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GOT e VPO
Cosa
c'è dietro le sigle?
A
cura della Redazione
Parliamo
della tua esperienza. È inevitabile chiederti come è stato
possibile, per te, così giovane - per non dire giovanissimo - raggiungere
tali vertici, quali sono stati i passaggi che ti hanno portato ad essere
presidente della Federazione dei Giudici Onorari. Ma, prima ancora, ci
piacerebbe sapere chi sono "quelli delle Feder.M.O.T." e cosa
si nasconde dietro le strane sigle di GOT e VPO...
I magistrati onorari di tribunale
sono stati istituiti nel 1999; oggi in Italia sono oltre 3.000 divisi
in due qualifiche autonome: i giudici onorari di tribunale, G.o.t., e
i vice pro-curatori onorari, V.p.o.
I Got svolgono funzioni giudicanti ed emettono le proprie sentenze per
i reati puniti fino a 24 anni di reclusione e per le controversie in materia
civile di qualunque valore; i Vpo svolgono presso i tribunali ordinari
funzioni inquirenti e requirenti su delega del Procuratore della Repubblica,
sostenendo l'accusa nei processi penali pendenti avanti ai tribunali e
dirigendo le indagini relative ai reati di competenza del giudice di pace
penale; infine rappresentano lo Stato nella Cause civili di particolare
importanza (ad esempio quelle in materia di famiglia, in materia di interdizione
delle persone incapaci, ecc.).
L'Associazione di cui sono presidente e fondatore, la Feder.M.O.T., rappresenta
unitariamente entrambe queste due figure.
Il 30 maggio 2000, quando fui immesso nel possesso delle funzioni di vice
procuratore, erano passati pochissimi anni dal conseguimento della mia
laurea in giurisprudenza. Nel giorno del mio giuramento, il presidente
del collegio giudicante interruppe l'udienza, come è prassi, segnalando
al pubblico ministero che vi era un suo nuovo collega che doveva pronunciare
la formula di rito; ero molto emozionato perché, avendo studiato
come avvocato, ero abituato a rivolgere la parola ai magistrati con la
deferenza tipica che si tributa all'autorità giudiziaria, premettendo
a qualunque altra frase le tradizionali formule di ossequio quali "eccellentissimo
signor giudice", "illustrissimo signor pubblico ministero",
"signoria vostra illustrissima", ecc; né potevo immaginare
che di lì a breve mi sarei occupato della tutela sindacale dei
miei nuovi "colleghi" giacché, fino ad un momento prima,
essi mi erano sempre apparsi come i supremi depositari della Giustizia
terrena, e non come dei lavoratori titolari di interessi anche sindacali.
Questa intuizione, forse banale ma inedita, si fece presto strada nella
mia coscienza. Così, dopo aver verificato l'assoluta inadeguatezza
di alcune associazioni di categoria già esistenti, il 20 dicembre
2001 mi recai da un notaio di Roma con altri due colleghi magistrati onorari
di tribunale a costituire la Federmot, una realtà in continua crescita
che già oggi è presente sul 90% del territorio nazionale,
tramite una rete sempre più capillare di coordinatori locali ed
un numero di iscritti in continua crescita che ha superato la metà
dei magistrati onorari di tribunale in servizio nella Repubblica.
In
sostanza i giudici onorari, che sarebbe meglio definire "onerari"
(da onus!), svolgono il lavoro dei giudici ordinali ma senza uno stipendio
adeguato e soprattutto senza prospettive. Approfondiamo il senso delle
vostre rivendicazioni.
Il magistrato onorario nasce
come giurista laico, preso
a prestito dall'avvocatura, dall'università o dal notariato; dopo
un periodo più o meno lungo durante il quale pone le proprie competenze
e professionalità al servizio della Giustizia, dovrebbe tornare
alla propria attività principale di avvocato, di professore o di
notaio.
Questo periodico turn-over, in teoria, doveva garantire, anche nella Magistratura,
quell'osmosi con la società civile e quel periodico rinnovamento
che, in altre istituzioni, come il Parlamento o il Governo, è realizzato
attraverso le libere consultazioni elettorali.
