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XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 731
D’iniziativa del deputato SINISCALCHI
Onorevoli Colleghi! - E' noto che la giustizia è afflitta da innumerevoli
problemi. Così come un dato di fatto, obiettivo ed incontrovertibile,
è la quotidiana lotta dell'amministrazione della giustizia finalizzata
ad affermare la legalità. E' noto a tutti il quadro desolante dell'amministrazione
della giustizia in Italia che emerge, con la crudezza dei numeri, dalle allarmanti
relazioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione e dei procuratori
generali presso le corti di appello.
Non ci si può esimere dal rilevare, purtroppo, che l'amministrazione
della giustizia con i numeri attuali non è in grado di assicurare l'effettività
del diritto, basti pensare all'arretrato dei procedimenti penali e civili
ormai divenuto di dimensioni spaventose. Prova ne sia la semplice constatazione
dei tempi di un processo: in media un processo civile giunge a sentenza dopo
un iter processuale di circa venti anni ed un processo penale raggiunge il
suo epilogo sovente dopo circa dieci anni. Non si può ragionevolmente
sostenere, quindi, che sconcertanti fenomeni come quelli ricordati non evidenzino,
in primo luogo, una drammatica carenza di organici. Attualmente la carenza
di organico della magistratura si aggira intorno alle 1.300 unità che
non potranno, certamente, essere reperite attraverso l'uso dei "maxi
concorsi" espletati negli ultimi anni che non sono stati in grado di
fornire sufficienti garanzie di celerità e di selezione tecnica attitudinale.
Paradossalmente, i citati concorsi, pur comportando un massiccio afflusso
di candidati, non hanno neppure conseguito la completa copertura dei posti
disponibili. La presente proposta di legge si colloca sulla strada della risoluzione
di tale circolo vizioso, prefiggendosi l'istituzione di un ruolo di magistrati
di complemento ad esaurimento da destinare ai tribunali ed alle procure della
Repubblica per l'amministrazione di tutte quelle funzioni giudiziarie che
la legislazione vigente attribuisce ai magistrati onorari. Per anni la giustizia
pretorile è stata amministrata quasi esclusivamente dalla magistratura
onoraria. Infatti, solo grazie all'attività dei vice procuratori onorari
e dei vice pretori onorari lo svolgimento delle udienze non ha registrato
un definitivo collasso. La presenza dei vice procuratori della Repubblica,
nella quasi totalità delle udienze, rappresenta la sola concreta possibilità
per celebrare i processi e per permettere ai sostituti procuratori lo svolgimento
dell'attività istruttoria e di indagine. Prova ne sia l'elevatissimo
numero di deleghe conferite ai vice procuratori della Repubblica.
I giudici onorari, sia in materia penale che civile, rappresentano una colonna
di sostegno per l'enorme mole di carichi processuali che aumentano in maniera
esponenziale. In concreto, essi da magistrati supplenti sono diventati giudici
quotidianamente operanti nelle aule di giustizia pur continuando a percepire,
come compenso, un gettone di presenza di circa 80 mila lire ad udienza, indipendentemente
dalle ore di lavoro svolte e dal numero di procedimenti trattati.
Si impone un nuovo inquadramento giuridico ed economico dei rapporti instaurati
con i magistrati onorari. Ciò al fine di non disperdere le preziose
energie di questi operatori del diritto, indispensabili per il conseguimento
della primaria finalità rappresentata da un corretto funzionamento
della giustizia per tutti i cittadini.
Giova ricordare che già in altre occasioni lo Stato italiano ha riconosciuto
la validità ed insostituibilità dei magistrati onorari decretandone
l'immissione nella magistratura ordinaria. In particolare, con il decreto
legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, con la legge 18 maggio
1974 , n. 217, e con la legge 4 agosto 1977, n. 516. E' proprio attraverso
il già collaudato strumento della legge ordinaria che è possibile,
e nel contempo necessario, istituire la figura dei magistrati ausiliari attraverso
la cui creazione la presente proposta di legge intende ovviare alle enormi
carenze di magistrati.
Nel ruolo ad esaurimento che si intende istituire potrebbero trovare collocazione
i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che svolgono attualmente
le funzioni giudiziarie e che abbiano i requisiti per l'accesso alla magistratura,
nonché la comprovata esperienza professionale maturata nell'esercizio
della attività forense.
La presente proposta di legge prevede, altresì, l'immissione degli
appartenenti a tale ruolo di completamento nell'organico della magistratura
ordinaria attraverso un apposito corso-concorso.
