| PROPOSTA
DI LEGGE
Articolo 1 – Istituzione e funzioni del magistrato di complemento
1. E’ istituito il ruolo del magistrato di complemento, il quale
esercita la giurisdizione in materia civile e penale, presso gli uffici
del giudice di pace, presso i tribunali ordinari e presso le procure della
Repubblica, secondo le norme della presente legge.
2. I magistrati di complemento si distinguono dagli altri magistrati ordinari
soltanto per diversità di funzioni e modalità di reclutamento.
3. I magistrati di complemento svolgono le proprie funzioni presso gli
uffici del giudice di pace e presso i tribunali ordinari con la qualifica
di giudice di complemento e presso le procure della Repubblica con la
qualifica di sostituto procuratore di complemento della Repubblica.
4. I giudici di complemento svolgono le funzioni che la legge assegna
ai giudici di pace e ai giudici di tribunale, nei limiti indicati nella
presente legge.
5. I sostituti procuratori di complemento svolgono le funzioni che la
legge assegna ai sostituti procuratori della Repubblica, nei limiti indicati
nella presente legge.
6. Salvo quanto previsto ai soli fini della progressione economica ai
commi 2 e 3 del successivo articolo 2, le funzioni di magistrato di corte
d’appello e le funzioni di magistrato di corte di cassazione non
possono essere svolte da magistrati di complemento.
7. Conseguono la nomina a magistrato di complemento coloro che, avendo
superato il concorso di cui al successivo articolo 3, ed avendo ultimato
il tirocinio di cui al successivo articolo 4, sono valutati idonei dal
Consiglio Superiore della Magistratura previo parere del Consiglio Giudiziario.
8. La tabella B annessa alla Legge 13 febbraio 2001, n. 48, è sostituita
dalla tabella allegata alla presente legge.
Articolo 2 – Trattamento giuridico, economico e previdenziale dei
magistrati di complemento
1.
Ai magistrati di complemento si applicano le incompatibilità, le
guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale
previsti per gli altri magistrati ordinari dell’ordine giudiziario,
salvo quanto previsto dalla presente legge.
2. Al magistrato di complemento sono corrisposte per intero l’indennità
integrativa speciale, l’indennità giudiziaria e gli altri
diritti che la legge attribuisce ai magistrati ordinari di tribunale con
eguale anzianità di servizio sempre nei limiti salariali innanzi
previsti.
3. Lo stipendio dei magistrati di complemento è calcolato sulla
base dello stipendio corrisposto agli altri magistrati ordinari di tribunale
con eguale anzianità di servizio, applicando una riduzione percentuale
del 50 % nei primi tre anni di servizio e del 35% nei successivi anni
di servizio.
4. Ai fini previdenziali, ai magistrati di complemento si applicano, per
il periodo di pregressa attività forense, le disposizioni di cui
alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Articolo 3 - Concorso per magistrato di complemento
1.
L’accesso al ruolo di complemento avviene tramite concorso per titoli.
Al concorso per magistrato di complemento si applicano, in quanto compatibili
con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ad uditore
giudiziario.
2. Per l’accesso al concorso di cui al comma 1 è richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessa anni;
e) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni;
f) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva
per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione
o di sicurezza;
g) aver svolto, per almeno un biennio, le funzioni giudiziarie, anche
come magistrato onorario, ovvero la professione di avvocato.
