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Dal Parlamento

Proposta di Legge 5163

Istituzione del ruolo di complemento


D'iniziativa dei deputati VITALI-COLA-FANFANI-BUEMI-LUSSANA-MAZZONE-CENTO


Onorevoli colleghi! La presente proposta di legge pone l'attenzione alla circostanza, difficilmente confutabile, che la magistratura onoraria, nel nostro Paese, non ha più un ruolo complementare ed occasionale in rapporto all'amministrazione della giustizia; ma anzi svolge una funzione assolutamente fondamentale nella risposta di giustizia che sempre più massicciamente proviene dai cittadini.
E' noto a tutti che, se tutti i magistrati onorali incrociassero le braccia l'attività nei palazzi di giustizia sarebbe paralizzata.
A fronte di questa sempre più crescente importanza della magistratura onoraria a vario titolo, non è corrisposta un altrettanta considerazione, da parte del legislatore e più specificatamente dei vari Governi che si sono succeduti alla guida del Paese negli ultimi lustri, nei confronti di quanti, sempre più professionalmente, rispondono in prima linea alla domanda di giustizia della gente. Per cui oggi ci troviamo di fronte a diverse categorie di giudici onorari; con altrettanto diversi criteri di selezione; con diverse retribuzioni e con diverse durate di rapporti di lavoro: ma tutti improntati all'assoluta precarietà che molte volte non corrisponde alla qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità.
In tutto ciò vi è la beffa di perdere la prestazione professionale, per scadenza dei mandati, proprio quando la stessa è diventata più remunetativa dal punto di vista dell'efficacia e della qualità del servizio.
Il problema è stato sempre impostato in maniera sbagliata. Da una parte, quella dello Stato, aumentando le competenze e le disponibilità per i magistrati onorari; dall'altra, la magistratura onoraria, cercando di far scattare qualche diritto o di trovare scappatoie per improbabili inserimenti nella magistratura ordinaria.
Con questa proposta di legge, nata dalla disponibilità di parlamentari collocati trasversalmente nel panorama politico e dall'attivismo di alcuni esponenti associativi della magistratura onoraria, si cerca di porre fine ad una ingiustizia istituendo la magistratura onoraria di complemento che, pur svolgendo un ruolo del tutto simile a quello svolto dalla magistratura ordinaria, si recluta in maniera diversa; ha una retribuzione inferiore ma assolutamente decorosa e, cosa più importante, ottiene un inquadramento previdenziale che la rende una delle tante professioni del nostro tempo.
E' evidente che, regolarizzando i magistrati onorari il numero di quelli che possono essere regolarmente inquadrati sarà notevolmente inferiore a quello attuale (da circa 9.000 si passerà a circa 4.500) ma sufficiente a garantire un servizio assolutamente soddisfacente.
La proposta di legge consta di 12 articoli che stabiliscono l'istituzione del magistrato di complemento (art. 1); il trattamento giuridico ed economico (art. 2); il concorso (art. 3); tirocinio, nomina e passaggio di funzioni (artt. 4 e 5); l'accesso alla magistratura ordinaria (art. 6); le disposizioni transitorie, regolamentari e la copertura finanziaria (artt. 7-12).

 


Testo progetto di legge C5163
Testo elaborato dalla Federmot

PROPOSTA DI LEGGE


Articolo 1 – Istituzione e funzioni del magistrato di complemento

1. E’ istituito il ruolo del magistrato di complemento, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale, presso gli uffici del giudice di pace, presso i tribunali ordinari e presso le procure della Repubblica, secondo le norme della presente legge.
2. I magistrati di complemento si distinguono dagli altri magistrati ordinari soltanto per diversità di funzioni e modalità di reclutamento.
3. I magistrati di complemento svolgono le proprie funzioni presso gli uffici del giudice di pace e presso i tribunali ordinari con la qualifica di giudice di complemento e presso le procure della Repubblica con la qualifica di sostituto procuratore di complemento della Repubblica.
4. I giudici di complemento svolgono le funzioni che la legge assegna ai giudici di pace e ai giudici di tribunale, nei limiti indicati nella presente legge.
5. I sostituti procuratori di complemento svolgono le funzioni che la legge assegna ai sostituti procuratori della Repubblica, nei limiti indicati nella presente legge.
6. Salvo quanto previsto ai soli fini della progressione economica ai commi 2 e 3 del successivo articolo 2, le funzioni di magistrato di corte d’appello e le funzioni di magistrato di corte di cassazione non possono essere svolte da magistrati di complemento.
7. Conseguono la nomina a magistrato di complemento coloro che, avendo superato il concorso di cui al successivo articolo 3, ed avendo ultimato il tirocinio di cui al successivo articolo 4, sono valutati idonei dal Consiglio Superiore della Magistratura previo parere del Consiglio Giudiziario.
8. La tabella B annessa alla Legge 13 febbraio 2001, n. 48, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.


