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REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE
DI BRESCIA
Registro
Ordinanze: /04
Registro Generale: 732/2004
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
GIANLUCA MORRI Ref., relatore
STEFANO TENCA Ref.
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nella camera
di consiglio del 14 maggio 2004
Visto il
ricorso 733/2004 proposto da:
SISCI BARBARA
ACAMPORA EMANUELA
ALBANI MARINO
BERRA MARIA CRISTINA
CANNOLETTA ERIKA
CECI ERMINIA
CODARIN CRISTINA
CONTE STAFANO
CREMASCHINI MARILENA
CREMONA ARIANNA
D'ANTONIO MARIA
FANETTI BARBARA
GANDINI DIEGO PAOLO ALDO
GENOVESE MARIA
GRECO ANTONELLA
GUERINI ANNA
GUTTADAURO FRANCESCA
SISTU MARIANGELA
IMMORDINO MARIA
LANDINI GIULIA
LISCI ROBERTO
LUNGHI MICAELA
MATASSI MARIA CRISTINA
MENDEZ RAFFAELLA
MISCALI GIANLUCA
TEDDE MARIA ALESSANDRA
PIOTTO ALESSANDRA
PRATI GIACOMO MARIA
PROIETTI GIAN LUCA
PROVARONE PIETRO
RAGALZI LUCA
ROVELLI ANNA
RUSSO GISELLA
SASSU SIMONE
rappresentati
e difesi da:
TRAVERSO CARLO EMILIO
MERISI SIMONA
con domicilio eletto in BRESCIA
VIA SOLFERINO, 9
presso
PELUCCO LORETTA
contro
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
rappresentato
e difeso da:
AVVOCATURA
DELLO STATO
con
domicilio ope legis in BRESCIA
VIA S. CATERINA, 6
presso
la sua sede
e
nei confronti di
GRASSINI
ILARIA
non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di misura cautelare, del bando di concorso per esami a
380 posti di uditore giudiziario e degli atti connessi;
Visti gli atti
e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla
parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
Udito il relatore
Ref. GIANLUCA MORRI e uditi, altresì, i difensori delle parti;
Rilevato e
considerato, ad un sommario esame:
- che la questione principale fatta valere con l'odierno ricorso riguarda,
sotto diversi profili, la prova preliminare di cui all'art.123-bis del
RD n. 12 del 1941, aggiunto dall'art. 2, del D.Lgs. 17.11.1997, n. 398
(poi abrogato dall'art. 9, della L. 13.2.2001, n. 48), prevista nel concorso
per esami a 380 posti per uditore giudiziario bandito con Decreto ministeriale
28.2.2004;
- che, detti profili riguardano, in primo luogo, la mancata esclusione
dalla stessa anche dei Magistrati onorari di tribunale, degli Avvocati
e degli abilitati all'esercizio della professione forense nonché,
sotto altro aspetto, la conformità della prova stessa con l ordinamento
costituzionale;
- che entrambe le prospettazioni paiono, all esame sommario proprio della
tutela cautelare, manifestamente infondate in ordine alle dedotte censure
di anticostituzionalità;
- che con riferimento alla mancata esclusione dalla prova preliminare
dei Magistrati onorari di tribunale, degli Avvocati e degli abilitati
all'esercizio della professione, non pare corretto il termine di confronto,
individuato dai ricorrenti, nei soggetti in possesso della specializzazione
per professioni forensi, atteso che il Legislatore ha esonerato detta
categoria per evidenti finalità incentivanti e promozionali di
dette scuole, nell ottica di valorizzazione dell attività formativa
universitaria e post universitaria, e non invece, come dedotto in ricorso,
per premiare una maggiore professionalità rispetto alle categorie
di cui sopra;
- che, sotto il diverso aspetto della conformità della prova preliminare
con l ordinamento costituzionale, pare esente da censure la volontà
del Legislatore di individuare nella stessa uno strumento di semplificazione
dell azione amministrativa volta alla selezione dei magistrati, i cui
risvolti negativi potrebbero attenere, semmai, alle modalità pratiche
di organizzazione e di svolgimento della medesima;
- che, in ordine al decimo motivo di censura, nella parte in cui evidenzia
l'inidoneità del DM 19.10.2001 alla reviviscenza della prova preliminare
per l'odierno concorso, il Collegio rileva che tale decreto, in relazione
al quadro normativo originariamente previsto dall'art. 18 comma 1 della
Legge n. 48 del 2001, disponeva l'espletamento di detta prova in relazione
alla circostanza “che i tempi occorrenti per dare attuazione a quanto
previsto dal richiamato articolo 125 quinquies del regio decreto 30 gennaio
1941, n.12 non possono che essere, in relazione alle predette attività,
estremamente lunghi e, di conseguenza, incompatibili con la necessità
di coprire in tempi brevi le gravi carenze nell'organico della magistratura
;
- che anche le successive modifiche al citato art. 18 comma 1, ad opera,
rispettivamente, dell'art. 19 comma 2 della Legge 28.12.2001, n. 448 e
dell'art. 12 del DL 25.10.2002, n. 236, conv., con modificazioni, in Legge
27.12.2002 n. 284, che hanno mutato sia le modalità operative per
l'espletamento dei relativi concorsi della c.d. fase transitoria (da 3
concorsi banditi con un unico decreto a 3 concorsi da bandire con autonomi
provvedimenti) sia i tempi di riferimento della fase stessa (prima due
e poi tre anni dalla data di entrata in vigore della citata Legge n. 48
del 2001), non possono ritenersi idonee per dubitare della legittimità
della prova pratica qualora non sussistano, di fatto, le condizioni organizzative
per attivare efficacemente il meccanismo dei correttori esterni;
Visti gli artt.
19 e 21 della Legge 6.12.1971, n. 1034 nonché l art. 36 del RD
17.8.1907 n. 642;
P.Q.M.
respinge la
suindicata istanza cautelare.
La presente
ordinanza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
BRESCIA, 14
maggio 2004
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