3. Per l’accesso al tirocinio di cui al successivo comma 4 é
formata una graduatoria sulla base della valutazione comparativa dei titoli
posseduti dai candidati. Costituisce titolo di preferenza il possesso,
nell’ordine sotto riportato, dei seguenti titoli:
a) aver prestato servizio per almeno un triennio come magistrato dell’ordine
giudiziario, come magistrato militare, come magistrato amministrativo,
come magistrato contabile, come procuratore o avvocato dello Stato;
b) aver prestato servizio per almeno un triennio come giudice onorario
di tribunale o come vice procuratore onorario o come giudice di pace ;
c) aver prestato servizio per almeno un triennio come giudice onorario
aggregato;
d) aver prestato servizio per almeno un triennio come vice pretore onorario
o come vice procuratore onorario presso i soppressi uffici di pretura;
e) aver esercitato per almeno un triennio la professione forense in qualità
di avvocato;
f) aver conseguito l’idoneità all’insegnamento in materie
giuridiche presso le università, o negli altri istituti superiori
statali, o nelle scuole secondarie di secondo grado;
g) aver conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
h) aver conseguito il diploma presso una scuola universitaria triennale
di specializzazione in materie giuridiche;
i) aver conseguito il diploma di specializzazione di cui all’articolo
16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
4. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono
considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alla lettera a) del precedente
comma 3, prevale la maggiore anzianità di servizio;
b) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere b), c), d), e)
del precedente comma 3, prevalgono i candidati in possesso anche del titolo
di cui alla lettera g) e, a residuale parità di titoli, prevale
la maggiore anzianità di servizio nelle funzioni suddette;
c) tra i titolari della qualifica di cui alla lettera f), prevale la maggiore
anzianità;
d) a residuale parità di titoli si dà la preferenza, nell’ordine,
al miglior voto di laurea e alla minore anzianità anagrafica;
5. Prima che abbia inizio il tirocinio di cui al successivo articolo 4,
i candidati al concorso per magistrato di complemento sono chiamati, in
ordine di graduatoria, a scegliere la sede di assegnazione tra quelle
disponibili individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Articolo
4 – Tirocinio e nomina.
1.
I magistrati di complemento sono nominati con decreto del Ministro della
Giustizia, tra i vincitori del concorso di cui al precedente articolo
3, all’esito di un tirocinio semestrale e del favorevole giudizio
di idoneità espresso dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Il tirocinio si svolge presso un ufficio giudiziario civile, ovvero
presso un ufficio giudiziario penale giudicante, ovvero presso un ufficio
giudiziario requirente ed è rivolto al completamento della formazione
di base nonché all’avviamento del candidato alle specifiche
funzioni che egli è destinato a svolgere in caso di nomina.
3. L’ufficio presso il quale si svolge il tirocinio deve essere
dello stesso tipo di quello al quale il candidato è stato assegnato
sulla base della graduatoria concorsuale. Non sono possibili cambi di
assegnazione all’interno dell’ufficio di destinazione, salvo
quanto previsto al successivo articolo 5.
4. Ai tirocinanti è corrisposto esclusivamente lo stipendio di
cui all’articolo 2, comma 3; non sono dovute l’indennità
integrativa speciale e l’indennità giudiziaria.
Articolo 5 – Passaggi di funzione e trasferimenti.
1.
Il passaggio del magistrato di complemento dalla funzione di giudice di
complemento alla funzione di sostituto procuratore di complemento, e viceversa,
è possibile solo dopo un periodo di permanenza minima nella funzione
non inferiore a tre anni e solo una volta nell’arco dei primi cinque
anni nell’esercizio delle funzioni.
2. Il passaggio di funzioni è deliberato dal Consiglio Superiore
della Magistratura, previo parere del Consiglio Giudiziario, all’esito
di un tirocinio trimestrale volto all’avviamento del magistrato
di complemento alla diversa funzione che egli è destinato a svolgere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di
passaggio dalle funzioni di giudice di complemento addetto ai soli uffici
civili, alle funzioni di giudice di complemento addetto alle sole funzioni
penali, e viceversa.
4. Il comma 3 non si applica nel caso in cui il Consiglio Superiore della
Magistratura, sentito il Consiglio Giudiziario, accerti che il giudice
di complemento ha svolto, nell’ultimo biennio, le funzioni giudiziarie
sia nella materia civile sia nella materia penale.
5. Lo svolgimento del tirocinio previsto dal presente articolo non dà
diritto ad alcun beneficio economico aggiuntivo rispetto al trattamento
economico già goduto dal magistrato di complemento e deve svolgersi
secondo modalità che non intralcino il normale lavoro d’ufficio
del magistrato di complemento.
Articolo
6 - Concorso per magistrato di tribunale riservato ai magistrati di complemento.
1.
Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame,
per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal
ruolo organico del personale della magistratura, i magistrati di complemento
che abbiano maturato cinque anni di anzianità nel servizio.
2. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello
per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo
di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.
3. Il concorso consiste in un esame che si articola:
a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate al comma 4;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie previste per il concorso
di uditore giudiziario;
4. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
5. Ciascuna delle due prove scritte di cui al comma 4 si articola nella
redazione di uno o più atti e nella trattazione teorica delle questioni
affrontate e degli istituti giuridici venuti in rilievo nella stesura
degli atti stessi.
6. Al concorso di cui al precedente comma 1 si applicano, in quanto compatibili
con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ad uditore
giudiziario.
Articolo 7 – Accesso alle funzioni superiori.
1.
I magistrati di complemento in servizio, qualora superino il concorso
ordinario per uditore giudiziario o il concorso riservato di cui al precedente
articolo 6, possono chiedere il ricongiungimento del servizio svolto come
magistrati di complemento. In tale caso l’anzianità di servizio
maturata dopo l’immissione nel ruolo ordinario si somma all’anzianità
maturata nel ruolo di complemento ai soli fini economici.
2. Il servizio svolto come magistrato di complemento non può essere
computato ai fini dell’effettiva assegnazione alle funzioni di magistrato
di corte d’appello e di magistrato di cassazione.
3. I magistrati che abbiano chiesto il ricongiungimento di cui al comma
1 prendono, posto nel ruolo ordinario di anzianità della magistratura,
subito dopo l’ultimo dei magistrati di tribunale già immessi
in ruolo.
Articolo 8 – Disposizioni transitorie
1.
I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2003 in qualità
di giudici onorari di tribunale, di giudici onorari aggregati e di giudici
di pace sono immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati di complemento
con le funzioni di giudice di complemento a condizione che possiedano
i requisiti necessari per l’accesso nel ruolo di magistrato di complemento
indicati alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 2 del precedente
articolo 3 e sino alla concorrenza dei posti disponibili.
2. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2003 in
qualità di vice procuratori onorari sono immessi, a domanda, nel
ruolo dei magistrati di complemento con le funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica di complemento a condizione che possiedano i requisiti
necessari per l’accesso nel ruolo di magistrato di complemento indicati
alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 2 del precedente articolo
3 e sino alla concorrenza dei posti disponibili.
3. I magistrati onorari che abbiano presentato domanda ai sensi dei commi
1 e 2 sono invitati, in ordine di graduatoria, a indicare la sede di destinazione
prescelta tra quelle disponibili individuate dal Consiglio superiore della
magistratura, con diritto di precedenza all’interno del distretto
della Corte d’appello nella quale prestano servizio come magistrati
onorari.
4. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 3 si applicano
i criteri indicati ai commi 3 e 4 del precedente articolo 3.
5. La graduatoria di cui al comma 3 ha una validità di dieci anni
dall’entrata in vigore della presente legge. Dopo quattro anni dall’entrata
in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, con proprio
decreto, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, dichiara la
riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di immissione
nel ruolo di complemento e provvede all’aggiornamento della graduatoria
di cui al comma 3.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere
nominati nuovi magistrati onorari in funzione di giudice onorario di tribunale,
di vice procuratore onorario, di giudice onorario aggregato o di giudice
di pace.
7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge come giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario,
giudice onorario aggregato o giudice di pace, continuano ad essere addetti
ai rispettivi uffici per non oltre dieci anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa conferma dell’incarico alle
singole scadenze previste dalle disposizioni di legge che li riguardano.
8. Sino all’esaurimento della graduatoria di cui al comma 3, entro
sette anni dall’entrata in vigore della presente legge, sono banditi,
con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, con cadenza non superiore a due anni, tre o più
concorsi per il reclutamento nel ruolo dei magistrati di complemento dei
magistrati onorari che abbiano presentato la domanda di cui ai precedenti
commi 1 e 2. Il primo concorso è bandito entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge per non meno di 2.500 posti.
Articolo 9 – Rinvio alle fonti regolamentari.
1.
Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, da adottarsi
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all’articolo
4;
b) le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all’articolo
5;
c) l’organico dei magistrati di complemento addetti, in ciascuna
corte d’appello, ai singoli uffici del giudice di pace, del tribunale
e della procura della Repubblica.
2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso
entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro
della giustizia adotta, comunque, i regolamenti di cui al comma 1.
3. Qualora i regolamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), non siano
emanati in tempo utile, si applicano le disposizioni che disciplinano
il tirocinio degli uditori giudiziari in quanto compatibili, salvo quanto
previsto dalla presente legge.
4. Il ruolo organico dei magistrati di complemento di cui al comma 1,
lettera c), è ripartito in modo che, in ogni distretto di corte
d’appello, sia istituto un numero di posti di giudice di complemento
pari al numero complessivo dei giudici onorari di tribunale, dei giudici
onorari aggregati e dei giudici di pace in servizio nel distretto alla
data di entrata in vigore della presente legge e un numero di posti di
sostituto procuratore di complemento pari al numero complessivo dei vice
procuratori onorari in servizio nel distretto alla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Con separati decreti del Ministro della Giustizia, da emanare su conforme
delibera del Consiglio superiore della magistratura, dopo l’approvazione
delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi di cui al comma 8 del
precedente articolo 8 e prima della indicazione della sede di destinazione
da parte dei candidati, sono individuati i posti per magistrato di complemento
da assegnare ai vincitori.
6 Ai fini delle assegnazioni di cui all’articolo 5 è seguito
il criterio di individuare, in ciascun distretto di corte d’appello,
un numero di posti per giudice di complemento eguale o superiore al numero
dei concorrenti risultati idonei tra i magistrati onorari già in
servizio nel distretto di corte d’appello con la qualifica di giudice
onorario di tribunale, di giudice onorario aggregato e di giudice di pace
e un numero di posti per sostituto procuratore di complemento eguale o
superiore al numero dei concorrenti risultati idonei tra i magistrati
onorari già in servizio nel distretto di corte d’appello
con la qualifica di vice procuratore onorario.
Articolo
10 – Magistrati di complemento distrettuali.
1.
Con i decreti di cui al comma 1, lettera c), del precedente articolo 9,
il Ministro della giustizia può provvedere alla formazione presso
ogni corte d’appello, all’interno della pianta organica dei
magistrati di complemento, della pianta organica dei magistrati di complemento
distrettuali, costituita da magistrati di complemento destinati a svolgere
le funzioni di magistrato distrettuale ai sensi degli articoli 4 e seguenti
della Legge 13 febbraio 2001, n. 48. Il numero di posti della pianta organica
dei magistrati di complemento distrettuali non può essere superiore
ad un quarto dei posti della pianta organica dei magistrati di complemento.
I magistrati di complemento distrettuali non possono essere chiamati a
sostituire i magistrati di appello.
Articolo
11 – Norme abrogate o modificate.
1.
All’articolo 1 della Legge 21 novembre 1991 n. 374 il comma 2 è
sostituito dal seguente:
“2. L’ufficio del Giudice di Pace è ricoperto da un
magistrato onorario o da un magistrato di complemento. Al magistrato di
complemento che ricopra l’ufficio di giudice di pace si applicano
le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico,
economico, previdenziale e assistenziale previsti per i magistrati di
complemento”.
Articolo 12 – Norma Finanziaria . *
1.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 della
presente legge la spesa prevista è determinata in 12.000.000 euro
per l’anno 2005, e in 105.000.000 euro a decorrere dall'anno 2006.
Al relativo onere si provvede:
a) Quanto a 12.000.000 euro, per l’anno 2005, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa per il pagamento delle indennità
spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice
procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati ai sensi degli articoli
11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, dell’articolo
4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dell'articolo 8 della
legge 22 luglio 1997, n. 276;
b) Quanto a 60.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2006, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il pagamento
delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari
di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati
ai sensi degli articoli 11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre
1991, n. 374, dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 273, dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276;
c) Quanto a 45.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2006, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. |
PROPOSTA
DI LEGGE
Articolo 1 – Istituzione e funzioni del magistrato di complemento
1. E’ istituito il ruolo del magistrato di complemento, il quale
esercita la giurisdizione in materia civile e penale, presso gli uffici
del giudice di pace, presso i tribunali ordinari e presso le procure della
Repubblica, secondo le norme della presente legge.
