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Rassegna stampa


Da "Guida al Diritto"

22 gennaio 2005


 

STRANIERI
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo - Revoca del permesso di soggiorno in caso di condanna, con provvedimento irrevocabile, per determinati reati. (Dlgs 25 luglio 1998 n. 286, articolo 26, comma 7-bis)

L'articolo 26, comma 7-bis, del testo unico sull'immigrazione, che prevede la revoca del permesso di soggiorno e la contestuale espulsione a mezzo della forza pubblica dello straniero condannato ex articolo 17I-ter della legge 633/1941, introduce nel nostro ordinamento una singolare ipotesi di pena accessoria, pur non qualificandola espressamente come tale. Tale revoca appare infatti, in primo luogo, complementare rispetto all'irrogazione della pena principale, nel senso che scaturisce direttamente da essa, ponendosi in un rapporto di causa-effetto rispetto alla sanzione principale prevista per il reato nella fase della sua comminazione (reclusione e multa). In secondo luogo, detta sanzione è automatica, nel senso che consegue di diritto alla sentenza di condanna, senza che vi sia la necessità da parte del giudice disporla in sentenza. In ultimo, essa è indefettibile o vincolante, nel senso che esclude in capo alla pubblica amministrazione ogni potere discrezionale sulla sua applicazione; e tanto appare chiaro dal verbo all'indicativo usato dalla norma comporta la revoca, che esclude che la questura possa esimersi dall'applicare la misura, in presenza di una condanna per taluno dei reati ivi contemplati.

Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, ordinanza 27 maggio 2004 - Giudice Pomarico
a cura di Alessandro Jazzetti; hanno collaborato, Ilaria Cevasco e Umberto Lauro