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DLTLGT 30/04/1946 Num.352


Decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352 (in Gazz. Uff., 28 maggio, n. 123). -- Disposizioni sul personale della Magistratura.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 58;

Visto l'Ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto l'art. 6 della legge 31 ottobre 1942, n. 1352;

Vista la legge 28 gennaio 1943, n. 33;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 luglio 1944, n. 320;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210;

Visti gli articoli 1, 2, 3, 6, 8 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:


Art. 1. I vice pretori onorari, dopo almeno tre anni di servizio, i dottori in giurisprudenza che abbiano conseguito la laurea con voti 110 e riportato negli esami speciali una media non inferiore a 27, oppure abbiano conseguito la laurea con 99 voti e riportato negli esami speciali una media non inferiore a 24, ma abbiano tre anni di effettivo esercizio come procuratori legali, possono, entro i limiti della metà delle vacanze nei corrispondenti ruoli organici della magistratura, essere incaricati di esercitare le funzioni di pretore, di giudice o di sostituto, in corrispondenza, per ciascun ufficio giudiziario, di posti vacanti o occupati da magistrati che non vi prestino effettivo servizio.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo motivato parere favorevole del Consiglio giudiziario della Corte di appello del distretto di residenza, integrato da un avvocato nominato dai capi di Corte su designazione del Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto.

Con il 31 dicembre 1946 cessa la facoltà del Ministro di disporre nuovi incarichi ai sensi dei precedenti commi.


Art. 2. Durante l'incarico, a coloro che ne sono investiti si applicano le norme del vigente Ordinamento giudiziario concernenti i magistrati di carriera, per quanto riguarda le incompatibilità e la disciplina, e sono corrisposte la retribuzione iniziale annessa al grado decimo, nonchè tutte le altre competenze spettanti ai magistrati di detto grado.

Gli avvocati e procuratori legali devono essere cancellati dagli albi professionali all'atto del conferimento dell'incarico, alla cessazione del quale sono muovamente iscritti negli albi medesimi,

computandosi come utile, ai fini della relativa anzianità, anche il periodo durante il quale hanno esercitato l'incarico suddetto.


Art. 3. Gli incarichi di cui all'art. 1 cesseranno con la pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso speciale per aggiunto di cui al successivo art. 4.

Anche prima di tale data, l'incarico può essere revocato in ogni tempo, su parere conforme del Consiglio giudiziario costituito ai sensi del precedente art. 1.

Avverso il parere del Consiglio giudiziario possono ricorrere al Consiglio superiore della magistratura l'interessato ed il Ministro, rispettivamente entro dieci ed entro trenta giorni dalla comunicazione.

Salvo il caso di revoca per motivi disciplinari o per vincita del concorso di cui al successivo art. 4, o a domanda dell'interessato, all'atto della cessazione dell'incarico è corrisposta una indennità pari ad una mensilità dello stipendio, per ogni anno o frazione di anno di servizio, escluse tutte le altre competenze menzionate nel primo comma del precedente art. 2.


Art. 4. Coloro che avranno lodevolmente esercitato senza

interruzione, per almeno tre anni, le funzioni conferite ai sensi dei precedenti articoli, potranno, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, essere ammessi, se non avranno superati i 40 anni di età, ad un concorso speciale, ad essi riservato, per il conferimento di non più di duecento posti di aggiunto giudiziario.

Tale concorso che si svolgerà con le modalità stabilite negli articoli 133, 134 e 135 del vigente Ordinamento giudiziario, avrà luogo una volta tanto, dopo l'espletamento del primo esame per aggiunto, bandito per i vincitori del concorso per uditore che sarà indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto.


Art. 5. Le promozioni per scrutinio ai gradi 4º e 5º dei magistrati

dichiarati promovibili da una delle sezioni o dalle sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura possono essere disposte, con riserva di anzianità, prima che siano esauriti i lavori di revisione.

Esauriti i lavori di revisione, e formato un elenco di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica dalla sezione semplice o dalle sezioni unite, vengono sciolte le riserve di anzianità, conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato nell'unico elenco suddetto, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianità, le promozioni già disposte.

Il presente articolo si applica anche agli scrutini in corso di espletamento.


Art. 6. Gli articoli 256, 257 e 261 delle norme transitorie del vigente Ordinamento giudiziario sono abrogati, ed i magistrati in essi indicati possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 142, 143 e 144 dell'Ordinamento medesimo.


Art. 7. Fino al 31 dicemhre 1947 è data facoltà al Ministro per la

grazia e giustizia di destinare temporaneamente, per imprescindibili esigenze di servizio, personale in soprannumero alle piante organiche dei vari uffici giudiziari.

La disposizione si applica anche al personale previsto dagli articoli 1 e 4 del presente decreto.


Art. 8. é prorogata fino al 31 dicembre 1947 la applicabilità delle seguenti disposizioni:

art. 6 della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, con disposizioni sul personale della magistratura;

legge 28 gennaio 1943, n. 33, sulla sospensione del collocamento a riposo del personale giudiziario, escluso il capoverso dell'art. 1; decreto legislativo Luogotenenziale 9 luglio 1944, n. 320, sul richiamo in servizio dei magistrati; articoli 1, 2, 3, 6, 8 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438, con disposizioni temporanee relative al personale giudiziario; decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232, circa le applicazioni e supplenze con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210, sulla promozione ad aggiunto senza esami con riserva di anzianità, sono applicabili anche dopo la cessazione dello stato di guerra, per quegli uditori che, alla data di tale cessazione, abbiano compiuto il biennio della nomina, previsto dall'art. 1 del suddetto decreto legislativo Luogotenenzialie.


Art. 9. é abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle del

presente decreto, che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.

Nei territori non ancora restituiti alla amministraziore del Governo italiano, esso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui venga dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.