2. I magistrati di complemento si distinguono dagli altri magistrati ordinari
soltanto per diversità di funzioni.
3. I magistrati di complemento svolgono le proprie funzioni presso gli
uffici del giudice di pace e presso i tribunali ordinari con la qualifica
di giudice di complemento e presso le procure della Repubblica con la
qualifica di sostituto procuratore di complemento della Repubblica.
4. I giudici di complemento svolgono le funzioni che la legge assegna
ai giudici di pace e ai giudici di tribunale, nei limiti indicati nella
presente legge.
5. I sostituti procuratori di complemento svolgono le funzioni che la
legge assegna ai sostituti procuratori della Repubblica, nei limiti indicati
nella presente legge.
6. Salvo quanto previsto ai soli fini della progressione economica ai
commi 2 e 3 del successivo articolo 2, le funzioni di magistrato di corte
d’appello e le funzioni di magistrato di corte di cassazione non
possono essere svolte da magistrati di complemento.
7. Conseguono la nomina a magistrato di complemento coloro che, avendo
superato il concorso di cui al successivo articolo 3, ed avendo ultimato
il tirocinio di cui al successivo articolo 4, sono valutati idonei dal
Consiglio Superiore della Magistratura previo parere del Consiglio Giudiziario.
8. La tabella B annessa alla Legge 13 febbraio 2001, n. 48, è sostituita
dalla tabella allegata alla presente legge.
Articolo 2 – Trattamento giuridico, economico e previdenziale dei
magistrati di complemento
1.
Ai magistrati di complemento si applicano le incompatibilità, le
guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale
previsti per gli altri magistrati ordinari dell’ordine giudiziario,
salvo quanto previsto dalla presente legge.
2. Al magistrato di complemento sono corrisposte per intero l’indennità
integrativa speciale, l’indennità giudiziaria e gli altri
diritti che la legge attribuisce ai magistrati ordinari di tribunale con
eguale anzianità di servizio.
3. Lo stipendio dei magistrati di complemento è calcolato sulla
base dello stipendio corrisposto agli altri magistrati ordinari di tribunale
con eguale anzianità di servizio, applicando una riduzione percentuale
del 30 % nei primi tre anni di servizio e del 20% nei successivi anni
di servizio.
4. Ai fini previdenziali, ai magistrati di complemento si applicano, per
il periodo di pregressa attività forense, le disposizioni di cui
alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Articolo 3 - Concorso per magistrato di complemento
1.
L’accesso al ruolo di complemento avviene tramite concorso per titoli.
Al concorso per magistrato di complemento si applicano, in quanto compatibili
con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ad uditore
giudiziario.
2. Per l’accesso al concorso di cui al comma 1 è richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantotto
anni;
e) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni;
f) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva
per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione
o di sicurezza;
g) aver svolto, per almeno un biennio, le funzioni giudiziarie, anche
come magistrato onorario, ovvero la professione di avvocato.
3. Per l’accesso al tirocinio di cui al successivo comma 4 é
formata una graduatoria sulla base della valutazione comparativa dei titoli
posseduti dai candidati. Costituisce titolo di preferenza il possesso,
nell’ordine sotto riportato, dei seguenti titoli:
a) aver prestato servizio per almeno un biennio come magistrato dell’ordine
giudiziario, come magistrato militare, come magistrato amministrativo,
come magistrato contabile, come procuratore o avvocato dello Stato;
b) aver prestato servizio per almeno un biennio come giudice onorario
di tribunale o come vice procuratore onorario;
c) aver prestato servizio per almeno un biennio come giudice onorario
aggregato;
d) aver prestato servizio per almeno un biennio come vice pretore onorario
o come vice procuratore onorario presso i soppressi uffici di pretura;
e) aver prestato servizio per almeno un biennio come giudice di pace;
f) aver esercitato per almeno un biennio la professione forense in qualità
di avvocato;
g) aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione
forense;
h) aver conseguito l’idoneità all’insegnamento in materie
giuridiche presso le università, o negli altri istituti superiori
statali, o nelle scuole secondarie di secondo grado;
i) aver conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
l) aver conseguito il diploma presso una scuola universitaria triennale
di specializzazione in materie giuridiche;
m) aver compiuto la pratica forense utile per l’accesso all’esame
di avvocato;
n) aver conseguito il diploma di specializzazione di cui all’articolo
16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
o) aver frequentato uno dei corsi post-universitari di cui all’articolo
18 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 ovvero aver frequentato il primo anno
delle scuole di specializzazione di cui alla precedente lettera n).
4. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono
considerati i seguenti ulteriori criteri:
a) tra i titolari delle funzioni indicate alla lettera a) del precedente
comma 3, prevale la maggiore anzianità di servizio;
b) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere b), c), d), e)
del precedente comma 3, prevalgono i candidati in possesso anche del titolo
di cui alla lettera g) e, a residuale parità di titoli, prevale
la maggiore anzianità di servizio nelle funzioni suddette;
c) tra i titolari della qualifica di cui alla lettera f), prevale la maggiore
anzianità di iscrizione all’albo professionale;
d) a residuale parità di titoli si dà la preferenza, nell’ordine,
al miglior voto di laurea e alla minore anzianità anagrafica;
5. Prima che abbia inizio il tirocinio di cui al successivo articolo 4,
i candidati al concorso per magistrato di complemento sono chiamati, in
ordine di graduatoria, a scegliere la sede di assegnazione tra quelle
disponibili individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Articolo
4 – Tirocinio e nomina.
1.
I magistrati di complemento sono nominati con decreto del Ministro della
Giustizia, tra i vincitori del concorso di cui al precedente articolo
3, all’esito di un tirocinio semestrale e del favorevole giudizio
di idoneità espresso dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Il tirocinio si svolge presso un ufficio giudiziario civile, ovvero
presso un ufficio giudiziario penale giudicante, ovvero presso un ufficio
giudiziario requirente ed è rivolto al completamento della formazione
di base nonché all’avviamento del candidato alle specifiche
funzioni che egli è destinato a svolgere in caso di nomina.
3. L’ufficio presso il quale si svolge il tirocinio deve essere
dello stesso tipo di quello al quale il candidato è stato assegnato
sulla base della graduatoria concorsuale. Non sono possibili cambi di
assegnazione all’interno dell’ufficio di destinazione, salvo
quanto previsto al successivo articolo 5.
4. Ai tirocinanti è corrisposto esclusivamente lo stipendio di
cui all’articolo 2, comma 3; non sono dovute l’indennità
integrativa speciale e l’indennità giudiziaria.
Articolo 5 – Passaggi di funzione e trasferimenti.
1.
Il passaggio del magistrato di complemento dalla funzione di giudice di
complemento alla funzione di sostituto procuratore di complemento, e viceversa,
è possibile solo dopo un periodo di permanenza minima nella funzione
non inferiore a tre anni.
2. Il passaggio di funzioni è deliberato dal Consiglio Superiore
della Magistratura, previo parere del Consiglio Giudiziario, all’esito
di un tirocinio trimestrale volto all’avviamento del magistrato
di complemento alla diversa funzione che egli è destinato a svolgere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di
passaggio dalle funzioni di giudice di complemento addetto ai soli uffici
civili, alle funzioni di giudice di complemento addetto alle sole funzioni
penali, e viceversa.
4. Il comma 3 non si applica nel caso in cui il Consiglio Superiore della
Magistratura, sentito il Consiglio Giudiziario, accerti che il giudice
di complemento ha svolto, nell’ultimo biennio, le funzioni giudiziarie
sia nella materia civile sia nella materia penale.
5. Lo svolgimento del tirocinio previsto dal presente articolo non dà
diritto ad alcun beneficio economico aggiuntivo rispetto al trattamento
economico già goduto dal magistrato di complemento e deve svolgersi
secondo modalità che non intralcino il normale lavoro d’ufficio
del magistrato di complemento.