I magistrati onorari hanno retribuzioni inferiori a quelle dei magistrati
di ruolo; tuttavia non è questa la vera pietra dello scandalo,
poiché ai magistrati onorari, diversamente da quanto previsto per
i colleghi di ruolo, è consentito continuare la propria attività
lavorativa principale men-tre svolgono le funzioni giudiziarie.
Il problema è semmai quello che la temporaneità della carica
e la possibilità-necessità di svolgere contemporaneamente
un altro lavoro, finiscono per creare vere e proprie aberrazioni; il magistrato
onorario, infatti, dopo sei anni deve passare ad altro incarico giudiziario
onorario oppure deve lasciare definitivamente le funzioni giudiziarie,
lasciando il posto a nuovi colleghi meno esperti; inoltre durante il proprio
mandato, dovendo continuare il proprio lavoro principale, si dedica solo
parzialmente all'amministrazione della giustizia il che non si giustifica
in un Paese come l'Italia dove il così detto debito giudiziario,
cioè il numero delle cause pendenti arretrate, è superiore
a tutti gli altri paesi dell'Unione Europea.
La concezione sottesa a questa organizzazione risente della forte matrice
classista e censuaria che contraddistingueva la magistratura onoraria
nell'Ottocento, quando la funzione giurisdizionale, al pari di quelle
legislativa ed esecutiva, era considerata appannaggio esclusivo dell'aristocrazia
o dell'alta borghesia, e quindi, in pratica, dei notabili
del luogo.
Questa impostazione, oggi, si pone in serio conflitto con i principi fondamentali
sanciti nella Costituzione Repubblicana, seconda la quale la giustizia
è amministrata in nome del popolo, il che vuoi dire di... tutto
il popolo. Come comune cittadino diffiderei di uno Stato che consente
ad un carabiniere o ad un medico di svolgere la propria funzione come
secondo lavoro; non capisco come per un magistrato questa anomalia possa
sopravvivere senza suscitare grandi clamori.
Come
vengono individuati i giudici onorari? C'è un albo cui attingere?
È discrezionale di chi? Bisogna proporsi?
Ogni due anni viene bandito
un concorso pubblico per soli titoli riservato ai laureati in giurisprudenza
di età superiore ai 25 anni e in possesso di determinati titoli
di preferenza quali l'esercizio pregresso di funzioni giudiziarie, esercizio
della professione forense come avvocato, insegnamento di materie giuridiche
presso istituti superiori o università.
La nomina avviene con Decreto del Ministro della Giustizia su deliberazione
del Consiglio Superiore della Magistratura, sentito il Consiglio Giudiziario
della Corte d'Appello presso cui si intende concorrere.
Ovviamente la vita privata dei candidati che concorrono a tale carica
viene sottoposta ad un minuzioso controllo preventivo al fine di escludere
eventuali incompatibilità con l'esercizio delle funzioni giudiziarie.
Banalmente
ed istintivamente, a noi "profani" verrebbe spontanea la domanda:
senz'altro il vostro lavoro è precario, mal retribuito e senza
prospettive certe, ma non sarebbe il caso di rivendicare un equilibrato
e giusto inserimento nella magistratura ordinaria tramite concorsi?
È una soluzione periodicamente
riproposta e già adottata in passato con riferimento ad un illustre
antenato dei magistrati onorari di tribunale che si chiamava vice procuratore
onorario.
Tra i magistrati arruolati tramite questi concorsi straordinari vi fu
addirittura un dottore in giurisprudenza poi passato alla storia come
Presidente della Repubblica, il Senatore a vita Oscar Luigi Scalfaro.
Nonostante questi illustri precedenti tale soluzione, oggi, è avversata
dalla magistratura di ruolo, tendenzialmente contraria sia all'incremento
della propria pianta organica ordinaria, sia al reclutamento tramite concorsi
riservati ai magistrati onorari. La causa di questa contrarietà
credo risieda principalmente in un equivoco di fondo: i magistrati onorari
di tribunale sono visti come portatori di una cultura giuridica eterogenea
e più sensibile alle tematiche care all'avvocatura, quali la presunzione
di innocenza, o la ragionevole durata del processo. D'altronde nella Patria
di Beccaria non è pensabile che i processi continuino a durare
20 anni e che si possa restare per mesi agli arresti in carcere in attesa
di trovare un giudice libero che si incarichi di celebrare il processo.
