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L 26/07/1984 Num. 417
Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo unico. -- I vice pretori onorari di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, conservano l'incarico loro affidato e il relativo trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di età, salvo revoca disposta con provvedimento motivato dal Consiglio superiore della magistratura.