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CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)
II Commissione
- Resoconto di mercoledì 1 dicembre 2004
Mercoledì
1 dicembre 2004. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.
La seduta comincia alle 14.50.
Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento.
C. 5163 Vitali, C. 921 Lumia, C. 1531 Fragalà, C. 1735 Angela Napoli,
C. 1780 Misuraca e C. 1912 Gazzara.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 25 novembre 2004.
Nino MORMINO, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione
la proposta di legge C. 5390 a firma dei deputati Ranieli e Volontè,
recante la disciplina organica della magistratura onoraria. La proposta
di legge tende ad uniformare la disciplina sulla magistratura onoraria,
mettendo ordine in una normativa stratificatasi nel tempo.
Ricorda che il relatore nelle sedute precedenti aveva ravvisato l'opportunità
che venisse verificata l'eventualità di abbinare alle proposte
di legge in esame la proposta di legge C. 5390.
Erminia MAZZONI (UDC), relatore, illustra la proposta di legge C. 5390
a prima firma Ranieli, volta ad uniformare la disciplina sulla magistratura
onoraria, oggi caratterizzata da una legislazione non omogenea, risultante
da interventi normativi succedutisi nel tempo, in circostanze caratterizzate
spesso dall'urgenza.
L'intervento normativo in oggetto si limita al riordino delle sole categorie
principali di magistrati onorari, cioè i giudici di pace, i giudici
onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, tralasciando i giudici
onorari aggregati che per la loro temporaneità e specificità
si devono considerare una categoria destinata ad esaurirsi.
Il progetto di legge in esame inoltre distingue da un lato i giudici onorari
cui sono state attribuite funzioni giurisdizionali - civili e penali -
da esercitare in piena autonomia e in posizione paritaria rispetto ai
giudici professionali, nei limiti di competenza fissati dalla legge, presso
uffici dotati parimenti di completa autonomia (giudici di pace); dall'altro
i giudici onorari, cui possono essere attribuite dal presidente del tribunale
o, se il tribunale è costituito da più sezioni, dal presidente
o da altro magistrato che dirige la sezione, funzioni giurisdizionali
in caso di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari (professionali),
con tassativa esclusione, nella materia civile, dei procedimenti cautelari
e possessori ante causam e, nella materia penale, ad esempio, della funzione
di giudice per le indagini preliminari, di giudice dell'udienza preliminare,
nonché dei procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce
una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione.
Pertanto la proposta i legge in esame opera tale riordino prevedendo distinti
requisiti per la nomina, l'incompatibilità, la durata e la possibilità
di riconferma a seconda che si tratti di delineare una disciplina riferita
a magistrati non professionali che svolgono le funzioni giurisdizionali
con pienezza di competenza, in autonomia e con continuità, ovvero
riguardante coloro che le svolgono in via di mera supplenza dei magistrati
professionali e presso gli uffici diretti da questi ultimi.
La proposta di legge consta di 15 articoli che disciplinano la figura,
le funzioni e il ruolo dei magistrati onorari (articoli 1 e 2), i requisiti
per la nomina e le incompatibilità (articoli 3 e 4), l'ammissione
e lo svolgimento del tirocinio (articoli 5 e 6), la formazione permanente
(articolo 7), la durata (articolo 8), la cessazione e la decadenza dall'ufficio
(articolo 9), la revoca e altre sanzioni disciplinari (articolo 10), il
trasferimento (articolo 11), la nomina del giudice di pace coordinatore
(articolo 12), la sostituzione dei rappresentati designati dai consigli
dell'ordine degli avvocati (articolo 13), i doveri del magistrato onorario
(articolo 14), l'ubicazione ed i mezzi per il funzionamento degli uffici
(articolo 15).
La «temporaneità», considerata requisito peculiare
dei magistrati onorari, è stata disciplinata in modo differente
per i giudici onorari con pienezza di funzioni giurisdizionali rispetto
ai giudici onorari con funzioni giurisdizionali di supplenza. Allo stesso
modo è stata prevista una incompatibilità con l'esercizio
della professione forense più stringente, ovvero in ambito distrettuale,
per i giudici onorari che esercitano la funzione giurisdizionale in modo
pieno e autonomo, ed un'altra limitata al circondario per i giudici onorari
che la esercitano in via di supplenza del giudice professionale.
Quanto al requisito dell'età viene invece richiesta l'età
minima di cinquanta anni per i giudici di pace, mentre per i giudici onorari
di tribunale e i vice procuratori onorari è previsto un limite
massimo di quaranta anni.
Quanto alla durata nella carica (articolo 8), è fissata per i giudici
di pace in cinque anni, e in quattro per i giudici onorari di tribunale
e i vice procuratori onorari, mentre il giudice di pace può essere
confermato per due volte per eguale periodo, il giudice onorario di tribunale
e il vice procuratore onorario possono essere confermati soltanto una
volta.
Si è voluto dare particolare importanza alla formazione (articolo
7) - iniziale o permanente. Premessa la natura di dovere d'ufficio - sanzionabile
anche dal punto di vista disciplinare - che la formazione «permanente»
riveste per i magistrati onorari, si è ritenuto che debba essere
generalizzata la previsione del tirocinio preventivo come una sorta di
fase «paraconcorsuale» di selezione.
