IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga
o al differimento di termini previsti da disposizioni
legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici,
al fine di consentire una piu' concreta e puntuale
attuazione dei medesimi adempimenti, nonche' per corrispondere a pressanti
esigenze sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n
a
il seguente
decreto-legge:
Artt. 1-17
- Omissis
-
Art. 18.
Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza
1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di
entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i
quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di
cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio
delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.
2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui
mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della
proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004,
n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo
42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati
nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.
Art. 19.
- Omissis -
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli