo ritenuto
di dover enucleare dal testo del provvedimento il riferimento al traffico telematico,
per la problematicità che questo avrebbe comportato. Pertanto, sono soddisfatta
anche di questo risultato, frutto del lavoro che abbiamo svolto in Commissione.
Credo che questo decreto-legge vada approvato perché, come ho detto all'inizio, risolve problemi fondamentali ed urgenti. Pertanto, annuncio il voto favorevole del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto
l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, molto brevemente, dichiaro
il voto favorevole del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo sul provvedimento,
soddisfatti come siamo per i miglioramenti introdotti in Commissione ed anche
in aula e soprattutto per il voto sull'emendamento del Governo che aveva ad
oggetto l'estensione dell'indennità di missione ed anche la sua trasformazione
in indennità di funzione. Si tratta di un provvedimento omnibus, eterogeneo,
che ha subìto nel corso della sua conversione in legge «invasioni»
di altre materie, per quanto vagamente contigue, il che non è perfetto
sotto il profilo del procedimento legislativo e naturalmente non rappresenta
una buona tecnica per legiferare.
Tuttavia, il merito è ora sufficientemente adeguato ad alcune esigenze
impellenti, come quelle di nomina dei membri supplenti dei tribunali delle acque,
sebbene - come ho detto illustrando un emendamento sul punto - alcune specificazioni
in ordine al tipo di ingegneri da qualificarsi esperti erano forse opportune,
anche perché troppo spesso nel nostro paese vi è disattenzione
sull'evoluzione e sulle realtà delle professioni e sarebbe bene che il
Parlamento provvedesse a correggere questo ritardo.
La proroga dei giudici onorari era necessaria, mentre invece le figure aggiunte
ai vertici nei ruoli apicali delle magistrature rappresentano il risultato di
una decisione estemporanea che abbiamo criticato per il metodo e per il profilo
sistematico, più ancora che per il merito.
In merito alla conservazione dei dati, siamo arrivati invece ad una disciplina
sicuramente difficile, ma di valore, con l'ausilio del Garante per la privacy.
Mi sembra che l'esigenza di contemperare i valori della sicurezza - espressi,
in particolare, dalla magistratura per particolari tipi di reati che portano
alla conservazione, almeno per un certo periodo di tempo, dei dati telefonici
- e i diritti di libertà dei cittadini sia adeguatamente contemperata
e, quindi, esprimiamo soddisfazione per il testo finale.
Infine, vorrei tornare sull'emendamento finale del Governo, che è stato
respinto a larga maggioranza da quest'Assemblea. Si trattava di un emendamento
del Governo, eppure non abbiamo visto male: larga parte della maggioranza ha
votato contro! Noi crediamo naturalmente nell'autonomia del Parlamento rispetto
al Governo, crediamo che vi sia una fisiologia anche nel voto diverso rispetto
alle proposte del Governo e tuttavia devo concludere dicendo: fatela questa
verifica, ma in fretta, perché non si governa la giustizia con gli spadoni
di Pontida o con le criminalizzazioni della magistratura, qualche volta temperate
da tentativi di mercimonio di qualche tipo e natura! Si governa in altro modo:
innanzitutto con una coerenza nell'azione di Governo che non può essere
affidata ad episodi e a mezze verità sostenute da componenti della maggioranza.
Abbiamo bisogno di avere un disegno unitario e di avere un Governo che, dinanzi
al declino, anche nella materia della giustizia, del nostro paese, per quanto
pessimo, come voi riuscite ad esprimere, dovrebbe però avere almeno la
forza e la responsabilità di essere unito e coerente sui grandi temi
del paese, cosa che davvero non avviene.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto
l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, molto brevemente vorrei
preannunciare il voto di astensione dei deputati Verdi. Durante l'esame di questo
provvedimento
si sono verificati due fatti rilevanti e positivi: il primo è lo stralcio
della materia di Internet relativa alla conservazione dei dati; il secondo è
la bocciatura dell'emendamento del Governo relativo ai magistrati di Cassazione.
