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CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)
Resoconto di
mercoledì 3 novembre 2004
- omissis
-
SEDE REFERENTE
Mercoledì 3 novembre 2004. - Presidenza del presidente Gaetano
PECORELLA.
La seduta comincia alle 14.35
Istituzione
del ruolo dei magistrati di complemento
C. 5163 Vitali.
(Esame e rinvio)
La Commissione inizia l'esame.
Erminia MAZZONI (UDC), relatore, ritiene che in via preliminare la Commissione
debba valutare l'opportunità di abbinare al provvedimento in esame
le proposte di legge che, modificando parzialmente la normativa che regola
la magistratura onoraria, hanno per oggetto istituti che comunque rientrano
nell'ambito delle materie sui quali incide la proposta C. 5163.
Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene opportuno che, prima di affrontare
la questione relativa agli abbinamenti, il relatore svolga la relazione
introduttiva del provvedimento, illustrandone il contenuto anche al fine
di consentire alla Commissione di esprimersi consapevolmente sull'abbinamento
che il relatore intende proporre.
Francesco BONITO
(DS-U), nel sottolineare la frequente assenza in Commissione di rappresentanti
del Governo, ritiene, a nome del proprio gruppo, che per esaminare in
maniera adeguata una materia tanto delicata quanto quella della istituzione
di una nuova figura di giudice sia necessario che il Governo esprima chiaramente
il proprio avviso sul provvedimento in esame. Evidenzia, infatti, che
attraverso una proposta di iniziativa parlamentare si mira a riformare
in maniera organica la magistratura onoraria, che costituisce un elemento
essenziale dell'ordinamento giudiziario. Rileva comunque che, per evitare
di paralizzare i lavori della Commissione, non si opporrà alla
illustrazione del provvedimento da parte del relatore nonostante l'assenza
del Governo.
Gaetano PECORELLA,
presidente, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni dell'onorevole
Bonito circa l'esigenza della partecipazione del Governo ai lavori della
Commissione, assicura di aver già sollecitato la presenza del governo
durante l'esame del provvedimento in oggetto.
Luigi VITALI
(FI), nell'associarsi ai rilievi espressi dall'onorevole Bonito, osserva,
a titolo personale, che la presenza dei rappresentanti del governo è
necessaria al fine di valutare la attuabilità, anche sotto il profilo
finanziario, della riforma prevista dal provvedimento in oggetto. Evidenzia
poi che la riforma della magistratura onoraria, pur non essendo una delle
più urgenti in materia di giustizia, è senz'altro importante
poiché volta a disciplinare in maniera organica tale magistratura,
oggetto negli ultimi anni di continue proroghe che hanno messo in dubbio
la stesso natura temporanea ed eccezionale degli incarichi conferiti ai
magistrati onorari.
Gaetano PECORELLA,
presidente, osserva che la Commissione è consapevole della necessità
che la normativa che regola la magistratura onoraria sia modificata. Ricorda,
a tale prposito, che sono gia all'esame della Commissione le proposte
di legge C. 3413 Catanoso, C. 4155 Cusumano e C. 2840 Mazzoni riguardanti
proprio la magistratura onoraria. L'esame di queste è stato sospeso
poiché era stato prospettato, anche dal Governo, un intervento
di riforma organica del settore.
Erminia MAZZONI (UDC), relatore, nel sottolineare l'importanza che il
Governo si esprima su una materia così delicata, quale quella in
oggetto, rileva che il progetto di legge in esame, all'articolo 1 istituisce
il nuovo ruolo dei magistrati di complemento, stabilendo che i giudici
che vi appartengono, reclutati secondo le modalità di cui agli
articoli 3 ed 8 e sulla base di un giudizio di idoneità espresso
dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere del Consiglio
giudiziario, esercitano le loro funzioni giurisdizionali presso gli uffici
del giudice di pace, presso i tribunali ordinari e presso le procure della
Repubblica, distinguendosi, pertanto, dagli altri magistrati ordinari
soltanto per «funzioni e modalità di reclutamento».