Articolo 2 – Trattamento giuridico, economico e previdenziale dei magistrati di complemento

1. Ai magistrati di complemento si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell’ordine giudiziario, salvo quanto previsto dalla presente legge.
2. Al magistrato di complemento sono corrisposte per intero l’indennità integrativa speciale, l’indennità giudiziaria e gli altri diritti che la legge attribuisce ai magistrati ordinari di tribunale con eguale anzianità di servizio sempre nei limiti salariali innanzi previsti.
3. Lo stipendio dei magistrati di complemento è calcolato sulla base dello stipendio corrisposto agli altri magistrati ordinari di tribunale con eguale anzianità di servizio, applicando una riduzione percentuale del 50 % nei primi tre anni di servizio e del 35% nei successivi anni di servizio.
4. Ai fini previdenziali, ai magistrati di complemento si applicano, per il periodo di pregressa attività forense, le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.


Articolo 3 - Concorso per magistrato di complemento

1. L’accesso al ruolo di complemento avviene tramite concorso per titoli. Al concorso per magistrato di complemento si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ad uditore giudiziario.
2. Per l’accesso al concorso di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessa anni;
e) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
f) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
g) aver svolto, per almeno un biennio, le funzioni giudiziarie, anche come magistrato onorario, ovvero la professione di avvocato.
3. Per l’accesso al tirocinio di cui al successivo comma 4 é formata una graduatoria sulla base della valutazione comparativa dei titoli posseduti dai candidati. Costituisce titolo di preferenza il possesso, nell’ordine sotto riportato, dei seguenti titoli:
a) aver prestato servizio per almeno un triennio come magistrato dell’ordine giudiziario, come magistrato militare, come magistrato amministrativo, come magistrato contabile, come procuratore o avvocato dello Stato;
b) aver prestato servizio per almeno un triennio come giudice onorario di tribunale o come vice procuratore onorario o come giudice di pace ;
c) aver prestato servizio per almeno un triennio come giudice onorario aggregato;
d) aver prestato servizio per almeno un triennio come vice pretore onorario o come vice procuratore onorario presso i soppressi uffici di pretura;
e) aver esercitato per almeno un triennio la professione forense in qualità di avvocato;
f) aver conseguito l’idoneità all’insegnamento in materie giuridiche presso le università, o negli altri istituti superiori statali, o nelle scuole secondarie di secondo grado;
g) aver conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
h) aver conseguito il diploma presso una scuola universitaria triennale di specializzazione in materie giuridiche;
i) aver conseguito il diploma di specializzazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
4. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alla lettera a) del precedente comma 3, prevale la maggiore anzianità di servizio;
b) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere b), c), d), e) del precedente comma 3, prevalgono i candidati in possesso anche del titolo di cui alla lettera g) e, a residuale parità di titoli, prevale la maggiore anzianità di servizio nelle funzioni suddette;
c) tra i titolari della qualifica di cui alla lettera f), prevale la maggiore anzianità;
d) a residuale parità di titoli si dà la preferenza, nell’ordine, al miglior voto di laurea e alla minore anzianità anagrafica;
5. Prima che abbia inizio il tirocinio di cui al successivo articolo 4, i candidati al concorso per magistrato di complemento sono chiamati, in ordine di graduatoria, a scegliere la sede di assegnazione tra quelle disponibili individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo 4 – Tirocinio e nomina.