Non c'è dubbio però che questo decreto-legge, nel suo complesso,
mantiene anche alcune ombre - da qui le ragioni del nostro voto di astensione
-, in particolare rispetto al tempo troppo lungo in cui vengono conservati i
dati del traffico telefonico mobile e fisso e rispetto ad un uso ancora una
volta improprio della materia della decretazione d'urgenza, dove si uniscono
a materie rilevanti su cui è necessario intervenire urgentemente - come
la proroga dei tribunali delle acque - materie che francamente meritavano in
Parlamento una discussione più seria, una discussione ordinaria nei tempi
e nei modi e non certo la strettoia della decretazione d'urgenza. Queste sono
le ragioni del nostro voto di astensione su questo provvedimento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto
l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, ritengo che la conversione
in legge di un decreto-legge serva proprio a verificare la sussistenza o meno
delle sue ragioni di straordinarietà, necessità ed urgenza, ragioni
che, tra l'altro, sono state ritenute sussistenti anche da parte dell'opposizione.
Non desidero sollevare alcuna polemica e, anzi, riconosco che il provvedimento
al nostro esame ha fatto registrare il concorso di tutte le forze politiche,
che ha prodotto frutti positivi sotto tutti i punti di vista, tanto è
vero che il decreto-legge è stato emendato in varie parti.
Vorrei rilevare che, anche per quanto concerne l'ultimo articolo, relativo alle
indennità dei magistrati, si è registrata praticamente un'unanimità
di consensi, non ritenendosi accettabile la proposta emendativa presentata dal
Governo. Ciò a dimostrazione, qualora ve ne fosse bisogno, che, quando
si tratta non di questioni non politiche, ma di problemi che vanno affrontati
con obiettività e senza il condizionamento della politica, vengono assunte
decisioni spesso sensate.
Vorrei sottolineare solamente due aspetti, che ritengo estremamente qualificanti.
In primo luogo, avevo proposto una proroga dell'incarico dei giudici onorari
fino al 31 dicembre 2005, ma sono stato «bloccato» dalle assicurazioni
del Governo ed ho trasfuso la mia proposta emendativa in un ordine del giorno,
accettato dal sottosegretario Vietti. Pertanto, rispetto a tale questione posso
ritenermi ampiamente soddisfatto e sono convinto che la normativa sui giudici
onorari verrà varata nel più breve tempo possibile.
L'altro importantissimo argomento, sul quale si è discusso tanto e si
è registrata una trasversalità di consensi, ha trovato una soluzione
conforme alla Costituzione, poiché era prevalente rispetto alle pur importanti
ragioni di sicurezza.
In conclusione, vorrei sottolineare che il provvedimento in esame è stato
emendato in modo tale da soddisfare ampiamente tutte le esigenze rappresentate,
ed è per queste ragioni che annunzio, con convinzione, il voto favorevole
del gruppo di Alleanza nazionale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto
l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.
LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, in questa Assemblea qualche
volta accade che il dialogo parlamentare produca effetti positivi.
Debbo riconoscere che i chiarimenti introdotti nel merito dal sottosegretario
Vietti (che ringrazio per la sua cortesia) mi hanno persuaso. Continuo ad essere
contrario al metodo adottato; tuttavia, per quanto concerne la sostanza dell'articolo
aggiuntivo 6.0100 del Governo, in ordine al quale avevo chiesto chiarimenti,
devo riconoscere che le spiegazioni fornite dal sottosegretario mi hanno convinto.
Sotto questo angolo visuale, allora, parlando a titolo personale, vorrei dire
che, visto nel suo complesso, il provvedimento
nella sua attuale formulazione meriti consenso; pertanto, preannuncio un voto
favorevole.
Per quanto riguarda gli emendamenti che avevo presentato assieme ai colleghi
Marone e Siniscalchi e che sono stati dichiarati, a mio avviso erroneamente,
inammissibili, mi auguro che la materia possa presto essere nuovamente affrontata
in questa Assemblea e, in particolare, che il Governo si renda conto che sta
perpetuando una grave illegittimità non dando esecuzione a sentenze passate
in giudicato.
Con tale riserva e con tale auspicio, concludo il mio intervento ribadendo che
esprimerò un voto favorevole.
PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto
sul complesso del provvedimento.
