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Parlamento

Resoconto 1° Dicembre 2004


 

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)

 

II Commissione - Resoconto di mercoledì 1 dicembre 2004

Mercoledì 1 dicembre 2004. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.


La seduta comincia alle 14.50.


Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento.


C. 5163 Vitali, C. 921 Lumia, C. 1531 Fragalà, C. 1735 Angela Napoli, C. 1780 Misuraca e C. 1912 Gazzara.
(Seguito dell'esame e rinvio).


La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 25 novembre 2004.


Nino MORMINO, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 5390 a firma dei deputati Ranieli e Volontè, recante la disciplina organica della magistratura onoraria. La proposta di legge tende ad uniformare la disciplina sulla magistratura onoraria, mettendo ordine in una normativa stratificatasi nel tempo.
Ricorda che il relatore nelle sedute precedenti aveva ravvisato l'opportunità che venisse verificata l'eventualità di abbinare alle proposte di legge in esame la proposta di legge C. 5390.


Erminia MAZZONI (UDC), relatore, illustra la proposta di legge C. 5390 a prima firma Ranieli, volta ad uniformare la disciplina sulla magistratura onoraria, oggi caratterizzata da una legislazione non omogenea, risultante da interventi normativi succedutisi nel tempo, in circostanze caratterizzate spesso dall'urgenza.
L'intervento normativo in oggetto si limita al riordino delle sole categorie principali di magistrati onorari, cioè i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, tralasciando i giudici onorari aggregati che per la loro temporaneità e specificità si devono considerare una categoria destinata ad esaurirsi.
Il progetto di legge in esame inoltre distingue da un lato i giudici onorari cui sono state attribuite funzioni giurisdizionali - civili e penali - da esercitare in piena autonomia e in posizione paritaria rispetto ai giudici professionali, nei limiti di competenza fissati dalla legge, presso uffici dotati parimenti di completa autonomia (giudici di pace); dall'altro i giudici onorari, cui possono essere attribuite dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito da più sezioni, dal presidente o da altro magistrato che dirige la sezione, funzioni giurisdizionali in caso di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari (professionali), con tassativa esclusione, nella materia civile, dei procedimenti cautelari e possessori ante causam e, nella materia penale, ad esempio, della funzione di giudice per le indagini preliminari, di giudice dell'udienza preliminare, nonché dei procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione.
Pertanto la proposta i legge in esame opera tale riordino prevedendo distinti requisiti per la nomina, l'incompatibilità, la durata e la possibilità di riconferma a seconda che si tratti di delineare una disciplina riferita a magistrati non professionali che svolgono le funzioni giurisdizionali con pienezza di competenza, in autonomia e con continuità, ovvero riguardante coloro che le svolgono in via di mera supplenza dei magistrati professionali e presso gli uffici diretti da questi ultimi.
La proposta di legge consta di 15 articoli che disciplinano la figura, le funzioni e il ruolo dei magistrati onorari (articoli 1 e 2), i requisiti per la nomina e le incompatibilità (articoli 3 e 4), l'ammissione e lo svolgimento del tirocinio (articoli 5 e 6), la formazione permanente (articolo 7), la durata (articolo 8), la cessazione e la decadenza dall'ufficio (articolo 9), la revoca e altre sanzioni disciplinari (articolo 10), il trasferimento (articolo 11), la nomina del giudice di pace coordinatore (articolo 12), la sostituzione dei rappresentati designati dai consigli dell'ordine degli avvocati (articolo 13), i doveri del magistrato onorario (articolo 14), l'ubicazione ed i mezzi per il funzionamento degli uffici (articolo 15).
La «temporaneità», considerata requisito peculiare dei magistrati onorari, è stata disciplinata in modo differente per i giudici onorari con pienezza di funzioni giurisdizionali rispetto ai giudici onorari con funzioni giurisdizionali di supplenza. Allo stesso modo è stata prevista una incompatibilità con l'esercizio della professione forense più stringente, ovvero in ambito distrettuale, per i giudici onorari che esercitano la funzione giurisdizionale in modo pieno e autonomo, ed un'altra limitata al circondario per i giudici onorari che la esercitano in via di supplenza del giudice professionale.
Quanto al requisito dell'età viene invece richiesta l'età minima di cinquanta anni per i giudici di pace, mentre per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari è previsto un limite massimo di quaranta anni.
Quanto alla durata nella carica (articolo 8), è fissata per i giudici di pace in cinque anni, e in quattro per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, mentre il giudice di pace può essere confermato per due volte per eguale periodo, il giudice onorario di tribunale e il vice procuratore onorario possono essere confermati soltanto una volta.
Si è voluto dare particolare importanza alla formazione (articolo 7) - iniziale o permanente. Premessa la natura di dovere d'ufficio - sanzionabile anche dal punto di vista disciplinare - che la formazione «permanente» riveste per i magistrati onorari, si è ritenuto che debba essere generalizzata la previsione del tirocinio preventivo come una sorta di fase «paraconcorsuale» di selezione.
A questo riguardo, pare decisiva la considerazione secondo la quale la preventività del tirocinio debba essere prevista non tanto in rapporto alla nomina quanto all'assunzione delle funzioni: così configurata, la formazione iniziale è caratteristica comune anche ai giudici togati, che sono tenuti al superamento del periodo di uditorato prima dell'assunzione di funzioni.
In materia di cessazione e di decadenza dall'ufficio, si è convenuto sull'opportunità di procedere all'unificazione delle varie previsioni dettate a proposito dei diversi magistrati onorari introducendo anche per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari le sanzioni disciplinari oggi previste solo per i giudici di pace (articolo 10).
Si prevede, infine, un nuovo sistema per la nomina dei coordinatori degli uffici dei giudici di pace (articolo 12), non più affidato al criterio oggettivo dell'anzianità di servizio, ma attribuendo la scelta al Consiglio superiore della magistratura che valuta le attitudini e il merito, lasciando l'anzianità come criterio residuale.
A tal proposito rileva che la proposta di legge in esame, che mantiene quale requisito essenziale la temporaneità degli incarichi affidati ai magistrati onorari, si pone come alternativa rispetto al progetto di legge presentato dal deputato Vitali C. 5361. Ricorda infatti che il provvedimento C. 5163 ha la finalità di stabilizzare la magistratura onoraria, inquadrandola come un autonomo organo complementare rispetto a quella togata.
Pertanto invita i membri della Commissione ad esprimersi sulla opportunità di seguire il percorso normativo indicato dalla proposta di legge C. 5390 a prima firma Ranieli o su quello alternativo indicato dal progetto di legge C. 5163 presentato dal deputato Vitali.