Come si legge nella relazione di accompagnamento, la proposta di legge
prende lo spunto dalla considerazione che la magistratura onoraria, nel
nostro Paese, non ha più un ruolo complementare ed occasionale
in rapporto all'amministrazione della giustizia, ma anzi svolge una funzione
assolutamente fondamentale nel rispondere alla domanda di giustizia che
sempre più massicciamente proviene dai cittadini. A tale proposito,
ricorda che proprio in questi giorni è all'esame della Camera dei
deputati il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 241 del
2004 che trasferisce dal tribunale al giudice di pace alcune delicate
competenze in materia di convalida di provvedimenti ristrettivi della
libertà personale di immigrati.
L'articolo 2 concerne il trattamento giuridico, economico e previdenziale
dei magistrati di complemento, cui si applicano, seppur con alcune limitazioni,
le relative norme, sembrerebbe anche di rango costituzionale, riguardanti
i magistrati ordinari.
Relativamente al trattamento economico, mentre l'indennità integrativa
speciale, l'indennità giudiziaria e gli altri diritti che la legge
attribuisce ai magistrati di tribunale sono corrisposti ai magistrati
di complemento per intero, lo stipendio, pur essendo calcolato sulla base
di quello corrisposto ai magistrati ordinari aventi pari anzianità,
è decurtato rispetto a questi ultimi del cinquanta per cento nei
primi tre anni e del trentacinque per cento negli anni successivi; si
ricorda che il comma 6 dell'articolo 1 stabilisce che i magistrati di
complemento non possono esercitare le funzioni di giudice di Corte d'appello
e di cassazione, salvo, tuttavia, «quanto previsto ai soli fini
della progressione economica».
L'articolo 3 disciplina il concorso per titoli per l'accesso al ruolo
dei magistrati di complemento al quale si applicano, in virtù del
disposto del comma 1, anche le norme vigenti per il concorso da uditore
giudiziario, in quanto compatibili.
Per accedere al concorso è necessario possedere alcuni requisiti
tra i quali, oltre a quelli della cittadinanza, della età compresa
tra i trenta e i sessanta anni, della idoneità fisica e psichica,
del possesso della laurea in giurisprudenza, l'aver svolto, per almeno
tre anni, funzioni giudiziarie come magistrato onorario, ovvero l'aver
esercitato per un analogo periodo la professione di avvocato.
Tutti i candidati sono valutati comparativamente in base ai titoli posseduti
e collocati in una graduatoria per l'accesso al tirocinio semestrale di
cui al successivo articolo 4, all'esito del quale soltanto si consegue
la nomina a magistrato di complemento.
Nella formazione della graduatoria di cui sopra la commissione esaminatrice
deve tener conto di prefissati titoli preferenziali, attribuendo ad essi
un valore decrescente secondo un ordine prestabilito. L'articolo in esame,
inoltre, al comma 4, individua una serie di criteri necessari alla formazione
della graduatoria, nella ipotesi in cui vi siano candidati aventi pari
titoli.
I candidati sono chiamati, sulla base della graduatoria così formata,
a scegliere, già prima che abbia inizio il tirocinio, la sede di
destinazione, tra quelle individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura.
L'articolo 4 disciplina il tirocinio che ha durata semestrale e deve svolgersi
nell'ambito di un ufficio analogo a quello presso il quale i vincitori
dovranno, successivamente, esercitare le loro funzioni; esso è
diretto al completamento della formazione di base ed all'avviamento (analogamente
al c.d. uditorato mirato) alle specifiche funzioni che il partecipante
è destinato a svolgere.
Soltanto all'esito del suddetto tirocinio e sulla base di un giudizio
di idoneità espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura,
si consegue la nomina a magistrato di complemento.
L'articolo 5 individua le modalità per il passaggio dall'esercizio
della funzione giudicante a quella requirente, nonché dall'esercizio
della funzione giudicante civile a quella penale e viceversa. Tali passaggi
sono deliberati dal Consiglio Superiore della Magistratura, sulla base
di un parere del Consiglio giudiziario, e possono aver luogo solo dopo
tre anni di permanenza nella funzione (ma solo una volta nell'arco dei
primi cinque anni di servizio); essi devono essere preceduti da un tirocinio
trimestrale diretto all'avviamento del magistrato di complemento alla
nuova funzione.