CIRO FALANGA, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRO FALANGA, Relatore. Signor Presidente,
nel mio precedente intervento ho già illustrato le mie riflessioni riguardo
alla norma che prevedeva la conservazione dei dati. In questo intervento conclusivo
intendo soffermarmi, seppur brevemente, sull'emendamento presentato dal Governo
che non è stato approvato da questa Assemblea.
Ebbene, i colleghi dei partiti della coalizione di maggioranza di questa Camera,
che pure hanno votato contro l'emendamento citato, respingendolo, avranno sicuramente
fatto riferimento, considerandole favorevolmente, alle osservazioni svolte nel
corso del dibattito.
Mi riferisco, in particolare, all'intervento dell'onorevole Tabacci, il quale
ha accennato alla natura dell'indennità. Si è accennato all'indennità
supponendo che essa potesse divenire parte integrante dello stipendio.
Inoltre, accennando ad un effetto di trascinamento, si è paventato che
alla concessione di questa indennità potessero seguire eventuali istanze
da parte di soggetti equiparabili, sul piano giuridico-economico, ai magistrati
della Corte di Cassazione. Ebbene, è sicuramente sulla base di queste
osservazioni e di queste considerazioni che i colleghi della maggioranza hanno
votato per la reiezione dell'emendamento 7.100 del Governo.
Tuttavia - è qui il punto - io debbo rigettare, e con forza, il sospetto,
pure avanzato da alcuni parlamentari dell'opposizione nelle loro dichiarazioni,
che con questo emendamento il Governo intendesse in qualche maniera conquistarsi
il favore di qualcuno. Lo rigetto non per la tutela della nostra immagine di
parlamentari, perché noi non abbiamo nulla da conquistare o da acquistare
da alcuno; lo rigetto per la tutela dell'immagine della magistratura. Sono queste
le dichiarazioni che compromettono seriamente l'autonomia e l'indipendenza dei
giudici! Pensare che i giudici, per ripagare un piccolo aumento di stipendio,
possano modellare le loro sentenze a favore dell'una o dell'altra forza politica
è supposizione gravissima!
Quando si tutelano l'autonomia e l'indipendenza della magistratura? Quando si
fanno i girotondi ed i «girotondini»: è quello il momento
in cui bisogna evidenziare queste cose! Sono queste, ripeto, le dichiarazioni
che veramente compromettono l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.
Sono convinto che il Governo, al di là della natura e dell'eventuale
legittimità od illegittimità del provvedimento stesso, intendesse
semplicemente dare una risposta positiva a funzionari dello Stato i quali avevano
avanzato una specifica richiesta tendente ad ottenere un'indennità di
trasferta. Certamente, non poteva essere intenzione del Governo quella di comprare
alcuno, perché io credo che, nel nostro paese, i giudici non si possano
comprare!
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole relatore.
omissis
COMMISSIONE GIUSTIZIA
SEDE
REFERENTE
Mercoledì 14 gennaio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.
- Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Michele Giuseppe Vietti
e Jole Santelli.
La seduta comincia
alle 15.20.
Decreto-legge 354/03: Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali
delle acque nonché per l'amministrazione della giustizia.
C. 4594 Governo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Gaetano PECORELLA, presidente, in sostituzione del relatore
illustra il provvedimento. Premette che il disegno di legge n. 4594 di conversione
del decreto-legge n. 354 del 2003, reca disposizioni urgenti per il funzionamento
del tribunale delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della
giustizia.
Il decreto-legge in esame, composto da nove articoli, contiene disposizioni
dirette ad intervenire, in modo urgente su varie materie attinenti a diversi
settori dell'amministrazione della giustizia.
In particolare, l'articolo 1 detta disposizioni urgenti relative al funzionament
o e alla composizione dei tribunali delle acque.
Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge,
le disposizioni di cui all'articolo in esame intendono assicurare la completa
ripresa dell'operatività dei Tribunali delle acque. A seguito delle pronunce
della Corte costituzionale numeri 305 e 353 del
2002, i Tribunali medesimi sono stati posti nell'impossibilità di esercitare
la giurisdizione.