L'Italia sarà pure la culla del diritto, ma a forza di cullarlo,
intrattenendosi nel frattempo per mesi ed anni su vuote dispute intorno
alla separazione delle carriere dei magistrati, finiremo, nella migliore
delle ipotesi, per addormentarlo.
Sarebbe
interessante per noi sapere come si pongono i vari schieramenti politici,
a livello parlamentare, riguardo ai vostri problemi ed alle rivendicazioni
che avanzate da anni.
Alcuni mesi fa ho predisposto,
per conto della Federmot, una proposta di legge istitutiva del ruolo dei
magistrati di complemento. L'idea è quella di creare una magistratura
di seconda fascia, composta di magistrati che si distinguano dai loro
colleghi del ruolo ordinario solo per la diversità di funzioni
(la Costituzione Italiana infatti non consente altre diverse discriminazioni
tra un magistrato e l'altro).
I magistrati onorari di tribunale dovrebbero confluire, insieme ai giudici
di pace, in questo nuovo ruolo di complemento ed occuparsi fondamentalmente
dei processi di primo grado già oggi attribuiti ai magistrati onorari.
Si tratta di una soluzione di compromesso tra l'attuale inquadramento
"precario" e l'inquadramento nel ruolo ordinario che, come detto,
è osteggiato dai magistrati togati.
Sarà per merito di tale impostazione di compromesso, ma la proposta
di legge ha riscosso il consenso di ben sette diversi partiti politici.
Per la prima volta nella storia di questa legislatura, una proposta di
legge in materia di giustizia è stata presentata e sottoscritta
sia dai capi gruppo della maggioranza (Forza Italia, AN, Lega e UdC) che
dai capi gruppo di alcuni tra i maggiori partiti dell'opposizione (Margherita,
Verdi, SDI). Hanno manifestato apprezzamento per la proposta, seppure
a titolo personale, anche singoli parlamentari o esponenti politici appartenenti
ai partiti che non hanno sottoscritto la proposta (DS, Rifondazione Comunista,
Comunisti Italiani). Vedremo come andrà a finire.
Come
è nata, perché è nata la vostra "categoria";
vi sono esperienze simili in altri paesi europei e come è stato
affrontato e risolto il problema altrove?
I magistrati onorari di tribunale
sono nati nel 1999, contemporaneamente alla soppressione di un loro illustre
antenato, il vice pretore onorario, gloriosa figura istituita nel periodo
monarchico con funzioni di supporto al magistrato professionale e, prevalentemente,
per tenere aperti gli uffici pretorili dislocati in località sperdute
o inospitali.
I vice pretori onorari erano quasi tutti avvocati che un giorno lavoravano
come difensori e un giorno come pretori. Erano quasi sempre principi del
foro, onorati (appunto!) di sedere sulla cattedra della pretura in sostituzione
del magistrato titolare. Passarono i decenni e arrivarono le ferrovie
e le autostrade; i cavalli cedettero il posto alle automobili; ma le sedi
disagiate, anche nel periodo repubblicano, rimasero in mano ai vice pretori
onorari, che progressivamente spuntavano come funghi anche nelle grandi
città, utilissimi schiavi energetici di una magistratura di ruolo
sempre più lenta, a fronte della crescente mole di lavoro, e sempre
più propensa a delegare ad altri le proprie funzioni.
Nel 1999 un'epocale riforma giudiziaria travolge la giustizia italiana.
Le preture sono soppresse e viene creato il giudice unico di tribunale,
un super magistrato che decide da solo la gran parte delle cause civili
e penali, comprese molte di quelle devolute precedentemente a collegi
giudicanti composti da tre magistrati.
Successivamente a tale riassetto delle competenze i vice pretori e i vice
procuratori sono ripescati dalle preture ormai soppresse, ribattezzati
con nomi nuovi e trasferiti insieme ai pretori di ruolo, presso i nuovi
super tribunali, nati dall'accorpameto delle soppresse preture e dei vecchi
tribunali collegiali.
Nascono così i giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori
onorari (VPO), con competenze ben più ampie di quelle attribuite
fino al 1999 ai magistrati delle preture.
Per
chiudere, una riflessione generale sulla giustizia in Italia, anche confrontata
con altri paesi e con altre realtà vicine alla nostra, con la Francia
o con la Germania, ad esempio, per non andare tanto lontano.