1. I magistrati di complemento sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, tra i vincitori del concorso di cui al precedente articolo 3, all’esito di un tirocinio semestrale e del favorevole giudizio di idoneità espresso dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Il tirocinio si svolge presso un ufficio giudiziario civile, ovvero presso un ufficio giudiziario penale giudicante, ovvero presso un ufficio giudiziario requirente ed è rivolto al completamento della formazione di base nonché all’avviamento del candidato alle specifiche funzioni che egli è destinato a svolgere in caso di nomina.
3. L’ufficio presso il quale si svolge il tirocinio deve essere dello stesso tipo di quello al quale il candidato è stato assegnato sulla base della graduatoria concorsuale. Non sono possibili cambi di assegnazione all’interno dell’ufficio di destinazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 5.
4. Ai tirocinanti è corrisposto esclusivamente lo stipendio di cui all’articolo 2, comma 3; non sono dovute l’indennità integrativa speciale e l’indennità giudiziaria.


Articolo 5 – Passaggi di funzione e trasferimenti.

1. Il passaggio del magistrato di complemento dalla funzione di giudice di complemento alla funzione di sostituto procuratore di complemento, e viceversa, è possibile solo dopo un periodo di permanenza minima nella funzione non inferiore a tre anni e solo una volta nell’arco dei primi cinque anni nell’esercizio delle funzioni.
2. Il passaggio di funzioni è deliberato dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere del Consiglio Giudiziario, all’esito di un tirocinio trimestrale volto all’avviamento del magistrato di complemento alla diversa funzione che egli è destinato a svolgere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di passaggio dalle funzioni di giudice di complemento addetto ai soli uffici civili, alle funzioni di giudice di complemento addetto alle sole funzioni penali, e viceversa.
4. Il comma 3 non si applica nel caso in cui il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito il Consiglio Giudiziario, accerti che il giudice di complemento ha svolto, nell’ultimo biennio, le funzioni giudiziarie sia nella materia civile sia nella materia penale.
5. Lo svolgimento del tirocinio previsto dal presente articolo non dà diritto ad alcun beneficio economico aggiuntivo rispetto al trattamento economico già goduto dal magistrato di complemento e deve svolgersi secondo modalità che non intralcino il normale lavoro d’ufficio del magistrato di complemento.

Articolo 6 - Concorso per magistrato di tribunale riservato ai magistrati di complemento.

1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura, i magistrati di complemento che abbiano maturato cinque anni di anzianità nel servizio.
2. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.
3. Il concorso consiste in un esame che si articola:
a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate al comma 4;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie previste per il concorso di uditore giudiziario;
4. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
5. Ciascuna delle due prove scritte di cui al comma 4 si articola nella redazione di uno o più atti e nella trattazione teorica delle questioni affrontate e degli istituti giuridici venuti in rilievo nella stesura degli atti stessi.
6. Al concorso di cui al precedente comma 1 si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ad uditore giudiziario.


Articolo 7 – Accesso alle funzioni superiori.

1. I magistrati di complemento in servizio, qualora superino il concorso ordinario per uditore giudiziario o il concorso riservato di cui al precedente articolo 6, possono chiedere il ricongiungimento del servizio svolto come magistrati di complemento. In tale caso l’anzianità di servizio maturata dopo l’immissione nel ruolo ordinario si somma all’anzianità maturata nel ruolo di complemento ai soli fini economici.
2. Il servizio svolto come magistrato di complemento non può essere computato ai fini dell’effettiva assegnazione alle funzioni di magistrato di corte d’appello e di magistrato di cassazione.
3. I magistrati che abbiano chiesto il ricongiungimento di cui al comma 1 prendono, posto nel ruolo ordinario di anzianità della magistratura, subito dopo l’ultimo dei magistrati di tribunale già immessi in ruolo.