Secondo la prima pronuncia, la mancata previsione da parte delle norme istitutive
della nomina di membri supplenti dei titolari determina l'incostituzionalità
del combinato disposto degli articoli 139 e 143, comma 3, del Regio Decreto
n. 1775 del 1933, nella parte in cui non sono previsti meccanismi di sostituzione
del componente astenuto, ricusato, o legittimamente impedito del collegio del
Tribunale. Con la seconda sentenza, la normativa sui tribunali delle acque è
illegittima nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale membri
tecnici dell'ex Genio civile, di cui uno deve intervenire nel collegio giudicante.
In conseguenza di tale pronuncia gli organi giurisdizionali in questione sono
stati posti nell'impossibilità di funzionare.
Il comma 1 dell'articolo 1 preventivamente stabilisce, quale limite temporale
dell'efficacia delle disposizioni dettate dal comma medesimo - tutte volte a
dare attuazione alle citate sentenze della Corte costituzionale - quello dell'entrata
in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione
in materia di acque pubbliche. In realtà, piuttosto che di una vera e
propria clausola abrogativa, si tratta di una sorta di manifestazione di intenti
circa la volontà di riformare la materia del tribunale delle acque pubbliche
al quale non è ricollegabile alcun effetto normativo.
In particolare, si modifica l'articolo 138 del citato Regio Decreto, prevedendo
la sostituzione nel collegio giudicante dei tre funzionari dell'ex Genio civile
con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri, e nominati con decreto
del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio
Superiore della Magistratura, adottata su proposta del presidente della Corte
di appello.
Si inserisce, nel citato regio decreto, l'articolo 139-bis diretto a prevedere
la nomina, nelle stesse forme previste per i titolari, di componenti supplenti
del Tribunale superiore, retribuiti per il servizio effettivamente prestato.
L'articolo 2 del decreto-legge riconferma nelle funzioni fino al 31 dicembre
2004 i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari il cui mandato
sarebbe dovuto scadere entro il 31 dicembre 2003.
La disciplina di dettaglio per la nomina e la conferma dei giudici onorari di
tribunale ed i vice procuratori onorari è stata recentemente oggetto
di riforma da parte di due circolari Consiglio Superiore della Magistratura
del 26 maggio 2003.
Per consentire una più celere definizione delle procedure ed una tempestiva
copertura dei posti scoperti, le nuove circolari innovano radicalmente le modalità
di reclutamento di Giudici onorari di Tribunale e Vice Procuratori Onorari:
l'attuale sistema, sostanzialmente casuale, viene sostituito da una procedura
di tipo concorsuale decentrata, mediante la predisposizione in ogni distretto
di corte d'appello, da parte del Consiglio Giudiziario, di una graduatoria degli
aspiranti, con validità biennale, cui attingere periodicamente in tutti
i casi di vacanze di organico.
La necessità ed urgenza di provvedere è derivata dal fatto che
le citate circolari Consiglio Superiore della Magistratura del 26 maggio 2003,
di modifica della disciplina relativa ai criteri di nomina e conferma dei Giudici
Onorari di Tribunale e dei Vice Procuratori Onorari, prevedessero la data del
30 luglio 2003 come termine ultimo per la presentazione delle domande da parte
degli aspiranti magistrati onorari.
I decreti ministeriali di recepimento delle indicate circolari sono però
stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale solo il 6 novembre 2003, a termine
quindi ampiamente scaduto.
Essendo impossibile, quindi, assicurare tempestivamente per inizio 2004 l'entrata
in servizio dei nuovi magistrati onorari, anche in considerazione dei tempi
tecnici necessari alle selezioni e al tirocinio, l'articolo 2 del decreto-legge
- per scongiurare vacanze di organico ed i prevedibili disservizi nell'amministrazione
della giustizia
- provvede a riconfermare nell'ufficio fino al 31 dicembre 2004 la quota di
magistrati onorari di tribunale (circa 800, secondo la relazione governativa)
che, già confermati dopo il primo mandato triennale, avrebbero dovuto
lasciare l'incarico per il raggiunto limite dei sei anni, fissato dall'articolo
42-quinquies dell'ordinamento giudiziario.
