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ORDINANZA
relativa ai RICORSI avanti al T.A.R. di Brescia
avverso il primo bando di concorso per uditore giudiziario


REPUBBLICA ITALIANA


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

SEZIONE DI BRESCIA

Registro Ordinanze: /04

Registro Generale: 733/2004


nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
GIANLUCA MORRI Ref., relatore
STEFANO TENCA Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 14 maggio 2004

Visto il ricorso 733/2004 proposto da:


DE FERRARI STEFANIA
ABAGNARA CARMELA
ALBINI DAVIDE
ALFANO MAURILIO
ANSELMO LILIANA
ANTOLA FRANCESCA
BARZAGHI PAOLA ALESSANDRA LUISA
BELLINGERI SIMONE
BERARDINI PAOLA
BOCCONCELLO SABRINA
BOLLOLI SILVIO
BONSIGNORE PATRIZIA
BUTI MARTA
BUTTA' STEFANO
CACCIAPUOTI ASSUNTA
CAFARO TERESA
CAIAZZO ALESSANDRA
DE MARCO PATRIZIA
CALABRESE BARBARA
CAMILLERI GIULIA
CANDI ILARIA CLARICE MARIA
CAROLLO GRAZIA
CASTIGLIA ANNALISA
CASTRIOTA SILVIA
CAVASSA MONICA
FIORE ALESSANDRO
FINAMORE GIUSEPPE
FARINELLA DOMENICA
FARINA MARGHERITA MARZIA
FANCIANO MARA
FALCONE ALESSANDRA
ESPOSITO GIOVANNI
ERMO FRANCESCA
LO SCALZO CHIARA
LICARI LUCIA
LAURA ALESSANDRA
ISOLA VIVIANA
IACOVELLA ROCCO
GRILLO CONCETTA
GRIBUADO ADRIANO
GIUSTI SILVIA
PETRONI MILENA
PELUCCHI ANNALISA
PATANE' GIADA
PARLAVECCHIO VINCENZO
PALLINI MARIA GRAZIA
PALLADINO LAURA
ORRU' RAIMONDO
NASCA SIMONA
TRAVERSO MARIA CLEMENTINA
SOLLIMA DANIELA RITA
SODANO SIMONA
SESSA FEDERICO GABARDO
SBRAGI ELISABETTA
SABATUCCI ALESSANDRA
ROSSI ERMANNO
RIZZO VINCENZO
WEGHER ANNA
VANINI OMBRETTA
VALLEFUOCO LUCA
VALERIO PAOLO
TRIPI MARIO ANTONIO
RIGHI ENRICO
RENDA LETIZIA MARI
PRIMERANO DANIELA
POMARICO GIOVANNI
PO DANIELA
PIZZICOLI CLAUDIA
PISONI LUIGI
PIRAS ANTONIO MARIO
MERISI SIMONA
MENEGAZZO ALESSIA
MAUCERI ALESSANDRO
MARTA PAOLO CARLO
MARINELLI ENRICA
MANTOVANI MATTEO
MAGLIANO GIOVANNA
GIUNTI BEATRICE
GIUGLIANO TONIA
GIGANTI ANDREA GIACOMO
GIABBANI CLARA
GENNARI RAFFAELLA
GAMBUCCI CARLO
GALVAGNO EMANUELA
GAETANI MARIA CHIARA
DONES ALBERTO
DI NICOLA MARIA PAOLA
DI GERLANDO SERGIO
DI FALCO ANNA MARIA ROSA
DI CARLO TIZIANA
DEL SORBO MARIA ROSARIA
DE SIMONE GIOVANNA MARIA
DE ROGATIS ALFONSINA
CHESTA ILARIA ANNAMARIA
CIAFRONE GAIA ELENA ISIDE
CIARCIA LUCIA
COLOMBO ROBERTA
CORSETTO CARMEN
CUCCHIARA PAOLA
D'ELIA LETIZIA
DAMIANO ROSA

rappresentati e difesi da:
TRAVERSO CARLO EMILIO
MERISI SIMONA
con domicilio eletto in BRESCIA
VIA SOLFERINO, 9
presso
PELUCCO LORETTA