Articolo 8 – Disposizioni transitorie

1. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2003 in qualità di giudici onorari di tribunale, di giudici onorari aggregati e di giudici di pace sono immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati di complemento con le funzioni di giudice di complemento a condizione che possiedano i requisiti necessari per l’accesso nel ruolo di magistrato di complemento indicati alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 2 del precedente articolo 3 e sino alla concorrenza dei posti disponibili.
2. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2003 in qualità di vice procuratori onorari sono immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati di complemento con le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica di complemento a condizione che possiedano i requisiti necessari per l’accesso nel ruolo di magistrato di complemento indicati alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 2 del precedente articolo 3 e sino alla concorrenza dei posti disponibili.
3. I magistrati onorari che abbiano presentato domanda ai sensi dei commi 1 e 2 sono invitati, in ordine di graduatoria, a indicare la sede di destinazione prescelta tra quelle disponibili individuate dal Consiglio superiore della magistratura, con diritto di precedenza all’interno del distretto della Corte d’appello nella quale prestano servizio come magistrati onorari.
4. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 3 si applicano i criteri indicati ai commi 3 e 4 del precedente articolo 3.
5. La graduatoria di cui al comma 3 ha una validità di dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge. Dopo quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, dichiara la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di immissione nel ruolo di complemento e provvede all’aggiornamento della graduatoria di cui al comma 3.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere nominati nuovi magistrati onorari in funzione di giudice onorario di tribunale, di vice procuratore onorario, di giudice onorario aggregato o di giudice di pace.
7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge come giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato o giudice di pace, continuano ad essere addetti ai rispettivi uffici per non oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa conferma dell’incarico alle singole scadenze previste dalle disposizioni di legge che li riguardano.
8. Sino all’esaurimento della graduatoria di cui al comma 3, entro sette anni dall’entrata in vigore della presente legge, sono banditi, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, con cadenza non superiore a due anni, tre o più concorsi per il reclutamento nel ruolo dei magistrati di complemento dei magistrati onorari che abbiano presentato la domanda di cui ai precedenti commi 1 e 2. Il primo concorso è bandito entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge per non meno di 2.500 posti.


Articolo 9 – Rinvio alle fonti regolamentari.

1. Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 4;
b) le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 5;
c) l’organico dei magistrati di complemento addetti, in ciascuna corte d’appello, ai singoli uffici del giudice di pace, del tribunale e della procura della Repubblica.
2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro della giustizia adotta, comunque, i regolamenti di cui al comma 1.
3. Qualora i regolamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), non siano emanati in tempo utile, si applicano le disposizioni che disciplinano il tirocinio degli uditori giudiziari in quanto compatibili, salvo quanto previsto dalla presente legge.
4. Il ruolo organico dei magistrati di complemento di cui al comma 1, lettera c), è ripartito in modo che, in ogni distretto di corte d’appello, sia istituto un numero di posti di giudice di complemento pari al numero complessivo dei giudici onorari di tribunale, dei giudici onorari aggregati e dei giudici di pace in servizio nel distretto alla data di entrata in vigore della presente legge e un numero di posti di sostituto procuratore di complemento pari al numero complessivo dei vice procuratori onorari in servizio nel distretto alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Con separati decreti del Ministro della Giustizia, da emanare su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, dopo l’approvazione delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi di cui al comma 8 del precedente articolo 8 e prima della indicazione della sede di destinazione da parte dei candidati, sono individuati i posti per magistrato di complemento da assegnare ai vincitori.
6 Ai fini delle assegnazioni di cui all’articolo 5 è seguito il criterio di individuare, in ciascun distretto di corte d’appello, un numero di posti per giudice di complemento eguale o superiore al numero dei concorrenti risultati idonei tra i magistrati onorari già in servizio nel distretto di corte d’appello con la qualifica di giudice onorario di tribunale, di giudice onorario aggregato e di giudice di pace e un numero di posti per sostituto procuratore di complemento eguale o superiore al numero dei concorrenti risultati idonei tra i magistrati onorari già in servizio nel distretto di corte d’appello con la qualifica di vice procuratore onorario.

Articolo 10 – Magistrati di complemento distrettuali.