L'articolo 3 sostituisce integralmente l'articolo 132 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
che, qualora non fosse stato emanato il decreto-legge in esame, sarebbe dovuto
entrare in vigore il 1o gennaio 2004. Nella sua originaria formulazione l'articolo
132 poneva, secondo il Governo, due ordini di problemi: da un lato faceva riferimento
espressamente ai soli dati relativi al traffico telefonico, non potendosi applicare
pertanto anche ai dati relativi ad Internet, dall'altro prevedeva, per finalità
di accertamento e repressione di reati, un termine massimo per la conservazione
dei dati pari a trenta mesi, non prorogabile nemmeno in caso di commissione
di delitti di particolare gravità che, assai frequentemente, implicano
la necessità di indagini lunghe e complesse. Al fine di ovviare a tali
difficoltà, nell'ambito del nuovo articolo 132 è stato eliminato
ogni riferimento al traffico telefonico (si parla più genericamente di
dati di traffico) ed è stata prevista la possibilità di proroga
del termine massimo di conservazione dei dati per un periodo di ulteriori trenta
mesi: ciò quando debbano essere perseguiti delitti in danno di sistemi
informatici o telematici e quelli di cui all'articolo 407, comma 2, lettera
a), del Codice di procedura penale.
Anche relativamente alle modalità di acquisizione e di conservazione
dei dati il nuovo articolo 132 contiene rilevanti innovazioni.
In riferimento alle prime, nulla disponeva il precedente testo dell'articolo
132: ora invece si prevede una disciplina dettagliata e differenziata, a seconda
che l'acquisizione dei dati debba avvenire nel corso dei primi trenta mesi o
nel corso del periodo successivo. Nel primo caso i dati sono acquisiti, anche
a seguito di istanza di parte, con decreto motivato dell'autorità giudiziaria
(pubblico ministero nel corso delle indagini, giudice nel corso del giudizio),
ovvero direttamente dal difensore dell'indagato o dell'imputato, tramite estrazione
di copia (articolo 391-quater codice di procedura penale). Nel secondo caso,
scaduto cioè il termine dei primi trenta mesi, sia il pubblico ministero
che il difensore devono rivolgersi al giudice che provvederà con decreto
motivato.
Quanto alla disciplina delle modalità di conservazione e di trattamento
dei dati, mentre il precedente articolo 132 si limitava ad un rinvio ad un successivo
decreto ministeriale, la nuova disposizione, pur prevedendo l'adozione di un
decreto del Ministro della giustizia (da emanarsi di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni, con quello per l'innovazione
e le tecnologie, su conforme parere del Garante), detta dei principi ai quali
esso dovrà attenersi.
In particolare dovranno prevedersi specifici sistemi di autenticazione informatica
e di autorizzazione degli incaricati al trattamento dei dati (analoghi a quelli
contenuti all'allegato B del Codice); dovranno disciplinarsi le modalità
di conservazione separata dei dati per il periodo successivo ai primi trenta
mesi, garantendo che, nel corso di tale periodo, l'accesso sia consentito esclusivamente
nell'ambito delle limitazioni prima esaminate (previo decreto motivato del giudice)
e di quelle previste all'articolo 7 del Codice; dovranno individuarsi le modalità
tecniche per la periodica distruzione dei dati, una volta trascorso il periodo
di trenta mesi e quello, eventuale, di proroga.
L'articolo 4, aggiunge il comma 6-bis all'articolo 181 del decreto legislativo
196 del 2003: si introduce una disposizione transitoria in materia di conservazione
dei dati relativi al traffico di abbonati od utenti, in possesso del fornitore
di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
alla data del 31 dicembre 2003.
L'articolo 123 del Codice prevede che il trattamento dei dati relativi al traffico
(ed in particolare di quelli strettamente necessari a fini di fatturazione o
di pagamenti per interconnessione) sia consentito per un periodo della durata
massima di sei mesi; in via transitoria, fino cioè alla data del 31 dicembre
2005, si dispone invece che la conservazione dei dati relativi al traffico sia
consentita sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente
contestata la fattura o preteso il pagamento.
L'articolo 5, a parziale modifica dell'articolo 183 del decreto legislativo
196 del 2003, che individua espressamente le norme abrogate in seguito alla
sua entrata in vigore (prevista per il 1o gennaio 2004), esclude dall'abrogazione
l'articolo 4 del decreto legislativo 171 del 1998, differita al 1o gennaio 2006:
ciò in conseguenza di quanto disposto al precedente articolo 4.