Noi Italiani quando gettiamo
lo sguardo oltre frontiera soffriamo di un complesso di inferiorità
non del tutto giustificato. Occorre però fare dei distinguo tra
la materia penale e quella civile. In materia penale, poiché viene
messa a repentaglio la libertà personale di un individuo, è
giusto essere garantisti: la nostra legge penale, ad esempio, offre agli
imputati istituti sconosciuti in altri ordinamenti, quali le indagini
difensive, il diritto al contraddittorio, il triplice grado di giudizio,
la sospensione condizionale della pena, il divieto di comminare la pena
capitale, solo per fare
alcuni esempi. Tuttavia appare eccessivo adottare lo stesso metro anche
nei giudizi civili nei quali, immancabilmente, a causa dell'ipergarantismo
tipico del nostro codice di procedura, si arriva alla sentenza di primo
grado dopo cinque, sei, sette udienze, quando si è fortunati, in
controversie che, spesso, sono di valore economico trascurabile e non
incidono sui diritti personalissimi delle parti.
Anche a causa di questi eccessi che assorbono ingenti risorse umane ed
economiche, siamo in Europa il fanalino di coda nella durata dei processi,
il che incoraggia i disonesti a delinquere e a violare gli obblighi contrattuali
confidando nell'eventualità che il processo non si celebri mai
o non arrivi mai a conclusione o arrivi a conclusione quando il reato
si è prescritto o il creditore ha rinunciato ad esercitare il proprio
diritto.
In tale contesto non deve stupire il fatto che i capitali italiani fuggano
all'estero e che i capitali esteri non vengano investiti in Italia: le
imprese, infatti, ancor più dei privati, hanno bisogno di una tutela
giudiziaria tempestiva, altrimenti preferiscono investire su mercati nazionali
esteri nei quali il costo del lavoro è inferiore (es. Albania,
Cina) o nei quali la tutela giudiziaria è più efficiente.
In Germania, ad esempio, un processo penale dura poche ore o pochissimi
giorni. In Italia alcuni anni. Ma per far correre i processi occorre prevedere
un maggiore numero di magistrati; in Italia sono circa 8.000 più
altrettanti tra magistrati onorari di tribunale e giudici di pace i quali,
tuttavia, lavorano a mezzo servizio; in Germania sono 20.000.
Inoltre occorre articolare strumenti più severi di controllo sulla
produttività dei magistrati e introdurre la possibilità
per il Consiglio Superiore della Magistratura di sanzionare e, nei casi
più gravi, revocare, i magistrati che lavorano poco o male.
I Magistrati, inoltre, oggi sono operativi dopo due anni dall'assunzione
poiché vengono reclutati tra i semplici laureati e devono pertanto
svolgere un lungo tirocinio retribuito prima di essere in grado di esercitare
effettivamente le funzioni di giudice o di pubblico ministero. I magistrati
dovrebbero invece essere selezionati tra i candidati già in possesso
di rilevanti esperienze professionali, come avviene in Francia, dove la
magistratura è considerata il più alto gradino della Pubblica
Amministrazione. Ciò non significa che si debba importare in Italia
il mo-dello Francese che non è immune da difetti, quali la forte
soggezione dell'Autorità Giudiziaria al Presidente della Repubblica
che, in Francia, è anche Presidente del Consiglio dei Ministri.
Occorrerebbe consentire ai giudici di decidere le cause civili vertenti
su diritti patrimoniali non superiori ad un determinato valore con riti
semplificati improntati a procedure cartolari alternative alla tradizionale
trattazione in udienza.
Infine, fare causa in Italia costa poco, almeno in rapporto con agli altri
Stati Europei; si dovrebbero introdurre, insieme ai suddetti meccanismi
di contenimento della durata dei processi, efficaci mezzi disincentivanti
contro le parti processuali che si rivolgono all'Autorità Giudiziaria
con finalità dilatorie o con motivazioni pretestuose, prevedendo
in tali casi l'applicazione obbligatoria, e non più facoltativa,
di sanzioni pecuniarie e l'obbligo di rifondere le spese processuali della
parte vincitrice per intero e non, come oggi avviene, nella misura determinata
dal giudice, che spesso oggi liquida le spese di lite in misura inferiore
a quella effettivamente sostenuta dalla parte vincitrice.
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