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Rassegna stampa


Da "Millemetri"

marzo 2005


GOT e VPO

Cosa c'è dietro le sigle?

A cura della Redazione

Parliamo della tua esperienza. È inevitabile chiederti come è stato possibile, per te, così giovane - per non dire giovanissimo - raggiungere tali vertici, quali sono stati i passaggi che ti hanno portato ad essere presidente della Federazione dei Giudici Onorari. Ma, prima ancora, ci piacerebbe sapere chi sono "quelli delle Feder.M.O.T." e cosa si nasconde dietro le strane sigle di GOT e VPO...

I magistrati onorari di tribunale sono stati istituiti nel 1999; oggi in Italia sono oltre 3.000 divisi in due qualifiche autonome: i giudici onorari di tribunale, G.o.t., e i vice pro-curatori onorari, V.p.o.
I Got svolgono funzioni giudicanti ed emettono le proprie sentenze per i reati puniti fino a 24 anni di reclusione e per le controversie in materia civile di qualunque valore; i Vpo svolgono presso i tribunali ordinari funzioni inquirenti e requirenti su delega del Procuratore della Repubblica, sostenendo l'accusa nei processi penali pendenti avanti ai tribunali e dirigendo le indagini relative ai reati di competenza del giudice di pace penale; infine rappresentano lo Stato nella Cause civili di particolare importanza (ad esempio quelle in materia di famiglia, in materia di interdizione delle persone incapaci, ecc.).
L'Associazione di cui sono presidente e fondatore, la Feder.M.O.T., rappresenta unitariamente entrambe queste due figure.
Il 30 maggio 2000, quando fui immesso nel possesso delle funzioni di vice procuratore, erano passati pochissimi anni dal conseguimento della mia laurea in giurisprudenza. Nel giorno del mio giuramento, il presidente del collegio giudicante interruppe l'udienza, come è prassi, segnalando
al pubblico ministero che vi era un suo nuovo collega che doveva pronunciare la formula di rito; ero molto emozionato perché, avendo studiato come avvocato, ero abituato a rivolgere la parola ai magistrati con la deferenza tipica che si tributa all'autorità giudiziaria, premettendo a qualunque altra frase le tradizionali formule di ossequio quali "eccellentissimo signor giudice", "illustrissimo signor pubblico ministero", "signoria vostra illustrissima", ecc; né potevo immaginare che di lì a breve mi sarei occupato della tutela sindacale dei miei nuovi "colleghi" giacché, fino ad un momento prima, essi mi erano sempre apparsi come i supremi depositari della Giustizia terrena, e non come dei lavoratori titolari di interessi anche sindacali.
Questa intuizione, forse banale ma inedita, si fece presto strada nella mia coscienza. Così, dopo aver verificato l'assoluta inadeguatezza di alcune associazioni di categoria già esistenti, il 20 dicembre 2001 mi recai da un notaio di Roma con altri due colleghi magistrati onorari di tribunale a costituire la Federmot, una realtà in continua crescita che già oggi è presente sul 90% del territorio nazionale, tramite una rete sempre più capillare di coordinatori locali ed un numero di iscritti in continua crescita che ha superato la metà dei magistrati onorari di tribunale in servizio nella Repubblica.

In sostanza i giudici onorari, che sarebbe meglio definire "onerari" (da onus!), svolgono il lavoro dei giudici ordinali ma senza uno stipendio adeguato e soprattutto senza prospettive. Approfondiamo il senso delle vostre rivendicazioni.