L'articolo 6 provvede ad autorizzare per il 2004 una spesa pari a 700.000 euro
al fine di assicurare il funzionamento nonché il potenziamento del Consiglio
di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, organo che, ai sensi dell'articolo
23 dello Statuto, esercita funzioni consultive e giurisdizionali di appello
nella regione. La norma si è resa necessaria a seguito dell'approvazione,
da parte del Consiglio dei ministri, il 7 novembre del 2003, del decreto legislativo
di riassetto della composizione e del funzionamento del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana.
L'articolo 7, dispone che la sottoposizione a procedura fallimentare delle società
autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di leasing, non comporta
né la possibilità per il curatore di optare per lo scioglimento
dei contratti, né tanto meno lo scioglimento automatico di questi ultimi.
Poiché quindi, nonostante la procedura concorsuale, i contratti di leasing
non si considerano sciolti, resta ferma la facoltà per l'utilizzatore
di acquistare la proprietà del bene verso il pagamento del relativo prezzo.
In assenza di una disciplina organica della materia, le interpretazioni giurisprudenziali
hanno in più occasioni sancito l'applicazione in via analogica delle
disposizioni previste dagli articoli 1526 e seguenti del codice civile in materia
di vendita con riserva della proprietà anche ai contratti di locazione
finanziaria di tipo traslativo. Tali interpretazioni, relative prevalentemente
a casi di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria per
inadempimento dell'utilizzatore, hanno trovato fondamento nella considerazione
che il canone della locazione finanziaria di tipo traslativo ha essenzialmente
la funzione di anticipazione rateizzata del prezzo di acquisto del bene alla
scadenza prevista dal contratto. È stata pertanto disposta la restituzione
all'utilizzatore della parte del prezzo d'acquisto corrisposta prima della risoluzione,
al netto del compenso per l'uso del bene stesso oltre al risarcimento del danno,
in analogia con quanto previsto per la risoluzione anticipata del contratto
di vendita con riserva della proprietà.
Le pronunce giurisprudenziali hanno inoltre rilevato che il concedente assume
nell'operazione, sia essa di leasing traslativo che di godimento, il ruolo di
intermediario finanziario, cui resta estranea l'utilità alla cui soddisfazione
il bene è destinato, che è unicamente quella dell'utilizzatore
del bene. Anche nell'ipotesi di assoggettamento del concedente a procedure concorsuali
si deve ritenere prevalente l'esigenza dell'utilizzatore del bene finanziato
con il leasing di preservarne l'utilizzo, mantenendo al contempo l'aspettativa
dell'acquisto del bene alla scadenza del contratto. Nella relazione si legge
che «divergenti pronunce giurisprudenziali riguardanti le conseguenze
del fallimento del concedente hanno però condotto ad un'incertezza sul
regime applicabile. In particolare, una recente sentenza della Corte di cassazione
(9 aprile 2003, n. 5552) ha sancito, in relazione al fallimento nel 1998 di
una piccola società di leasing, lo scioglimento dei contratti di leasing
smentendo così le interpretazioni sulla base delle quali le agenzie internazionali
di rating attribuivano il massimo rating alle operazioni di cartolarizzazione
italiane. A seguito di tale pronunciamento, le agenzie di rating sono intenzionate
a ridurre il rating a tutte le operazioni
italiane, con conseguenze drammatiche per il settore del leasing nel suo complesso,
ove con apposita norma non si proceda a ristabilire la certezza di contesto
giuridico cui si era fatto affidamento. (...). Ragioni di tutela dell'utilizzatore,
anche quale contraente debole, e identità di ratio con le norme fallimentari
in tema di riserva della proprietà e di finanziamenti bancari rendono
indispensabile un immediato chiarimento in via normativa dell'incertezza sul
trattamento in sede concorsuale dei contratti di locazione finanziaria sia a
carattere traslativo che di godimento, cui a questi limitati fini si equiparano».
La norma in questione, pertanto, è intesa a chiarire l'applicabilità,
anche al contratto di locazione finanziaria stipulato da intermediari finanziari
a ciò autorizzati, del principio della continuazione del rapporto in
caso di assoggettamento del concedente a procedure concorsuali.
