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Rassegna stampa
Da "Modello 5"
Allegato a "Italia Oggi" 31 luglio 2003
I contributi dovranno essere a carico dello Stato
Giudici di pace, pensioni da tutelare
presidente Cassa forense
Il sistema previdenziale ha disciplinato compiutamente il trattamento previdenziale di un lavoratore che ha svolto più mestieri in periodi non concomitanti e successivi, attraverso la ricongiunzione e la totalizzazione dei periodi di lavoro. In taluni casi le molteplici attività hanno carattere di contemporaneità e riguardano un professionista che deve subire una pluralità di posizioni previdenti ali (Cassa professionale, Inps ecc.). Tale ultima situazione è illegittima in quanto va affermato il principio di unicità della posizione previdenziale che deriva dal fatto che nel reddito professionale e nella contribuzione previdenziale va inclusa non solo l'attività professionale ma anche quelle attività che sono spesso connesse alla qualità di avvocato: amministratore di società, sindaco, consulente, custode giudiziario, amministratore giudiziario, giudice di pace, goa, giudice onorario ecc.
La questione riveste grande interesse per gli avvocati che svolgono attività di giudice di pace o di giudice onorario, sia per raggiungere i requisiti di anni e di reddito per maturare la pensione, sia per incrementarla e renderla più adeguata alle proprie esigenze. Ora è indubbio che non sembra possibile che chi svolge attività di avvocato e insieme di amministratore, sindaco, custode giudiziario ecc. venga assoggettato per queste ultime attività a separata contribuzione che affluisce alla gestione specia,e dell'Inps, rischiando di non godere di alcun trattamento pensionistico e assistenziale.>
Se un avvocato iscritto all'albo ha la sua previdenza obbligatoria (che deriva dall'iscrizione alla Cassa forense) tutte le attività che sono collegate alla sua posizione, alla sua. professionalità, al suo status vengono attratte nel lavoro professionale sia come reddito sia come contribuzione previdenziale.
Attraverso l'intervento determinante del ministro Giulio Tremonti, i professionisti italiani hanno visto tradursi nella legge di delega fiscale due importanti principi: la unicità della contribuzione previdenziale, il regime fiscale differenziato per le Casse professionali. Una legge fiscale che menziona, per la prima volta, le Casse privatizzate dei professionisti insieme ai Fondi pensione. Va subito predisposto un testo di decreto legislativo che dovrà comportare una graduale riduzione della imposizione fiscale sui redditi della gestione patrimoniale della Cassa forense. Trattasi, invero, di doppia tassazione illegittima sotto il profilo costituzionale. E' ingiusto e lesivo dei diritti degli avvocati tassare le pensioni e contemporaneamente tassare (mediamente fino al 18 per cento) il rendimento della gestione patrimoniale dei contributi effettuata per salvaguardarne il valore e la tenuta reale ai fini della puntuale erogazione dei trattamenti pensionistici. Gli obiettivi che si è prefissa la Cassa forense sono il frutto di un'iniziativa politica, costante e operosa, che è diretta a seguire con attenzione e tenacia l'iter parlamentare della Finanziaria, dei relativi collegati fiscali e previdenziali, nonché degli emendamenti e dei maxiemendamenti, oltre che dei decreti legislativi e correttivi, in un ambito innovativo del modo di fare le leggi nel nostro paese. Ora, nell'ambito di questa tecnica legislativa bisogna inserire anche la battaglia da intraprendere per assicurare ai giudici di pace la tutela previdenziale. Le norme già esistono in parte. Basterebbe curarne la integrazione. Il principio per il quale si sta battendo la Cassa forense è il seguente: l'avvocato può svolgere una pluralità di attività: difesa in giudizio, consulenza, amministratore, sindaco, giudice di pace, goa, got, giudice onorario. Se egli è iscritto, com'è obbligatoriamente, alla Cassa forense, è evidente che ogni attività da lui svolta, sia professionale, sia autonoma, sia dipendente deve essere tutelata e deve accedere alla sua unica posizione previdenziale obbligatoria. Solo come esempio si può fare riferimento a due recenti iniziative della Cassa forense che hanno raggiunto un risultato positivo: la inclusione di tutta la retribuzione dei goa nella contribuzione e tutela previdenziale, la inclusione dell'attività di custode giudiziario nell'attività professionale. Con la totalizzazione (salva la salvaguardia degli equilibri finanziari delle Casse professionali) si è data grande importanza agli spezzoni di attività lavorativa per cui si possono cumulare figurativamente i periodi lavorativi al fine di conseguire una complessiva pensione adeguata. Per i giudici di pace l'obiettivo è il pagamento dei contributi previdenziali da parte dello Stato e la possibilità di cumulare sia il reddito che i periodi lavorativi. Poca importanza ha, sotto tale riguardo, che vi sia l'immissione nei ruoli dei giudici di pace, in quanto la stessa non può intaccare la complessiva posizione previdenziale per i periodi lavorativi anche di diversa natura. Un fattivo contributo sul piano scientifico a questa impostazione lo hanno dato i colleghi Maurizio Cinelli e Giuseppe Ferraro.
Nell'ambito della pluralità dell'attività dell'avvocato e della inclusione in tale ambito lavorativo anche dell'attività di giudice di pace (certo la tutela previdenziale riguarda anche quei giudici di pace che non sono avvocati), e vieppiù nella sfera dell'ampia valutazione positiva espressa dal Procuratore generale della Cassazione riguardo al lavoro svolto dai giudici di pace, non credo che possa trovare ulteriore ostacolo la legittima aspettativa di tale categoria a vedersi riconosciuta, come per qualsiasi altro lavoratore, la tutela previdenziale.
Una sede di immediato intervento legislativo è il collegato previdenziale all'esame del senato; un'altra opportunità potrà essere data dalla prossima Finanziaria. Previdenza e assistenza vanno coniugate assieme in una concezione del lavoro che sia sempre tutelato. Con questa finalità abbiamo «rivoluzionato» la Cassa forense, oggi impegnata a sostenere le ragioni dei giudici di pace, con la stessa determinazione e lo stesso successo che abbiamo avuto per i goa: con una delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa forense del 21 marzo 2000, con un impegno dell'ente, e mio personale, presso la Direzione generale e il ministero della giustizia. Tra goa e giudici di pace non vedo, sotto il profilo dell'impegno lavorativo, una qualche differenza che possa giustificare un trattamento diverso. Così come lo stato fa per i goa, deve comportarsi per i giudici di pace, versando i contributi previdenziali che, per gli avvocati, andranno a beneficio della tutela previdenziale assicurata dalla Cassa forense.
Come ho evidenziato, il quadro legislativo c'è già ed è questo un momento favorevole per un intervento legislativo.
Prima la Cassa forense era profondamente lontana dai colleghi, un vuoto profondo divideva amministratori, iscritti e pensionati. Oggi tutto è cambiato. Il nostro atteggiamento politico è quello di favorire quanto più possibile le esigenze degli avvocati, sostenere strenuamente la posizione previdenziale unitaria, e favorire comunque una posizione previdenziale per colleghi la cui attività è fortemente a rischio.
Per i giudici di pace la erogazione dei contributi previdenziali dovrà essere effettuata dallo stato. Non sarebbe giusto caricare di una contribuzione del 10 per cento del reddito i giudici di pace che già ricevono una retribuzione ridotta e non rispondente alla qualità e quantità del loro lavoro.