A questo riguardo, pare decisiva la considerazione secondo la quale la
preventività del tirocinio debba essere prevista non tanto in rapporto
alla nomina quanto all'assunzione delle funzioni: così configurata,
la formazione iniziale è caratteristica comune anche ai giudici
togati, che sono tenuti al superamento del periodo di uditorato prima
dell'assunzione di funzioni.
In materia di cessazione e di decadenza dall'ufficio, si è convenuto
sull'opportunità di procedere all'unificazione delle varie previsioni
dettate a proposito dei diversi magistrati onorari introducendo anche
per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari le sanzioni
disciplinari oggi previste solo per i giudici di pace (articolo 10).
Si prevede, infine, un nuovo sistema per la nomina dei coordinatori degli
uffici dei giudici di pace (articolo 12), non più affidato al criterio
oggettivo dell'anzianità di servizio, ma attribuendo la scelta
al Consiglio superiore della magistratura che valuta le attitudini e il
merito, lasciando l'anzianità come criterio residuale.
A tal proposito rileva che la proposta di legge in esame, che mantiene
quale requisito essenziale la temporaneità degli incarichi affidati
ai magistrati onorari, si pone come alternativa rispetto al progetto di
legge presentato dal deputato Vitali C. 5361. Ricorda infatti che il provvedimento
C. 5163 ha la finalità di stabilizzare la magistratura onoraria,
inquadrandola come un autonomo organo complementare rispetto a quella
togata.
Pertanto invita i membri della Commissione ad esprimersi sulla opportunità
di seguire il percorso normativo indicato dalla proposta di legge C. 5390
a prima firma Ranieli o su quello alternativo indicato dal progetto di
legge C. 5163 presentato dal deputato Vitali.
Luigi VITALI (FI), in qualità di primo firmatario della proposta
di legge C. 5163, evidenzia che la proposta C. 5390 si pone come assolutamente
alternativa alla sua. Infatti, mentre la sua proposta di legge è
volta a stabilizzare la magistratura onoraria rendendola organo autonomo
rispetto a quella togata e riconoscendole altresì maggiori diritti
accanto agli oneri già adesso presenti, il provvedimento presentato
dal deputato Ranieli è caratterizzato invece dall'irrigidimento
della posizione di tali magistrati.
Pertanto concorda con il relatore sull'opportunità che la Commissione
si esprima preliminarmente in ordine alle modifiche da apportare alla
normativa riguardante la magistratura onoraria.
Inoltre ritiene che sia essenziale che il Governo si esprima sulle proposte
di legge all'esame della Commissione anche in relazione alla sostenibilità
degli oneri finanziari che tali provvedimenti comporterebbero.
Erminia MAZZONI (UDC), relatore, dichiara di non condividere l'esclusione
dalla proposta di legge C. 5390 dei giudici onorari aggregati. Ritiene,
infatti, maggiormente condivisibile l'impostazione contenuta nella proposta
di legge C. 5163, in quanto più organica e strutturale.
Sergio COLA (AN), nel rilevare che la proposta di legge C. 5163 è
stata sottoscritta dalla maggior parte dei rappresentanti dei gruppi in
Commissione sia di maggioranza che di opposizione, evidenzia che tale
progetto di legge intende realizzare un risultato giudicato importante,
non più eludibile e come tale sentito dalla maggioranza del Parlamento.
Enrico BUEMI (Misto-SDI), nel ricordare di aver sottoscritto in maniera
convinta la proposta di legge C. 5163, rileva l'opportunità di
verificare la sostenibilità finanziaria di tale provvedimento.
Si mostra comunque disponibile all'abbinamento ella proposta di legge
C. 5390 prima firma Ranieli.
Giuseppe FANFANI (MARGH-U) condivide le posizioni espresse dai deputati
Buemi e Vitali. Inoltre ritiene essenziale per il prosieguo dell'esame
conoscere l'entità degli oneri finanziari derivanti dalle modifiche
che la proposta di legge C. 5163 intenderebbe introdurre. Si dichiara
infine favorevole all'abbinamento della proposta di legge C. 5390, al
fine di poterne approfondire alcuni aspetti.
Carolina LUSSANA (LNFP) evidenzia che il tema del riordino della magistratura
onoraria sia ritenuto importante e non più procrastinabile. In
relazione ai provvedimenti all'esame della Commissione, rileva il suo
favore rispetto alla proposta di legge C. 5163, che giudica più
organica e sistemica. Ritiene poi preliminare al seguito dell'esame della
materia in oggetto conoscere la sostenibilità degli oneri finanziari
di tale riforma. Ritiene poi superabili i dubbi di costituzionalità
avanzati al provvedimento in oggetto da alcuna parte della magistratura
togata. Si associa infine alle considerazioni del relatore in ordine all'opportunità
di abbinamento della proposta di legge C. 5390.
Nino MORMINO, presidente, rileva che la maggior parte della Commissione
si è espressa a favore della proposta di legge C. 5163 a prima
firma Vitali. Ritiene poi, anche in considerazione delle posizioni emerse
dal dibattito, che sia utile sospendere l'esame del provvedimento in attesa
che il Governo fornisca i dati necessari a valutare la sostenibilità
finanziaria del provvedimento in esame. Infatti a seconda delle risorse
disponibili la Commissione potrà valutare quale percorso normativo
seguire se quello indicato dalla proposta di legge C. 5163 o l'alternativo
progetto delineato dal provvedimento C.5390 a prima firma Ranieli.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame
ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.
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