L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria del decreto, mentre l'articolo
9 stabilisce che le disposizioni del decreto entrano in vigore lo stesso giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatte salve le disposizioni
contenute agli articoli 1, 6 e 8 la cui entrata in vigore è posticipata
al 1o gennaio 2004.
In particolare evidenzia la particolare problematicità insita nell'articolo
3 relativamente alla proroga della durata e all'estensione dell'ambito di applicazione
della conservazione dei dati di traffico telefonico e informatico.
Infine ricorda che, essendo previsto l'inizio della discussione generale in
Assemblea per lunedì 26 gennaio, la Commissione dovrebbe concludere l'esame
del provvedimento entro la prossima settimana.
Luigi VITALI (FI) si sofferma in primo luogo sull'articolo
2, relativo alla proroga di un anno dei giudici di pace il cui secondo incarico
sarebbe scaduto il 31 dicembre del 2003. Esprime perplessità su un intervento
marginale ed emergenziale relativamente alla problematica in questione. Afferma
che giudici onorari sono indubbiamente fondamentali per il funzionamento del
sistema giudiziario: ciò implica la necessità di regolamentare
organicamente l'inquadramento, la durata dell'incarico, il trattamento economico
e le incompatibilità relative alla funzione. Ritiene che sarebbe opportuna
l'istituzione di un ruolo organico parallelo a quello della magistratura ordinaria,
per garantire anche ai giudici onorari un adeguato trattamento economico-giuridico
con conseguente possibilità di avanzamento di carriera.
Relativamente all'articolo 3 ritiene inopportuno prevedere la possibilità
di estendere per ulteriore trenta mesi il termine di conservazione dei dati
relativi al traffico telefonico. Inoltre ritiene che l'estensione dell'obbligo
di conservazione anche ai gestori delle reti di connessione ad Internet provocherà
notevoli problemi organizzativi e una crescita esponenziale dei costi operativi,
che inevitabilmente si ripercuoteranno sulle tariffe applicate agli utenti.
Conseguentemente auspica che il Governo tenga in considerazione le sue osservazioni
al fine di modificare opportunamente il testo del provvedimento.
Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U), relativamente all'articolo
3 ricorda come il Codice in materia dei dati personali sia stato approvato in
esito ad un approfondito lavoro di protezione volto a contemperare le esigenze
di riservatezza con quelle di informazione finalizzata alla sicurezza pubblica.
Desta pertanto perplessità una riscrittura di tale portata dell'articolo
132 del codice, con l'estensione al traffico Internet dell'obbligo di conservazione
dei dati e con l'allungamento di ulteriore trenta mesi dell'obbligo di conservazione
dei dati. Inevitabilmente l'applicazione di tale disposto provocherà
un aggravio dei costi di gestione per i provider e la conseguente chiusura dei
gestori più piccoli.
Paventa inoltre il rischio di un utilizzo improprio dei dati conservati a fini
commerciali, in modo da bilanciare i maggiori costi insiti nell'obbligo di conservazione
dei dati.
Chiede al Governo chiarimenti sull'interpretazione dell'articolo 3, in particolare
se, per quanto riguarda i dati relativi al traffico internet, sia prevista la
conservazione anche dei dati relativi ai singoli siti e alle singole pagine
web consultate. Se si accedesse a tale ultima interpretazione si violerebbe
indubbiamente il principio di corretto bilanciamento e di proporzionalità
tra i valori di riservatezza e sicurezza pubblica. Inoltre ritiene che, considerata
la struttura di funzionamento della rete globale internet, non è opportuno
approvare una normativa così stringente relativamente alla conservazione
di dati di traffico limitata a un singolo territorio nazionale.
Ricorda inoltre che sul testo del provvedimento si sono già espressi
in maniera contraria molti costituzionalisti. Pertanto, per un corretto approfondimento
delle problematiche insite nel provvedimento, chiede di audire il garante per
la privacy e il Capo della Direzione nazionale antimafia.
Sergio COLA (AN) soffermandosi sull'articolo 2, ricorda che sono in
corso d'esame presso la Commissione giustizia alcune proposte di legge volte
a regolamentare organicamente lo status dei giudici onorari, in particolare
innalzando la durata massima dell'incarico. Ricorda che a più riprese
le associazioni dei giudici onorari hanno rivendicato l'istituzione di una copertura
previdenziale.
