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Parlamento

Resoconto di mercoledì 3 novembre 2004


 

Gentili Colleghi,
sottoponiamo alla Vostra attenzione il resoconto della prima seduta della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati avente ad oggetto il progetto di legge istitutivo del ruolo dei magistrati di complemento (C 5163; Vitali - Cola - Buemi - Mazzoni - Fanfani - Lussana).

Pur nella consapevolezza delle difficoltà tecniche e politiche che accompagneranno i lavori parlamentari, esprimo piena fiducia in tutti gli Onorevoli Parlamentari della Commissione e nel Governo.

Il 3 novembre 2004 passerà alla storia come il giorno dell' elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America; ma noi tutti lo ricorderemo anche come il giorno in cui il Legislatore Italiano ha deciso finalmente di occuparsi della magistratura onoraria di tribunale.

Esprimo un particolare ringraziamento all'Onorevole Avvocato Erminia Mazzoni per la particolare attenzione dedicata al p.d.l. nella propria puntuale e articolata relazione introduttiva.

Cordiali Saluti

Per il Consiglio Direttivo
Paolo Valerio
Presidente Federmot


CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)

Resoconto di mercoledì 3 novembre 2004

- omissis -

SEDE REFERENTE
Mercoledì 3 novembre 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.
La seduta comincia alle 14.35

Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento
C. 5163 Vitali.

(Esame e rinvio)


La Commissione inizia l'esame.


Erminia MAZZONI (UDC), relatore, ritiene che in via preliminare la Commissione debba valutare l'opportunità di abbinare al provvedimento in esame le proposte di legge che, modificando parzialmente la normativa che regola la magistratura onoraria, hanno per oggetto istituti che comunque rientrano nell'ambito delle materie sui quali incide la proposta C. 5163.
Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene opportuno che, prima di affrontare la questione relativa agli abbinamenti, il relatore svolga la relazione introduttiva del provvedimento, illustrandone il contenuto anche al fine di consentire alla Commissione di esprimersi consapevolmente sull'abbinamento che il relatore intende proporre.

Francesco BONITO (DS-U), nel sottolineare la frequente assenza in Commissione di rappresentanti del Governo, ritiene, a nome del proprio gruppo, che per esaminare in maniera adeguata una materia tanto delicata quanto quella della istituzione di una nuova figura di giudice sia necessario che il Governo esprima chiaramente il proprio avviso sul provvedimento in esame. Evidenzia, infatti, che attraverso una proposta di iniziativa parlamentare si mira a riformare in maniera organica la magistratura onoraria, che costituisce un elemento essenziale dell'ordinamento giudiziario. Rileva comunque che, per evitare di paralizzare i lavori della Commissione, non si opporrà alla illustrazione del provvedimento da parte del relatore nonostante l'assenza del Governo.

Gaetano PECORELLA, presidente, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni dell'onorevole Bonito circa l'esigenza della partecipazione del Governo ai lavori della Commissione, assicura di aver già sollecitato la presenza del governo durante l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi VITALI (FI), nell'associarsi ai rilievi espressi dall'onorevole Bonito, osserva, a titolo personale, che la presenza dei rappresentanti del governo è necessaria al fine di valutare la attuabilità, anche sotto il profilo finanziario, della riforma prevista dal provvedimento in oggetto. Evidenzia poi che la riforma della magistratura onoraria, pur non essendo una delle più urgenti in materia di giustizia, è senz'altro importante poiché volta a disciplinare in maniera organica tale magistratura, oggetto negli ultimi anni di continue proroghe che hanno messo in dubbio la stesso natura temporanea ed eccezionale degli incarichi conferiti ai magistrati onorari.