Il magistrato onorario nasce come giurista laico, preso
a prestito dall'avvocatura, dall'università o dal notariato; dopo un periodo più o meno lungo durante il quale pone le proprie competenze e professionalità al servizio della Giustizia, dovrebbe tornare alla propria attività principale di avvocato, di professore o di notaio.
Questo periodico turn-over, in teoria, doveva garantire, anche nella Magistratura, quell'osmosi con la società civile e quel periodico rinnovamento che, in altre istituzioni, come il Parlamento o il Governo, è realizzato attraverso le libere consultazioni elettorali.
I magistrati onorari hanno retribuzioni inferiori a quelle dei magistrati di ruolo; tuttavia non è questa la vera pietra dello scandalo, poiché ai magistrati onorari, diversamente da quanto previsto per i colleghi di ruolo, è consentito continuare la propria attività lavorativa principale men-tre svolgono le funzioni giudiziarie.
Il problema è semmai quello che la temporaneità della carica e la possibilità-necessità di svolgere contemporaneamente un altro lavoro, finiscono per creare vere e proprie aberrazioni; il magistrato onorario, infatti, dopo sei anni deve passare ad altro incarico giudiziario onorario oppure deve lasciare definitivamente le funzioni giudiziarie, lasciando il posto a nuovi colleghi meno esperti; inoltre durante il proprio mandato, dovendo continuare il proprio lavoro principale, si dedica solo parzialmente all'amministrazione della giustizia il che non si giustifica in un Paese come l'Italia dove il così detto debito giudiziario, cioè il numero delle cause pendenti arretrate, è superiore a tutti gli altri paesi dell'Unione Europea.
La concezione sottesa a questa organizzazione risente della forte matrice classista e censuaria che contraddistingueva la magistratura onoraria nell'Ottocento, quando la funzione giurisdizionale, al pari di quelle legislativa ed esecutiva, era considerata appannaggio esclusivo dell'aristocrazia o dell'alta borghesia, e quindi, in pratica, dei notabili
del luogo.
Questa impostazione, oggi, si pone in serio conflitto con i principi fondamentali sanciti nella Costituzione Repubblicana, seconda la quale la giustizia è amministrata in nome del popolo, il che vuoi dire di... tutto il popolo. Come comune cittadino diffiderei di uno Stato che consente ad un carabiniere o ad un medico di svolgere la propria funzione come secondo lavoro; non capisco come per un magistrato questa anomalia possa sopravvivere senza suscitare grandi clamori.

Come vengono individuati i giudici onorari? C'è un albo cui attingere? È discrezionale di chi? Bisogna proporsi?

Ogni due anni viene bandito un concorso pubblico per soli titoli riservato ai laureati in giurisprudenza di età superiore ai 25 anni e in possesso di determinati titoli di preferenza quali l'esercizio pregresso di funzioni giudiziarie, esercizio della professione forense come avvocato, insegnamento di materie giuridiche presso istituti superiori o università.
La nomina avviene con Decreto del Ministro della Giustizia su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, sentito il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello presso cui si intende concorrere.
Ovviamente la vita privata dei candidati che concorrono a tale carica viene sottoposta ad un minuzioso controllo preventivo al fine di escludere eventuali incompatibilità con l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Banalmente ed istintivamente, a noi "profani" verrebbe spontanea la domanda: senz'altro il vostro lavoro è precario, mal retribuito e senza prospettive certe, ma non sarebbe il caso di rivendicare un equilibrato e giusto inserimento nella magistratura ordinaria tramite concorsi?

È una soluzione periodicamente riproposta e già adottata in passato con riferimento ad un illustre antenato dei magistrati onorari di tribunale che si chiamava vice procuratore onorario.
Tra i magistrati arruolati tramite questi concorsi straordinari vi fu addirittura un dottore in giurisprudenza poi passato alla storia come Presidente della Repubblica, il Senatore a vita Oscar Luigi Scalfaro.
Nonostante questi illustri precedenti tale soluzione, oggi, è avversata dalla magistratura di ruolo, tendenzialmente contraria sia all'incremento della propria pianta organica ordinaria, sia al reclutamento tramite concorsi riservati ai magistrati onorari. La causa di questa contrarietà credo risieda principalmente in un equivoco di fondo: i magistrati onorari di tribunale sono visti come portatori di una cultura giuridica eterogenea e più sensibile alle tematiche care all'avvocatura, quali la presunzione di innocenza, o la ragionevole durata del processo. D'altronde nella Patria di Beccaria non è pensabile che i processi continuino a durare 20 anni e che si possa restare per mesi agli arresti in carcere in attesa di trovare un giudice libero che si incarichi di celebrare il processo. L'Italia sarà pure la culla del diritto, ma a forza di cullarlo, intrattenendosi nel frattempo per mesi ed anni su vuote dispute intorno alla separazione delle carriere dei magistrati, finiremo, nella migliore delle ipotesi, per addormentarlo.