L'articolo 106 della Costituzione prevede che la nomina dei magistrati ordinari
avvenga attraverso lo strumento del concorso, demandando alla legge ordinaria
la fissazione delle modalità e la normativa. E' pertanto possibile
la istituzione di tali concorsi riservati ai magistrati di complemento per
l'accesso ai ruoli della magistratura.
Parimenti, non va sottaciuto che solo di recente, con la legge 5 agosto 1998,
n. 303, si è data attuazione all'articolo 106 della Costituzione, che
ha permesso l'accesso alla posizione di membri laici della Suprema Corte di
cassazione attraverso lo strumento del concorso e dei requisiti dell'acquisita
professionalità verificata attraverso l'esercizio dell'attività
forense e dell'insegnamento, permettendo loro di accedere al ruolo di consigliere
di Corte di cassazione senza passare attraverso il normale iter in cui si
articola la carriera del magistrato ordinario.
Da ultimo, l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento
si rende ancora più necessario alla luce della istituzione del giudice
unico, attraverso il quale le figure dei vice procuratori onorari e dei giudici
onorari di tribunale hanno trovato non solo la loro scontata riconferma, ma,
addirittura, un ampliamento delle loro funzioni giudiziarie.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento, cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 42-ter, 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che:
a) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della magistratura;
b) non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pene detentive anche con contravvenzione, non siano incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, non abbiano riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
c) esercitino lodevolmente le funzioni giudiziarie onorarie a giudizio del dirigente dell'ufficio di appartenenza;
d) siano iscritti all'albo degli avvocati, al registro dei praticanti avvocati e si siano impegnati a cessare l'attività forense;
e) non abbiano superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso della idoneità fisica e psichica.
Art. 2.
1. I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale sono immessi
nel ruolo di complemento a tempo indeterminato, rispettivamente, nelle funzioni
di sostituto
procuratore della Repubblica e di giudice di tribunale.
Art. 3.
1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 1 è corrisposto il trattamento economico spettante ai magistrati di tribunale comprensivo di tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria. Allo stesso personale sono attribuiti lo status giuridico e le guarentigie di cui alle vigenti disposizioni di legge riguardanti i magistrati di ruolo.
Art. 4.
1. Gli avvocati al momento della immissione nel ruolo di complemento ad esaurimento devono cancellarsi, a pena di decadenza, dall'albo professionale di appartenenza entro due mesi.
Art. 5.
1. I magistrati di cui all'articolo 1, prima di assumere il proprio ufficio, svolgono una fase di tirocinio mirato per sei mesi nell'ufficio giudiziario presso il quale dovranno svolgere le funzioni. Agli stessi è affiancato per tale periodo un magistrato di corte di appello.
Art. 6.
1. Per l'immissione nel ruolo di cui all'articolo 1 gli interessati devono
presentare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,
apposita domanda al Consiglio superiore della magistratura, inoltrandola per
il tramite della procura della Repubblica di residenza specificando i titoli
di preferenza.
2. La disponibilità a prestare servizio presso le sedi delle procure
e dei tribunali a rischio è considerata titolo preferenziale.
Art. 7.
1. Una apposita commissione, nominata dal Consiglio superiore della magistratura,
entro due mesi dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo
6, redige le graduatorie per i sostituti procuratori ed i giudici di tribunale.
2. L'assegnazione delle sedi avviene entro e non oltre un mese dalla pubblicazione
delle relative graduatorie nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
Art. 8.
1. Il Ministero della giustizia bandisce un corso-concorso per la immissione
nel ruolo della magistratura onoraria, riservato al personale di cui all'articolo
1, finalizzato al perfezionamento della preparazione teorica e pratica ed
al termine del quale i candidati sostengono una prova scritta di carattere
pratico.
2. Al corso-concorso di cui al comma 1 possono partecipare soltanto i sostituti
procuratori ed i giudici di tribunale, che abbiano conseguito un attestato
di idoneità rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo
126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni.
Art. 9.
1. Il corso-concorso di cui all'articolo 8 ha durata di nove mesi ed è
organizzato dal Consiglio superiore della magistratura.
2. I criteri di valutazione del corso-concorso, le modalità della prova
pratica ed il punteggio da attribuire sono stabiliti dal Consiglio superiore
della magistratura.
Art. 10.
1. Le figure dei vice procuratori onorari e dei giudici onorari di tribunale
sono soppresse.
2. Gli articoli 42-bis, 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies,
71, 71-bis e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 11.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.