Articolo
6 - Concorso per magistrato di tribunale riservato ai magistrati di complemento.
1.
Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame,
per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal
ruolo organico del personale della magistratura, i magistrati di complemento
che abbiano maturato cinque anni di anzianità nel servizio.
2. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello
per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo
di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.
3. Il concorso consiste in un esame che si articola:
a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate al comma 4;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie previste per il concorso
di uditore giudiziario;
4. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
5. Ciascuna delle due prove scritte di cui al comma 4 si articola nella
redazione di uno o più atti e nella trattazione teorica delle questioni
affrontate e degli istituti giuridici venuti in rilievo nella stesura
degli atti stessi.
6. Al concorso di cui al precedente comma 1 si applicano, in quanto compatibili
con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ad uditore
giudiziario.
Articolo 7 – Accesso alle funzioni superiori.
1.
I magistrati di complemento in servizio, qualora superino il concorso
ordinario per uditore giudiziario o il concorso riservato di cui al precedente
articolo 6, possono chiedere il ricongiungimento del servizio svolto come
magistrati di complemento. In tale caso l’anzianità di servizio
maturata dopo l’immissione nel ruolo ordinario si somma all’anzianità
maturata nel ruolo di complemento ai soli fini economici.
2. Il servizio svolto come magistrato di complemento non può essere
computato ai fini dell’effettiva assegnazione alle funzioni di magistrato
di corte d’appello e di magistrato di cassazione.
3. I magistrati che abbiano chiesto il ricongiungimento di cui al comma
1 prendono, posto nel ruolo ordinario di anzianità della magistratura,
subito dopo l’ultimo dei magistrati di tribunale già immessi
in ruolo.
Articolo 8 – Disposizioni transitorie
1.
I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2003 in qualità
di giudici onorari di tribunale, di giudici onorari aggregati e di giudici
di pace sono immessi, a domanda, nel ruolo dei magistrati di complemento
con le funzioni di giudice di complemento a condizione che possiedano
i requisiti necessari per l’accesso nel ruolo di magistrato di complemento
indicati alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 2 del precedente
articolo 3.
2. I magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2003 in
qualità di vice procuratori onorari sono immessi, a domanda, nel
ruolo dei magistrati di complemento con le funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica di complemento a condizione che possiedano i requisiti
necessari per l’accesso nel ruolo di magistrato di complemento indicati
alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 2 del precedente articolo
3.
3. I magistrati onorari che abbiano presentato domanda ai sensi dei commi
1 e 2 sono invitati, in ordine di graduatoria, a indicare la sede di destinazione
prescelta tra quelle disponibili individuate dal Consiglio superiore della
magistratura, con diritto di precedenza all’interno del distretto
della Corte d’appello nella quale prestano servizio come magistrati
onorari.
4. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 3 si applicano
i criteri indicati ai commi 3 e 4 del precedente articolo 3.
5. La graduatoria di cui al comma 3 ha una validità di dieci anni
dall’entrata in vigore della presente legge. Dopo quattro anni dall’entrata
in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, con proprio
decreto, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, dichiara la
riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di immissione
nel ruolo di complemento e provvede all’aggiornamento della graduatoria
di cui al comma 3.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere
nominati nuovi magistrati onorari in funzione di giudice onorario di tribunale,
di vice procuratore onorario, di giudice onorario aggregato o di giudice
di pace.
7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge come giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario,
giudice onorario aggregato o giudice di pace, continuano ad essere addetti
ai rispettivi uffici per non oltre dieci anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa conferma dell’incarico alle
singole scadenze previste dalle disposizioni di legge che li riguardano.
8. Sino all’esaurimento della graduatoria di cui al comma 3, entro
sette anni dall’entrata in vigore della presente legge, sono banditi,
con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, con cadenza non superiore a due anni, tre o più
concorsi per il reclutamento nel ruolo dei magistrati di complemento dei
magistrati onorari che abbiano presentato la domanda di cui ai precedenti
commi 1 e 2. Il primo concorso è bandito entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge per non meno di 2.500 posti.