Sarebbe interessante per noi sapere come si pongono i vari schieramenti politici, a livello parlamentare, riguardo ai vostri problemi ed alle rivendicazioni che avanzate da anni.

Alcuni mesi fa ho predisposto, per conto della Federmot, una proposta di legge istitutiva del ruolo dei magistrati di complemento. L'idea è quella di creare una magistratura di seconda fascia, composta di magistrati che si distinguano dai loro colleghi del ruolo ordinario solo per la diversità di funzioni (la Costituzione Italiana infatti non consente altre diverse discriminazioni tra un magistrato e l'altro).
I magistrati onorari di tribunale dovrebbero confluire, insieme ai giudici di pace, in questo nuovo ruolo di complemento ed occuparsi fondamentalmente dei processi di primo grado già oggi attribuiti ai magistrati onorari.
Si tratta di una soluzione di compromesso tra l'attuale inquadramento "precario" e l'inquadramento nel ruolo ordinario che, come detto, è osteggiato dai magistrati togati.
Sarà per merito di tale impostazione di compromesso, ma la proposta di legge ha riscosso il consenso di ben sette diversi partiti politici. Per la prima volta nella storia di questa legislatura, una proposta di legge in materia di giustizia è stata presentata e sottoscritta sia dai capi gruppo della maggioranza (Forza Italia, AN, Lega e UdC) che dai capi gruppo di alcuni tra i maggiori partiti dell'opposizione (Margherita, Verdi, SDI). Hanno manifestato apprezzamento per la proposta, seppure a titolo personale, anche singoli parlamentari o esponenti politici appartenenti ai partiti che non hanno sottoscritto la proposta (DS, Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani). Vedremo come andrà a finire.

Come è nata, perché è nata la vostra "categoria"; vi sono esperienze simili in altri paesi europei e come è stato affrontato e risolto il problema altrove?

I magistrati onorari di tribunale sono nati nel 1999, contemporaneamente alla soppressione di un loro illustre antenato, il vice pretore onorario, gloriosa figura istituita nel periodo monarchico con funzioni di supporto al magistrato professionale e, prevalentemente, per tenere aperti gli uffici pretorili dislocati in località sperdute o inospitali.
I vice pretori onorari erano quasi tutti avvocati che un giorno lavoravano come difensori e un giorno come pretori. Erano quasi sempre principi del foro, onorati (appunto!) di sedere sulla cattedra della pretura in sostituzione del magistrato titolare. Passarono i decenni e arrivarono le ferrovie e le autostrade; i cavalli cedettero il posto alle automobili; ma le sedi disagiate, anche nel periodo repubblicano, rimasero in mano ai vice pretori onorari, che progressivamente spuntavano come funghi anche nelle grandi città, utilissimi schiavi energetici di una magistratura di ruolo sempre più lenta, a fronte della crescente mole di lavoro, e sempre più propensa a delegare ad altri le proprie funzioni.
Nel 1999 un'epocale riforma giudiziaria travolge la giustizia italiana. Le preture sono soppresse e viene creato il giudice unico di tribunale, un super magistrato che decide da solo la gran parte delle cause civili e penali, comprese molte di quelle devolute precedentemente a collegi giudicanti composti da tre magistrati.
Successivamente a tale riassetto delle competenze i vice pretori e i vice procuratori sono ripescati dalle preture ormai soppresse, ribattezzati con nomi nuovi e trasferiti insieme ai pretori di ruolo, presso i nuovi super tribunali, nati dall'accorpameto delle soppresse preture e dei vecchi tribunali collegiali.
Nascono così i giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO), con competenze ben più ampie di quelle attribuite fino al 1999 ai magistrati delle preture.

Per chiudere, una riflessione generale sulla giustizia in Italia, anche confrontata con altri paesi e con altre realtà vicine alla nostra, con la Francia o con la Germania, ad esempio, per non andare tanto lontano.