Gaetano PECORELLA, presidente, osserva che la Commissione è consapevole della necessità che la normativa che regola la magistratura onoraria sia modificata. Ricorda, a tale prposito, che sono gia all'esame della Commissione le proposte di legge C. 3413 Catanoso, C. 4155 Cusumano e C. 2840 Mazzoni riguardanti proprio la magistratura onoraria. L'esame di queste è stato sospeso poiché era stato prospettato, anche dal Governo, un intervento di riforma organica del settore.
Erminia MAZZONI (UDC), relatore, nel sottolineare l'importanza che il Governo si esprima su una materia così delicata, quale quella in oggetto, rileva che il progetto di legge in esame, all'articolo 1 istituisce il nuovo ruolo dei magistrati di complemento, stabilendo che i giudici che vi appartengono, reclutati secondo le modalità di cui agli articoli 3 ed 8 e sulla base di un giudizio di idoneità espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario, esercitano le loro funzioni giurisdizionali presso gli uffici del giudice di pace, presso i tribunali ordinari e presso le procure della Repubblica, distinguendosi, pertanto, dagli altri magistrati ordinari soltanto per «funzioni e modalità di reclutamento».
Come si legge nella relazione di accompagnamento, la proposta di legge prende lo spunto dalla considerazione che la magistratura onoraria, nel nostro Paese, non ha più un ruolo complementare ed occasionale in rapporto all'amministrazione della giustizia, ma anzi svolge una funzione assolutamente fondamentale nel rispondere alla domanda di giustizia che sempre più massicciamente proviene dai cittadini. A tale proposito, ricorda che proprio in questi giorni è all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 241 del 2004 che trasferisce dal tribunale al giudice di pace alcune delicate competenze in materia di convalida di provvedimenti ristrettivi della libertà personale di immigrati.
L'articolo 2 concerne il trattamento giuridico, economico e previdenziale dei magistrati di complemento, cui si applicano, seppur con alcune limitazioni, le relative norme, sembrerebbe anche di rango costituzionale, riguardanti i magistrati ordinari.
Relativamente al trattamento economico, mentre l'indennità integrativa speciale, l'indennità giudiziaria e gli altri diritti che la legge attribuisce ai magistrati di tribunale sono corrisposti ai magistrati di complemento per intero, lo stipendio, pur essendo calcolato sulla base di quello corrisposto ai magistrati ordinari aventi pari anzianità, è decurtato rispetto a questi ultimi del cinquanta per cento nei primi tre anni e del trentacinque per cento negli anni successivi; si ricorda che il comma 6 dell'articolo 1 stabilisce che i magistrati di complemento non possono esercitare le funzioni di giudice di Corte d'appello e di cassazione, salvo, tuttavia, «quanto previsto ai soli fini della progressione economica».
L'articolo 3 disciplina il concorso per titoli per l'accesso al ruolo dei magistrati di complemento al quale si applicano, in virtù del disposto del comma 1, anche le norme vigenti per il concorso da uditore giudiziario, in quanto compatibili.
Per accedere al concorso è necessario possedere alcuni requisiti tra i quali, oltre a quelli della cittadinanza, della età compresa tra i trenta e i sessanta anni, della idoneità fisica e psichica, del possesso della laurea in giurisprudenza, l'aver svolto, per almeno tre anni, funzioni giudiziarie come magistrato onorario, ovvero l'aver esercitato per un analogo periodo la professione di avvocato.
Tutti i candidati sono valutati comparativamente in base ai titoli posseduti e collocati in una graduatoria per l'accesso al tirocinio semestrale di cui al successivo articolo 4, all'esito del quale soltanto si consegue la nomina a magistrato di complemento.
Nella formazione della graduatoria di cui sopra la commissione esaminatrice deve tener conto di prefissati titoli preferenziali, attribuendo ad essi un valore decrescente secondo un ordine prestabilito. L'articolo in esame, inoltre, al comma 4, individua una serie di criteri necessari alla formazione della graduatoria, nella ipotesi in cui vi siano candidati aventi pari titoli.
I candidati sono chiamati, sulla base della graduatoria così formata, a scegliere, già prima che abbia inizio il tirocinio, la sede di destinazione, tra quelle individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura.