Si associa alle considerazioni relative alla necessità di approvare una
regolamentazione organica con particolare riferimento alle incompatibilità.
Auspica pertanto un più sollecito iter delle proposte di legge relative
alla magistratura onoraria.
Relativamente all'articolo 3 si associa sostanzialmente ai rilievi dei deputati
Vitali e Magnolfi, giudicando eccessivo l'allungamento dei tempi di conservazione
dei dati e inopportuna l'estensione a Internet dell'obbligo di conservazione.
Ritiene che la disposizione dell'articolo in questione possa configurare la
violazione di alcune fondamentali norme costituzionali. Conseguentemente propone
di sopprimere l'articolo 3 dal testo del decreto-legge in considerazione della
necessità di approvarlo celermente e di affidare invece la questione
sottesa all'ampliamento della conservazione dei dati ad un apposito disegno
di legge.
Francesco BONITO (DS-U) afferma di condividere sostanzialmente
la disposizione dell'articolo 2 che proroga di un anno l'incarico dei giudici
onorari in scadenza. Tuttavia condivide anche le osservazioni del deputato Vitali
sulla necessità di un'organica regolamentazione della materia, stabilendo
preliminarmente il ruolo e il peso che si vuole attribuire alla magistratura
onoraria nell'ambito della giurisdizione italiana.
Evidenzia che, in ordinamenti assimilabili al nostro, la magistratura onoraria
gode di una regolamentazione più attenta all'inquadramento giuridico
e alle garanzie economiche.
Ritiene che sia il momento di uscire da una logica emergenziale ormai permanente,
che si sostanzia in una normativa farraginosa e stratificatasi nel tempo relativamente
ai vari aspetti economici e giuridici dello status dei giudici onorari. Ravvisa
inoltre la necessità della unicità di inquadramento e di un organico
trattamento economico e previdenziale. A tal proposito preannuncia la presentazione
di un testo organico da parte del proprio gruppo, ma contestualmente auspica
che anche il Governo adotti i provvedimenti necessari. Il sottosegretario Michele
Giuseppe VIETTI concorda sulla rilevanza e sulla meritorietà della giurisdizione
onoraria, considerato anche i giudici onorari sono in numero pressoché
pari a quello dei giudici di carriera.
Concorda inoltre sulle osservazioni fatte relativamente all'opportunità
di una regolamentazione organica della materia, con particolare riferimento
all'inquadramento, alla durata e alle incompatibilità.
A tal proposito ricorda che è stata istituita un'apposita Commissione
ministeriale che ha concluso i propri lavori fornendo un ventaglio di possibili
soluzioni normative. Partendo da tali elementi il Governo si impegnerà
per predisporre un progetto organico di riforma della normativa esistente. Precisa
che l'intento sotteso all'articolo 2 non è quello di eludere o rinviare
il problema. Al contrario si rende necessario il rinvio della scadenza di giudici
onorari per motivi esclusivamente tecnici. Difatti la ritardata pubblicazione
dei decreti ministeriali sulle modalità di reclutamento ha reso necessaria
una proroga dell'incarico dei giudici onorari.
Relativamente invece all'articolo 3 osserva che l'articolo 132 del codice in
materia di protezione dei dati personali faceva riferimento esclusivamente al
traffico telefonico, inopinatamente dimenticando il traffico che avviene tramite
Internet. Inoltre la proroga del termine di conservazione dei dati si è
resa necessaria per i reati di maggiore gravità, la cui indagine può
richiedere tempi più lunghi.
Sergio COLA
(AN) replica che in realtà la disposizione che proroga per ulteriore
trenta mesi la conservazione dei dati appare configgente con la disposizione
del codice di procedura penale relativa al termine massimo di durata delle indagini
preliminari.
Gaetano PECORELLA, presidente, propone, per approfondire l'esame delle problematiche connesse al rispetto della riservatezza, di audire il capo della Direzione nazionale antimafia, il presidente dell'Autorità Garante della privacy e alcuni rappresentanti delle società di gestione delle reti Internet.
In considerazione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, fissa
il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì
21 gennaio.
Nessun altro chiedendo
di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
omissis