L'articolo 6 istituisce un concorso per esami, riservato ai giudici di
complemento con cinque anni di anzianità e finalizzato al conseguimento
della nomina a magistrato di tribunale: tale concorso viene bandito -
contestualmente a quello per uditore giudiziario - per un numero di posti
non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale
di magistratura e si svolge secondo le seguenti modalità: due prove
scritte, consistenti nella redazione di uno o più atti e nella
trattazione teorica delle questioni connesse, nelle materie del diritto
civile e del diritto penale; una prova orale su ciascuna delle materie
previste per il concorso da uditore giudiziario.
L'articolo 7 detta una disciplina applicabile alle ipotesi in cui il magistrato
onorario venga nominato, a seguito di superamento del relativo concorso,
uditore giudiziario, ovvero, in base a quanto disposto dal suddetto articolo
6, magistrato di tribunale: si prevede la possibilità che l'anzianità
maturata nel ruolo di complemento venga sommata a quella relativa al ruolo
ordinario; ciò a fini retributivi e pensionistici, ma non anche,
come si specifica al comma 2, per la assegnazione alle funzioni di appello
e di legittimità, per le quali, dunque, si richiede una permanenza
effettiva rispettivamente di tredici e venti anni nel ruolo ordinario.
L'articolo 8 detta disposizioni transitorie, dirette a disciplinare, con
modalità particolari, l'accesso al ruolo di complemento dei giudici
onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2003.
Si delinea un meccanismo in virtù del quale l'iscrizione al nuovo
ruolo, ma soprattutto il connesso esercizio delle funzioni giurisdizionali,
sembrerebbe aver luogo, seppur temporaneamente, su semplice domanda dell'interessato,
mentre la assegnazione alla sede si baserebbe su una graduatoria formata
sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 - cui è
attribuita una validità di dieci anni e che deve essere aggiornata
qualora il Ministro, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura,
provveda a dichiarare, dopo quattro anni, la riapertura dei termini per
la presentazione di nuove domande; al comma 8 si dispone, poi, che i concorsi
per il reclutamento (definitivo) di coloro che abbiano presentato tali
domande, possano svolgersi anche trascorsi sette anni dalla data di entrata
in vigore della legge ; in relazione a tali concorsi si prevede, inoltre,
che siano banditi con decreto del Ministro della giustizia, sentito il
Consiglio Superiore della Magistratura, con cadenza almeno biennale; il
primo concorso deve essere bandito entro sei mesi dalla entrata in vigore
della legge, per la copertura di almeno 2500 posti.
Fa notare, inoltre, come tali concorsi siano riservati ad una sola categoria
- quella dei giudici onorari in servizio al 31 dicembre 2003 - e potenzialmente
finalizzati alla copertura di tutti i posti disponibili nell'organico
della magistratura di complemento, che, ai sensi del comma 4 dell'articolo
9, viene determinato in modo che il numero complessivo dei posti sia analogo
a quello dei giudici onorari in servizio all'entrata in vigore della legge:
l'articolo 8, ai commi 1 e 2, infatti, prevede che possano essere accettate
tante domande quanti sono i posti disponibili nel ruolo dei magistrati
di complemento, mentre al comma 8 si fa riferimento a concorsi riservati
da bandire sino all'esaurimento della graduatoria formata, ai sensi del
comma 3, sulla base di tutte le domande presentate, sino all' assorbimento,
quindi, di tutti i magistrati onorari in servizio alla data del 31 dicembre
2003 (o di quelli che tra essi abbiano presentato domanda) nel nuovo ruolo
di complemento.
Ai commi 6 e 7 dell'articolo in esame si dispone, infine, che dalla data
di entrata in vigore della legge non possano essere nominati nuovi magistrati
onorari, mentre per quelli ancora in servizio si prevede una permanenza
di non oltre dieci anni nei rispettivi uffici (ferme restando, ovviamente,
le singole scadenze previste dalle disposizioni vigenti).