Noi Italiani quando gettiamo lo sguardo oltre frontiera soffriamo di un complesso di inferiorità non del tutto giustificato. Occorre però fare dei distinguo tra la materia penale e quella civile. In materia penale, poiché viene messa a repentaglio la libertà personale di un individuo, è giusto essere garantisti: la nostra legge penale, ad esempio, offre agli imputati istituti sconosciuti in altri ordinamenti, quali le indagini difensive, il diritto al contraddittorio, il triplice grado di giudizio, la sospensione condizionale della pena, il divieto di comminare la pena capitale, solo per fare
alcuni esempi. Tuttavia appare eccessivo adottare lo stesso metro anche nei giudizi civili nei quali, immancabilmente, a causa dell'ipergarantismo tipico del nostro codice di procedura, si arriva alla sentenza di primo grado dopo cinque, sei, sette udienze, quando si è fortunati, in controversie che, spesso, sono di valore economico trascurabile e non incidono sui diritti personalissimi delle parti.
Anche a causa di questi eccessi che assorbono ingenti risorse umane ed economiche, siamo in Europa il fanalino di coda nella durata dei processi, il che incoraggia i disonesti a delinquere e a violare gli obblighi contrattuali confidando nell'eventualità che il processo non si celebri mai o non arrivi mai a conclusione o arrivi a conclusione quando il reato si è prescritto o il creditore ha rinunciato ad esercitare il proprio diritto.
In tale contesto non deve stupire il fatto che i capitali italiani fuggano all'estero e che i capitali esteri non vengano investiti in Italia: le imprese, infatti, ancor più dei privati, hanno bisogno di una tutela giudiziaria tempestiva, altrimenti preferiscono investire su mercati nazionali esteri nei quali il costo del lavoro è inferiore (es. Albania, Cina) o nei quali la tutela giudiziaria è più efficiente. In Germania, ad esempio, un processo penale dura poche ore o pochissimi giorni. In Italia alcuni anni. Ma per far correre i processi occorre prevedere un maggiore numero di magistrati; in Italia sono circa 8.000 più altrettanti tra magistrati onorari di tribunale e giudici di pace i quali, tuttavia, lavorano a mezzo servizio; in Germania sono 20.000.
Inoltre occorre articolare strumenti più severi di controllo sulla produttività dei magistrati e introdurre la possibilità per il Consiglio Superiore della Magistratura di sanzionare e, nei casi più gravi, revocare, i magistrati che lavorano poco o male.
I Magistrati, inoltre, oggi sono operativi dopo due anni dall'assunzione poiché vengono reclutati tra i semplici laureati e devono pertanto svolgere un lungo tirocinio retribuito prima di essere in grado di esercitare effettivamente le funzioni di giudice o di pubblico ministero. I magistrati dovrebbero invece essere selezionati tra i candidati già in possesso di rilevanti esperienze professionali, come avviene in Francia, dove la magistratura è considerata il più alto gradino della Pubblica Amministrazione. Ciò non significa che si debba importare in Italia il mo-dello Francese che non è immune da difetti, quali la forte soggezione dell'Autorità Giudiziaria al Presidente della Repubblica che, in Francia, è anche Presidente del Consiglio dei Ministri.
Occorrerebbe consentire ai giudici di decidere le cause civili vertenti su diritti patrimoniali non superiori ad un determinato valore con riti semplificati improntati a procedure cartolari alternative alla tradizionale trattazione in udienza.
Infine, fare causa in Italia costa poco, almeno in rapporto con agli altri Stati Europei; si dovrebbero introdurre, insieme ai suddetti meccanismi di contenimento della durata dei processi, efficaci mezzi disincentivanti contro le parti processuali che si rivolgono all'Autorità Giudiziaria con finalità dilatorie o con motivazioni pretestuose, prevedendo in tali casi l'applicazione obbligatoria, e non più facoltativa, di sanzioni pecuniarie e l'obbligo di rifondere le spese processuali della parte vincitrice per intero e non, come oggi avviene, nella misura determinata dal giudice, che spesso oggi liquida le spese di lite in misura inferiore a quella effettivamente sostenuta dalla parte vincitrice.