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio ope legis in BRESCIA

VIA S. CATERINA, 6

presso la sua sede

e nei confronti di

GRASSINI ILARIA
non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del bando di concorso per esami a 380 posti di uditore giudiziario e degli atti connessi;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Udito il relatore Ref. GIANLUCA MORRI e uditi, altresì, i difensori delle parti;

Rilevato e considerato, ad un sommario esame:
- che la questione principale fatta valere con l'odierno ricorso riguarda, sotto diversi profili, la prova preliminare di cui all'art.123-bis del RD n. 12 del 1941, aggiunto dall'art. 2, del D.Lgs. 17.11.1997, n. 398 (poi abrogato dall'art. 9, della L. 13.2.2001, n. 48), prevista nel concorso per esami a 380 posti per uditore giudiziario bandito con Decreto ministeriale 28.2.2004;
- che, detti profili riguardano, in primo luogo, la mancata esclusione dalla stessa anche dei Magistrati onorari di tribunale, degli Avvocati e degli abilitati all'esercizio della professione forense nonché, sotto altro aspetto, la conformità della prova stessa con l ordinamento costituzionale;
- che entrambe le prospettazioni paiono, all esame sommario proprio della tutela cautelare, manifestamente infondate in ordine alle dedotte censure di anticostituzionalità;
- che con riferimento alla mancata esclusione dalla prova preliminare dei Magistrati onorari di tribunale, degli Avvocati e degli abilitati all'esercizio della professione, non pare corretto il termine di confronto, individuato dai ricorrenti, nei soggetti in possesso della specializzazione per professioni forensi, atteso che il Legislatore ha esonerato detta categoria per evidenti finalità incentivanti e promozionali di dette scuole, nell ottica di valorizzazione dell attività formativa universitaria e post universitaria, e non invece, come dedotto in ricorso, per premiare una maggiore professionalità rispetto alle categorie di cui sopra;
- che, sotto il diverso aspetto della conformità della prova preliminare con l ordinamento costituzionale, pare esente da censure la volontà del Legislatore di individuare nella stessa uno strumento di semplificazione dell azione amministrativa volta alla selezione dei magistrati, i cui risvolti negativi potrebbero attenere, semmai, alle modalità pratiche di organizzazione e di svolgimento della medesima;
- che, in ordine al decimo motivo di censura, nella parte in cui evidenzia l'inidoneità del DM 19.10.2001 alla reviviscenza della prova preliminare per l'odierno concorso, il Collegio rileva che tale decreto, in relazione al quadro normativo originariamente previsto dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 48 del 2001, disponeva l'espletamento di detta prova in relazione alla circostanza “che i tempi occorrenti per dare attuazione a quanto previsto dal richiamato articolo 125 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 non possono che essere, in relazione alle predette attività, estremamente lunghi e, di conseguenza, incompatibili con la necessità di coprire in tempi brevi le gravi carenze nell'organico della magistratura ;
- che anche le successive modifiche al citato art. 18 comma 1, ad opera, rispettivamente, dell'art. 19 comma 2 della Legge 28.12.2001, n. 448 e dell'art. 12 del DL 25.10.2002, n. 236, conv., con modificazioni, in Legge 27.12.2002 n. 284, che hanno mutato sia le modalità operative per l'espletamento dei relativi concorsi della c.d. fase transitoria (da 3 concorsi banditi con un unico decreto a 3 concorsi da bandire con autonomi provvedimenti) sia i tempi di riferimento della fase stessa (prima due e poi tre anni dalla data di entrata in vigore della citata Legge n. 48 del 2001), non possono ritenersi idonee per dubitare della legittimità della prova pratica qualora non sussistano, di fatto, le condizioni organizzative per attivare efficacemente il meccanismo dei correttori esterni;

Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6.12.1971, n. 1034 nonché l art. 36 del RD 17.8.1907 n. 642;

P.Q.M.

respinge la suindicata istanza cautelare.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BRESCIA, 14 maggio 2004