Articolo 9 – Rinvio alle fonti regolamentari.
1.
Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, da adottarsi
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all’articolo
4;
b) le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all’articolo
5;
c) l’organico dei magistrati di complemento addetti, in ciascuna
corte d’appello, ai singoli uffici del giudice di pace, del tribunale
e della procura della Repubblica.
2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso
entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro
della giustizia adotta, comunque, i regolamenti di cui al comma 1.
3. Qualora i regolamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), non siano
emanati in tempo utile, si applicano le disposizioni che disciplinano
il tirocinio degli uditori giudiziari in quanto compatibili, salvo quanto
previsto dalla presente legge.
4. Il ruolo organico dei magistrati di complemento di cui al comma 1,
lettera c), è ripartito in modo che, in ogni distretto di corte
d’appello, sia istituto un numero di posti di giudice di complemento
pari al numero complessivo dei giudici onorari di tribunale, dei giudici
onorari aggregati e dei giudici di pace in servizio nel distretto alla
data di entrata in vigore della presente legge e un numero di posti di
sostituto procuratore di complemento pari al numero complessivo dei vice
procuratori onorari in servizio nel distretto alla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Con separati decreti del Ministro della Giustizia, da emanare su conforme
delibera del Consiglio superiore della magistratura, dopo l’approvazione
delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi di cui al comma 8 del
precedente articolo 8 e prima della indicazione della sede di destinazione
da parte dei candidati, sono individuati i posti per magistrato di complemento
da assegnare ai vincitori.
6 Ai fini delle assegnazioni di cui all’articolo 5 è seguito
il criterio di individuare, in ciascun distretto di corte d’appello,
un numero di posti per giudice di complemento eguale o superiore al numero
dei concorrenti risultati idonei tra i magistrati onorari già in
servizio nel distretto di corte d’appello con la qualifica di giudice
onorario di tribunale, di giudice onorario aggregato e di giudice di pace
e un numero di posti per sostituto procuratore di complemento eguale o
superiore al numero dei concorrenti risultati idonei tra i magistrati
onorari già in servizio nel distretto di corte d’appello
con la qualifica di vice procuratore onorario.
Articolo
10 – Magistrati di complemento distrettuali.
1.
Con i decreti di cui al comma 1, lettera c), del precedente articolo 9,
il Ministro della giustizia può provvedere alla formazione presso
ogni corte d’appello, all’interno della pianta organica dei
magistrati di complemento, della pianta organica dei magistrati di complemento
distrettuali, costituita da magistrati di complemento destinati a svolgere
le funzioni di magistrato distrettuale ai sensi degli articoli 4 e seguenti
della Legge 13 febbraio 2001, n. 48. Il numero di posti della pianta organica
dei magistrati di complemento distrettuali non può essere superiore
ad un quarto dei posti della pianta organica dei magistrati di complemento.
I magistrati di complemento distrettuali non possono essere chiamati a
sostituire i magistrati di appello.
Articolo
11 – Norme abrogate o modificate.
1.
All’articolo 1 della Legge 21 novembre 1991 n. 374 il comma 2 è
sostituito dal seguente:
“2. L’ufficio del Giudice di Pace è ricoperto da un
magistrato onorario o da un magistrato di complemento. Al magistrato di
complemento che ricopra l’ufficio di giudice di pace si applicano
le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico,
economico, previdenziale e assistenziale previsti per i magistrati di
complemento”.
Articolo 12 – Norma Finanziaria . *
1.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 della
presente legge la spesa prevista è determinata in 12.000.000 euro
per l’anno 2005, e in 105.000.000 euro a decorrere dall'anno 2006.
Al relativo onere si provvede:
a) Quanto a 12.000.000 euro, per l’anno 2005, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa per il pagamento delle indennità
spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice
procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati ai sensi degli articoli
11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, dell’articolo
4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dell'articolo 8 della
legge 22 luglio 1997, n. 276;
b) Quanto a 60.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2006, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il pagamento
delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari
di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati
ai sensi degli articoli 11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre
1991, n. 374, dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 273, dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276;
c) Quanto a 45.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2006, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. |