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Documenti
L 18/05/1974 Num. 217
Legge 18 maggio 1974, n. 217 (in Gazz. Uff., 10 giugno, n. 150).
Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1. I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 1º dicembre 1973, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65º anno di età.
Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.
Ai suddetti vice pretori onorari è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale.
Ad essi sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e le disposizioni dell'art. 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 704, e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza
dal 1º dicembre 1973.
Art. 2. La norma prevista dal terzo comma del precedente articolo, nonchè le disposizioni richiamate dal successivo quarto comma si applicano anche ai vice pretori onorari di cui allo stesso articolo, in servizio al 1º ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorchè non lo siano più alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. Alla spesa si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1090 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1974.