1. Con i decreti di cui al comma 1, lettera c), del precedente articolo 9, il Ministro della giustizia può provvedere alla formazione presso ogni corte d’appello, all’interno della pianta organica dei magistrati di complemento, della pianta organica dei magistrati di complemento distrettuali, costituita da magistrati di complemento destinati a svolgere le funzioni di magistrato distrettuale ai sensi degli articoli 4 e seguenti della Legge 13 febbraio 2001, n. 48. Il numero di posti della pianta organica dei magistrati di complemento distrettuali non può essere superiore ad un quarto dei posti della pianta organica dei magistrati di complemento. I magistrati di complemento distrettuali non possono essere chiamati a sostituire i magistrati di appello.

Articolo 11 – Norme abrogate o modificate.

1. All’articolo 1 della Legge 21 novembre 1991 n. 374 il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’ufficio del Giudice di Pace è ricoperto da un magistrato onorario o da un magistrato di complemento. Al magistrato di complemento che ricopra l’ufficio di giudice di pace si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per i magistrati di complemento”.


Articolo 12 – Norma Finanziaria . *

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 della presente legge la spesa prevista è determinata in 12.000.000 euro per l’anno 2005, e in 105.000.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede:
a) Quanto a 12.000.000 euro, per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati ai sensi degli articoli 11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276;
b) Quanto a 60.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati ai sensi degli articoli 11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276;
c) Quanto a 45.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE


Articolo 1 – Istituzione e funzioni del magistrato di complemento

1. E’ istituito il ruolo del magistrato di complemento, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale, presso gli uffici del giudice di pace, presso i tribunali ordinari e presso le procure della Repubblica, secondo le norme della presente legge.
2. I magistrati di complemento si distinguono dagli altri magistrati ordinari soltanto per diversità di funzioni.
3. I magistrati di complemento svolgono le proprie funzioni presso gli uffici del giudice di pace e presso i tribunali ordinari con la qualifica di giudice di complemento e presso le procure della Repubblica con la qualifica di sostituto procuratore di complemento della Repubblica.
4. I giudici di complemento svolgono le funzioni che la legge assegna ai giudici di pace e ai giudici di tribunale, nei limiti indicati nella presente legge.
5. I sostituti procuratori di complemento svolgono le funzioni che la legge assegna ai sostituti procuratori della Repubblica, nei limiti indicati nella presente legge.
6. Salvo quanto previsto ai soli fini della progressione economica ai commi 2 e 3 del successivo articolo 2, le funzioni di magistrato di corte d’appello e le funzioni di magistrato di corte di cassazione non possono essere svolte da magistrati di complemento.
7. Conseguono la nomina a magistrato di complemento coloro che, avendo superato il concorso di cui al successivo articolo 3, ed avendo ultimato il tirocinio di cui al successivo articolo 4, sono valutati idonei dal Consiglio Superiore della Magistratura previo parere del Consiglio Giudiziario.
8. La tabella B annessa alla Legge 13 febbraio 2001, n. 48, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.


Articolo 2 – Trattamento giuridico, economico e previdenziale dei magistrati di complemento

1. Ai magistrati di complemento si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell’ordine giudiziario, salvo quanto previsto dalla presente legge.
2. Al magistrato di complemento sono corrisposte per intero l’indennità integrativa speciale, l’indennità giudiziaria e gli altri diritti che la legge attribuisce ai magistrati ordinari di tribunale con eguale anzianità di servizio.
3. Lo stipendio dei magistrati di complemento è calcolato sulla base dello stipendio corrisposto agli altri magistrati ordinari di tribunale con eguale anzianità di servizio, applicando una riduzione percentuale del 30 % nei primi tre anni di servizio e del 20% nei successivi anni di servizio.
4. Ai fini previdenziali, ai magistrati di complemento si applicano, per il periodo di pregressa attività forense, le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.