L'articolo 4 disciplina il tirocinio che ha durata semestrale e deve svolgersi nell'ambito di un ufficio analogo a quello presso il quale i vincitori dovranno, successivamente, esercitare le loro funzioni; esso è diretto al completamento della formazione di base ed all'avviamento (analogamente al c.d. uditorato mirato) alle specifiche funzioni che il partecipante è destinato a svolgere.
Soltanto all'esito del suddetto tirocinio e sulla base di un giudizio di idoneità espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, si consegue la nomina a magistrato di complemento.
L'articolo 5 individua le modalità per il passaggio dall'esercizio della funzione giudicante a quella requirente, nonché dall'esercizio della funzione giudicante civile a quella penale e viceversa. Tali passaggi sono deliberati dal Consiglio Superiore della Magistratura, sulla base di un parere del Consiglio giudiziario, e possono aver luogo solo dopo tre anni di permanenza nella funzione (ma solo una volta nell'arco dei primi cinque anni di servizio); essi devono essere preceduti da un tirocinio trimestrale diretto all'avviamento del magistrato di complemento alla nuova funzione.
L'articolo 6 istituisce un concorso per esami, riservato ai giudici di complemento con cinque anni di anzianità e finalizzato al conseguimento della nomina a magistrato di tribunale: tale concorso viene bandito - contestualmente a quello per uditore giudiziario - per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale di magistratura e si svolge secondo le seguenti modalità: due prove scritte, consistenti nella redazione di uno o più atti e nella trattazione teorica delle questioni connesse, nelle materie del diritto civile e del diritto penale; una prova orale su ciascuna delle materie previste per il concorso da uditore giudiziario.
L'articolo 7 detta una disciplina applicabile alle ipotesi in cui il magistrato onorario venga nominato, a seguito di superamento del relativo concorso, uditore giudiziario, ovvero, in base a quanto disposto dal suddetto articolo 6, magistrato di tribunale: si prevede la possibilità che l'anzianità maturata nel ruolo di complemento venga sommata a quella relativa al ruolo ordinario; ciò a fini retributivi e pensionistici, ma non anche, come si specifica al comma 2, per la assegnazione alle funzioni di appello e di legittimità, per le quali, dunque, si richiede una permanenza effettiva rispettivamente di tredici e venti anni nel ruolo ordinario.
L'articolo 8 detta disposizioni transitorie, dirette a disciplinare, con modalità particolari, l'accesso al ruolo di complemento dei giudici onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2003.
Si delinea un meccanismo in virtù del quale l'iscrizione al nuovo ruolo, ma soprattutto il connesso esercizio delle funzioni giurisdizionali, sembrerebbe aver luogo, seppur temporaneamente, su semplice domanda dell'interessato, mentre la assegnazione alla sede si baserebbe su una graduatoria formata sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 - cui è attribuita una validità di dieci anni e che deve essere aggiornata qualora il Ministro, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, provveda a dichiarare, dopo quattro anni, la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande; al comma 8 si dispone, poi, che i concorsi per il reclutamento (definitivo) di coloro che abbiano presentato tali domande, possano svolgersi anche trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore della legge ; in relazione a tali concorsi si prevede, inoltre, che siano banditi con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, con cadenza almeno biennale; il primo concorso deve essere bandito entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, per la copertura di almeno 2500 posti.
Fa notare, inoltre, come tali concorsi siano riservati ad una sola categoria - quella dei giudici onorari in servizio al 31 dicembre 2003 - e potenzialmente finalizzati alla copertura di tutti i posti disponibili nell'organico della magistratura di complemento, che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9, viene determinato in modo che il numero complessivo dei posti sia analogo a quello dei giudici onorari in servizio all'entrata in vigore della legge: l'articolo 8, ai commi 1 e 2, infatti, prevede che possano essere accettate tante domande quanti sono i posti disponibili nel ruolo dei magistrati di complemento, mentre al comma 8 si fa riferimento a concorsi riservati da bandire sino all'esaurimento della graduatoria formata, ai sensi del comma 3, sulla base di tutte le domande presentate, sino all' assorbimento, quindi, di tutti i magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2003 (o di quelli che tra essi abbiano presentato domanda) nel nuovo ruolo di complemento.