L'articolo 9 individua le materie che dovranno essere disciplinate mediante
regolamenti ministeriali, da adottare, sentito il Consiglio Superiore
della Magistratura, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988,
entro tre mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in esame; si
prevede che il parere del Consiglio Superiore della Magistratura debba
essere reso entro un mese dalla relativa richiesta e che, decorso tale
termine, il Ministro possa comunque adottare i regolamenti suddetti; gli
ambiti che il progetto di legge riserva alla normazione secondaria sono:
le modalità di svolgimento del tirocinio semestrale propedeutico
alla nomina a magistrato di complemento; le modalità di svolgimento
del tirocinio trimestrale propedeutico al passaggio di funzioni; l'organico
dei magistrati di complemento, da determinarsi, come già accennato,
in modo che in ogni distretto di corte di appello sia istituito un numero
di magistrati di complemento pari al numero complessivo dei giudici onorari
in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge ed un numero
di sostituti procuratori di complemento pari al numero complessivo di
vice procuratori onorari in servizio nel distretto alla medesima data.
Si prevede, altresì, l'emanazione di ulteriori regolamenti ministeriali
(da emanarsi stavolta su conforme delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura, quindi sulla base di un suo parere vincolante) finalizzati
alla individuazione delle sedi da assegnare ai vincitori dei concorsi
riservati ai magistrati onorari in servizio al 31 dicembre 2003, di cui
all'articolo 8.
All'articolo 10 si prevede la possibilità di istituire, mediante
regolamenti ministeriali emanati con le modalità di cui al comma
1 dell'articolo 9, presso ogni corte d'appello, la pianta organica dei
magistrati di complemento distrettuali, con il compito di svolgere le
funzioni di cui agli articoli 4 e seguenti della legge n.48 del 2001 (sostituzione
di magistrati assenti dal servizio per malattia, astensione obbligatoria
o facoltativa per gravidanza o maternità, sospensione cautelare
dal servizio). I magistrati di complemento distrettuali che, complessivamente,
non possono essere più di un quarto del totale di magistrati di
complemento, non possono sostituire i magistrati di appello (conformemente
al disposto di cui al comma 6 dell'articolo 1 della proposta in esame).
L'articolo 11 contiene disposizioni di coordinamento; in particolare si
interviene sul comma 2 dell'articolo 1 della legge istitutiva del giudice
di pace (legge 21 novembre 1991, n. 374), al fine di adeguarne il contenuto
alle innovazioni introdotte dal progetto in esame; si prevede, pertanto,
che l'ufficio di giudice di pace, conformemente a quanto disposto al comma
1 dell'articolo 1, possa essere ricoperto da un magistrato onorario o
da un magistrato di complemento, a cui si applicano le incompatibilità,
le guarentigie, nonché il trattamento giuridico, economico e previdenziale
previsti per i magistrati di complemento.
L'articolo 12 provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dall'entrata
in vigore del progetto in esame, nonché alla individuazione delle
relative modalità di copertura.
Infine propone alla Commissione l'abbinamento delle proposte di legge
C.1735 Angela Napoli e C. 1912 Gazzara, vertenti sulla medesima materia,
e delle proposte di legge C.921 Lumia, C.1780 Misuraca e C. 1531 Fragalà,
che la parte inerente il trattamento economico.
Ricorda poi che è stata presentata, ma non ancora assegnata alla
Commissione, la proposta di legge C. 5390 a prima firma Ranieli avente
ad oggetto la disciplina organica della magistratura onoraria.
Non ritiene invece opportuno abbinare le tre proposte di legge già
all'esame della Commissione, come ricordato dal presidente, in quanto
tali progetti di legge non intervengono in maniera sistemica sulla materia
in oggetto, ma si limitano a disporre delle proroghe delle disposizioni
già vigenti.
Gaetano PECORELLA,
presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito
dell'esame ad altra seduta.
La seduta,
sospesa alle 15, è ripresa alle 15.35.
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