Luigi VITALI (FI), in qualità di primo firmatario della proposta di legge C. 5163, evidenzia che la proposta C. 5390 si pone come assolutamente alternativa alla sua. Infatti, mentre la sua proposta di legge è volta a stabilizzare la magistratura onoraria rendendola organo autonomo rispetto a quella togata e riconoscendole altresì maggiori diritti accanto agli oneri già adesso presenti, il provvedimento presentato dal deputato Ranieli è caratterizzato invece dall'irrigidimento della posizione di tali magistrati.
Pertanto concorda con il relatore sull'opportunità che la Commissione si esprima preliminarmente in ordine alle modifiche da apportare alla normativa riguardante la magistratura onoraria.
Inoltre ritiene che sia essenziale che il Governo si esprima sulle proposte di legge all'esame della Commissione anche in relazione alla sostenibilità degli oneri finanziari che tali provvedimenti comporterebbero.


Erminia MAZZONI (UDC), relatore, dichiara di non condividere l'esclusione dalla proposta di legge C. 5390 dei giudici onorari aggregati. Ritiene, infatti, maggiormente condivisibile l'impostazione contenuta nella proposta di legge C. 5163, in quanto più organica e strutturale.


Sergio COLA (AN), nel rilevare che la proposta di legge C. 5163 è stata sottoscritta dalla maggior parte dei rappresentanti dei gruppi in Commissione sia di maggioranza che di opposizione, evidenzia che tale progetto di legge intende realizzare un risultato giudicato importante, non più eludibile e come tale sentito dalla maggioranza del Parlamento.


Enrico BUEMI (Misto-SDI), nel ricordare di aver sottoscritto in maniera convinta la proposta di legge C. 5163, rileva l'opportunità di verificare la sostenibilità finanziaria di tale provvedimento. Si mostra comunque disponibile all'abbinamento ella proposta di legge C. 5390 prima firma Ranieli.


Giuseppe FANFANI (MARGH-U) condivide le posizioni espresse dai deputati Buemi e Vitali. Inoltre ritiene essenziale per il prosieguo dell'esame conoscere l'entità degli oneri finanziari derivanti dalle modifiche che la proposta di legge C. 5163 intenderebbe introdurre. Si dichiara infine favorevole all'abbinamento della proposta di legge C. 5390, al fine di poterne approfondire alcuni aspetti.


Carolina LUSSANA (LNFP) evidenzia che il tema del riordino della magistratura onoraria sia ritenuto importante e non più procrastinabile. In relazione ai provvedimenti all'esame della Commissione, rileva il suo favore rispetto alla proposta di legge C. 5163, che giudica più organica e sistemica. Ritiene poi preliminare al seguito dell'esame della materia in oggetto conoscere la sostenibilità degli oneri finanziari di tale riforma. Ritiene poi superabili i dubbi di costituzionalità avanzati al provvedimento in oggetto da alcuna parte della magistratura togata. Si associa infine alle considerazioni del relatore in ordine all'opportunità di abbinamento della proposta di legge C. 5390.


Nino MORMINO, presidente, rileva che la maggior parte della Commissione si è espressa a favore della proposta di legge C. 5163 a prima firma Vitali. Ritiene poi, anche in considerazione delle posizioni emerse dal dibattito, che sia utile sospendere l'esame del provvedimento in attesa che il Governo fornisca i dati necessari a valutare la sostenibilità finanziaria del provvedimento in esame. Infatti a seconda delle risorse disponibili la Commissione potrà valutare quale percorso normativo seguire se quello indicato dalla proposta di legge C. 5163 o l'alternativo progetto delineato dal provvedimento C.5390 a prima firma Ranieli.


Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


La seduta termina alle 15.05.