Articolo 3 - Concorso per magistrato di complemento

1. L’accesso al ruolo di complemento avviene tramite concorso per titoli. Al concorso per magistrato di complemento si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ad uditore giudiziario.
2. Per l’accesso al concorso di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantotto anni;
e) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
f) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
g) aver svolto, per almeno un biennio, le funzioni giudiziarie, anche come magistrato onorario, ovvero la professione di avvocato.
3. Per l’accesso al tirocinio di cui al successivo comma 4 é formata una graduatoria sulla base della valutazione comparativa dei titoli posseduti dai candidati. Costituisce titolo di preferenza il possesso, nell’ordine sotto riportato, dei seguenti titoli:
a) aver prestato servizio per almeno un biennio come magistrato dell’ordine giudiziario, come magistrato militare, come magistrato amministrativo, come magistrato contabile, come procuratore o avvocato dello Stato;
b) aver prestato servizio per almeno un biennio come giudice onorario di tribunale o come vice procuratore onorario;
c) aver prestato servizio per almeno un biennio come giudice onorario aggregato;
d) aver prestato servizio per almeno un biennio come vice pretore onorario o come vice procuratore onorario presso i soppressi uffici di pretura;
e) aver prestato servizio per almeno un biennio come giudice di pace;
f) aver esercitato per almeno un biennio la professione forense in qualità di avvocato;
g) aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;
h) aver conseguito l’idoneità all’insegnamento in materie giuridiche presso le università, o negli altri istituti superiori statali, o nelle scuole secondarie di secondo grado;
i) aver conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
l) aver conseguito il diploma presso una scuola universitaria triennale di specializzazione in materie giuridiche;
m) aver compiuto la pratica forense utile per l’accesso all’esame di avvocato;
n) aver conseguito il diploma di specializzazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
o) aver frequentato uno dei corsi post-universitari di cui all’articolo 18 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 ovvero aver frequentato il primo anno delle scuole di specializzazione di cui alla precedente lettera n).
4. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alla lettera a) del precedente comma 3, prevale la maggiore anzianità di servizio;
b) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere b), c), d), e) del precedente comma 3, prevalgono i candidati in possesso anche del titolo di cui alla lettera g) e, a residuale parità di titoli, prevale la maggiore anzianità di servizio nelle funzioni suddette;
c) tra i titolari della qualifica di cui alla lettera f), prevale la maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale;
d) a residuale parità di titoli si dà la preferenza, nell’ordine, al miglior voto di laurea e alla minore anzianità anagrafica;
5. Prima che abbia inizio il tirocinio di cui al successivo articolo 4, i candidati al concorso per magistrato di complemento sono chiamati, in ordine di graduatoria, a scegliere la sede di assegnazione tra quelle disponibili individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo 4 – Tirocinio e nomina.

1. I magistrati di complemento sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, tra i vincitori del concorso di cui al precedente articolo 3, all’esito di un tirocinio semestrale e del favorevole giudizio di idoneità espresso dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Il tirocinio si svolge presso un ufficio giudiziario civile, ovvero presso un ufficio giudiziario penale giudicante, ovvero presso un ufficio giudiziario requirente ed è rivolto al completamento della formazione di base nonché all’avviamento del candidato alle specifiche funzioni che egli è destinato a svolgere in caso di nomina.
3. L’ufficio presso il quale si svolge il tirocinio deve essere dello stesso tipo di quello al quale il candidato è stato assegnato sulla base della graduatoria concorsuale. Non sono possibili cambi di assegnazione all’interno dell’ufficio di destinazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 5.
4. Ai tirocinanti è corrisposto esclusivamente lo stipendio di cui all’articolo 2, comma 3; non sono dovute l’indennità integrativa speciale e l’indennità giudiziaria.


Articolo 5 – Passaggi di funzione e trasferimenti.

1. Il passaggio del magistrato di complemento dalla funzione di giudice di complemento alla funzione di sostituto procuratore di complemento, e viceversa, è possibile solo dopo un periodo di permanenza minima nella funzione non inferiore a tre anni.
2. Il passaggio di funzioni è deliberato dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere del Consiglio Giudiziario, all’esito di un tirocinio trimestrale volto all’avviamento del magistrato di complemento alla diversa funzione che egli è destinato a svolgere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di passaggio dalle funzioni di giudice di complemento addetto ai soli uffici civili, alle funzioni di giudice di complemento addetto alle sole funzioni penali, e viceversa.
4. Il comma 3 non si applica nel caso in cui il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito il Consiglio Giudiziario, accerti che il giudice di complemento ha svolto, nell’ultimo biennio, le funzioni giudiziarie sia nella materia civile sia nella materia penale.
5. Lo svolgimento del tirocinio previsto dal presente articolo non dà diritto ad alcun beneficio economico aggiuntivo rispetto al trattamento economico già goduto dal magistrato di complemento e deve svolgersi secondo modalità che non intralcino il normale lavoro d’ufficio del magistrato di complemento.