Ai commi 6 e 7 dell'articolo in esame si dispone, infine, che dalla data di entrata in vigore della legge non possano essere nominati nuovi magistrati onorari, mentre per quelli ancora in servizio si prevede una permanenza di non oltre dieci anni nei rispettivi uffici (ferme restando, ovviamente, le singole scadenze previste dalle disposizioni vigenti).
L'articolo 9 individua le materie che dovranno essere disciplinate mediante regolamenti ministeriali, da adottare, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, entro tre mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in esame; si prevede che il parere del Consiglio Superiore della Magistratura debba essere reso entro un mese dalla relativa richiesta e che, decorso tale termine, il Ministro possa comunque adottare i regolamenti suddetti; gli ambiti che il progetto di legge riserva alla normazione secondaria sono: le modalità di svolgimento del tirocinio semestrale propedeutico alla nomina a magistrato di complemento; le modalità di svolgimento del tirocinio trimestrale propedeutico al passaggio di funzioni; l'organico dei magistrati di complemento, da determinarsi, come già accennato, in modo che in ogni distretto di corte di appello sia istituito un numero di magistrati di complemento pari al numero complessivo dei giudici onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge ed un numero di sostituti procuratori di complemento pari al numero complessivo di vice procuratori onorari in servizio nel distretto alla medesima data.
Si prevede, altresì, l'emanazione di ulteriori regolamenti ministeriali (da emanarsi stavolta su conforme delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi sulla base di un suo parere vincolante) finalizzati alla individuazione delle sedi da assegnare ai vincitori dei concorsi riservati ai magistrati onorari in servizio al 31 dicembre 2003, di cui all'articolo 8.
All'articolo 10 si prevede la possibilità di istituire, mediante regolamenti ministeriali emanati con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 9, presso ogni corte d'appello, la pianta organica dei magistrati di complemento distrettuali, con il compito di svolgere le funzioni di cui agli articoli 4 e seguenti della legge n.48 del 2001 (sostituzione di magistrati assenti dal servizio per malattia, astensione obbligatoria o facoltativa per gravidanza o maternità, sospensione cautelare dal servizio). I magistrati di complemento distrettuali che, complessivamente, non possono essere più di un quarto del totale di magistrati di complemento, non possono sostituire i magistrati di appello (conformemente al disposto di cui al comma 6 dell'articolo 1 della proposta in esame).
L'articolo 11 contiene disposizioni di coordinamento; in particolare si interviene sul comma 2 dell'articolo 1 della legge istitutiva del giudice di pace (legge 21 novembre 1991, n. 374), al fine di adeguarne il contenuto alle innovazioni introdotte dal progetto in esame; si prevede, pertanto, che l'ufficio di giudice di pace, conformemente a quanto disposto al comma 1 dell'articolo 1, possa essere ricoperto da un magistrato onorario o da un magistrato di complemento, a cui si applicano le incompatibilità, le guarentigie, nonché il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsti per i magistrati di complemento.
L'articolo 12 provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dall'entrata in vigore del progetto in esame, nonché alla individuazione delle relative modalità di copertura.
Infine propone alla Commissione l'abbinamento delle proposte di legge C.1735 Angela Napoli e C. 1912 Gazzara, vertenti sulla medesima materia, e delle proposte di legge C.921 Lumia, C.1780 Misuraca e C. 1531 Fragalà, che la parte inerente il trattamento economico.
Ricorda poi che è stata presentata, ma non ancora assegnata alla Commissione, la proposta di legge C. 5390 a prima firma Ranieli avente ad oggetto la disciplina organica della magistratura onoraria.
Non ritiene invece opportuno abbinare le tre proposte di legge già all'esame della Commissione, come ricordato dal presidente, in quanto tali progetti di legge non intervengono in maniera sistemica sulla materia in oggetto, ma si limitano a disporre delle proroghe delle disposizioni già vigenti.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.35.