Articolo 6 - Concorso per magistrato di tribunale riservato ai magistrati di complemento.

1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura, i magistrati di complemento che abbiano maturato cinque anni di anzianità nel servizio.
2. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.
3. Il concorso consiste in un esame che si articola:
a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate al comma 4;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie previste per il concorso di uditore giudiziario;
4. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
5. Ciascuna delle due prove scritte di cui al comma 4 si articola nella redazione di uno o più atti e nella trattazione teorica delle questioni affrontate e degli istituti giuridici venuti in rilievo nella stesura degli atti stessi.
6. Al concorso di cui al precedente comma 1 si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ad uditore giudiziario.


Articolo 7 – Accesso alle funzioni superiori.

1. I magistrati di complemento in servizio, qualora superino il concorso ordinario per uditore giudiziario o il concorso riservato di cui al precedente articolo 6, possono chiedere il ricongiungimento del servizio svolto come magistrati di complemento. In tale caso l’anzianità di servizio maturata dopo l’immissione nel ruolo ordinario si somma all’anzianità maturata nel ruolo di complemento ai soli fini economici.
2. Il servizio svolto come magistrato di complemento non può essere computato ai fini dell’effettiva assegnazione alle funzioni di magistrato di corte d’appello e di magistrato di cassazione.
3. I magistrati che abbiano chiesto il ricongiungimento di cui al comma 1 prendono, posto nel ruolo ordinario di anzianità della magistratura, subito dopo l’ultimo dei magistrati di tribunale già immessi in ruolo.


Articolo 8 – Disposizioni transitorie

1. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2003 in qualità di giudici onorari di tribunale, di giudici onorari aggregati e di giudici di pace sono immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati di complemento con le funzioni di giudice di complemento a condizione che possiedano i requisiti necessari per l’accesso nel ruolo di magistrato di complemento indicati alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 2 del precedente articolo 3.
2. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2003 in qualità di vice procuratori onorari sono immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati di complemento con le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica di complemento a condizione che possiedano i requisiti necessari per l’accesso nel ruolo di magistrato di complemento indicati alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 2 del precedente articolo 3.
3. I magistrati onorari che abbiano presentato domanda ai sensi dei commi 1 e 2 sono invitati, in ordine di graduatoria, a indicare la sede di destinazione prescelta tra quelle disponibili individuate dal Consiglio superiore della magistratura, con diritto di precedenza all’interno del distretto della Corte d’appello nella quale prestano servizio come magistrati onorari.
4. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 3 si applicano i criteri indicati ai commi 3 e 4 del precedente articolo 3.
5. La graduatoria di cui al comma 3 ha una validità di dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge. Dopo quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, dichiara la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di immissione nel ruolo di complemento e provvede all’aggiornamento della graduatoria di cui al comma 3.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere nominati nuovi magistrati onorari in funzione di giudice onorario di tribunale, di vice procuratore onorario, di giudice onorario aggregato o di giudice di pace.
7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge come giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato o giudice di pace, continuano ad essere addetti ai rispettivi uffici per non oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa conferma dell’incarico alle singole scadenze previste dalle disposizioni di legge che li riguardano.
8. Sino all’esaurimento della graduatoria di cui al comma 3, entro sette anni dall’entrata in vigore della presente legge, sono banditi, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, con cadenza non superiore a due anni, tre o più concorsi per il reclutamento nel ruolo dei magistrati di complemento dei magistrati onorari che abbiano presentato la domanda di cui ai precedenti commi 1 e 2. Il primo concorso è bandito entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge per non meno di 2.500 posti.


Articolo 9 – Rinvio alle fonti regolamentari.

1. Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 4;
b) le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 5;
c) l’organico dei magistrati di complemento addetti, in ciascuna corte d’appello, ai singoli uffici del giudice di pace, del tribunale e della procura della Repubblica.
2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro della giustizia adotta, comunque, i regolamenti di cui al comma 1.
3. Qualora i regolamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), non siano emanati in tempo utile, si applicano le disposizioni che disciplinano il tirocinio degli uditori giudiziari in quanto compatibili, salvo quanto previsto dalla presente legge.
4. Il ruolo organico dei magistrati di complemento di cui al comma 1, lettera c), è ripartito in modo che, in ogni distretto di corte d’appello, sia istituto un numero di posti di giudice di complemento pari al numero complessivo dei giudici onorari di tribunale, dei giudici onorari aggregati e dei giudici di pace in servizio nel distretto alla data di entrata in vigore della presente legge e un numero di posti di sostituto procuratore di complemento pari al numero complessivo dei vice procuratori onorari in servizio nel distretto alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Con separati decreti del Ministro della Giustizia, da emanare su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, dopo l’approvazione delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi di cui al comma 8 del precedente articolo 8 e prima della indicazione della sede di destinazione da parte dei candidati, sono individuati i posti per magistrato di complemento da assegnare ai vincitori.
6 Ai fini delle assegnazioni di cui all’articolo 5 è seguito il criterio di individuare, in ciascun distretto di corte d’appello, un numero di posti per giudice di complemento eguale o superiore al numero dei concorrenti risultati idonei tra i magistrati onorari già in servizio nel distretto di corte d’appello con la qualifica di giudice onorario di tribunale, di giudice onorario aggregato e di giudice di pace e un numero di posti per sostituto procuratore di complemento eguale o superiore al numero dei concorrenti risultati idonei tra i magistrati onorari già in servizio nel distretto di corte d’appello con la qualifica di vice procuratore onorario.

Articolo 10 – Magistrati di complemento distrettuali.

1. Con i decreti di cui al comma 1, lettera c), del precedente articolo 9, il Ministro della giustizia può provvedere alla formazione presso ogni corte d’appello, all’interno della pianta organica dei magistrati di complemento, della pianta organica dei magistrati di complemento distrettuali, costituita da magistrati di complemento destinati a svolgere le funzioni di magistrato distrettuale ai sensi degli articoli 4 e seguenti della Legge 13 febbraio 2001, n. 48. Il numero di posti della pianta organica dei magistrati di complemento distrettuali non può essere superiore ad un quarto dei posti della pianta organica dei magistrati di complemento. I magistrati di complemento distrettuali non possono essere chiamati a sostituire i magistrati di appello.

Articolo 11 – Norme abrogate o modificate.

1. All’articolo 1 della Legge 21 novembre 1991 n. 374 il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’ufficio del Giudice di Pace è ricoperto da un magistrato onorario o da un magistrato di complemento. Al magistrato di complemento che ricopra l’ufficio di giudice di pace si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per i magistrati di complemento”.


Articolo 12 – Norma Finanziaria . *

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 della presente legge la spesa prevista è determinata in 12.000.000 euro per l’anno 2005, e in 105.000.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede:
a) Quanto a 12.000.000 euro, per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati ai sensi degli articoli 11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276;
b) Quanto a 60.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati ai sensi degli articoli 11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276;
c) Quanto a 45.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

* la retribuzione lorda annua di un magistrato onorario è stimata in 24.000 Euro; la retribuzione lorda annua di un magistrato di complemento è stimata in 35.000 Euro; la differenza è stimata in 9.000 Euro lordi annui. * la retribuzione lorda annua di un magistrato onorario è stimata in 24.000 Euro; la retribuzione lorda annua di un magistrato di complemento è stimata in 42.000 Euro; la differenza è stimata in 18.000 Euro lordi annui.

Allegato
Tabella B

Primo presidente
1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati
112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati
642
Magistrati di corte d’appello, magistrati di tribunale ed equiparati
8.821
Magistrati di complemento
4.500
Uditori giudiziari
330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie
200
Totale
14.609

Allegato
Tabella B

Primo presidente
1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati
112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati
642
Magistrati di corte d’appello, magistrati di tribunale ed equiparati
8.821
Magistrati di complemento
8.500
Uditori giudiziari
330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie
200
Totale
18.609